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Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. VERSIONE MODIFICATA E INTEGRATA DAL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 209/2024) CARATTERE
ROSSO CARATTERE ROSSO SFONDO GIALLO PER LE PARTI INSERITE
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SOMMARIO: LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE Titolo I - I principi generali Articolo 1. Principio del risultato. Articolo 2. Principio della fiducia. Articolo 3. Principio dell accesso al mercato. Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo. Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell affidamento. Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa. Articolo 9. Principio di conservazione dell equilibrio contrattuale. Articolo 10. Principi di tassativita delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Titolo II - L ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell affidamento. Articolo 13. Ambito di applicazione. Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP). Articolo 16. Conflitto di interessi. Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento. Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione. PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI Articolo 19. Principi e diritti digitali. Articolo 20. Principi in materia di trasparenza. Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement). Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Articolo 24. Fascicolo virtuale dell operatore economico. Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale. Articolo 27. Pubblicita legale degli atti. Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici. Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni. Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti. Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione. Articolo 33. Aste elettroniche. Articolo 34. Cataloghi elettronici. Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza. Articolo 36. Norme procedimentali e processuali in tema di accesso. PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto delle opere. Articolo 40. Dibattito pubblico. PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione. Articolo 42. Verifica della progettazione. Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Articolo 44. Appalto integrato. Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche. Articolo 46. Concorsi di progettazione. Articolo 47. Consiglio superiore dei lavori pubblici. PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti. Articolo 50. Procedure per l affidamento. Articolo 51. Commissione giudicatrice. Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti. Articolo 53. Garanzie a corredo dell offerta e garanzie definitive. Articolo 54. Esclusione automatica delle offerte anomale. Articolo 55. Termini dilatori. PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI Articolo 56. Appalti esclusi nei settori ordinari. Articolo 58. Suddivisione in lotti. Articolo 60. Revisione prezzi. Articolo 61. Contratti riservati. Titolo I - Le stazioni appaltanti Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Articolo 64. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi. Titolo II - Gli operatori economici Articolo 65. Operatori economici. Articolo 66. Operatori economici per l affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. Articolo 67. Consorzi non necessari. Articolo 68. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. Articolo 69. Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali. PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti. Articolo 71. Procedura aperta. Articolo 72. Procedura ristretta. Articolo 73. Procedura competitiva con negoziazione. Articolo 74. Dialogo competitivo. Articolo 75. Partenariato per l innovazione. Articolo 76. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE Titolo I - Gli atti preparatori Articolo 77. Consultazioni preliminari di mercato. Articolo 78. Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti. Articolo 79. Specifiche tecniche. Articolo 81. Avvisi di pre-informazione. Articolo 82. Documenti di gara. Articolo 82- bis. Accordo di collaborazione Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti Articolo 83. Bandi e avvisi: contenuti e modalita di redazione. Articolo 84. Pubblicazione a livello europeo. Articolo 85. Pubblicazione a livello nazionale. Articolo 86. Avviso volontario per la trasparenza preventiva. Articolo 87. Disciplinare di gara e capitolato speciale. Articolo 88. Disponibilita digitale dei documenti di gara. Articolo 89. Inviti ai candidati. Articolo 90. Informazione ai candidati e agli offerenti. Articolo 91. Domande, documento di gara unico europeo, offerte. Articolo 92. Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte. Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti Capo I - La commissione giudicatrice Articolo 93. Commissione giudicatrice. Capo II - I requisiti di ordine generale Articolo 94. Cause di esclusione automatica. Articolo 95. Cause di esclusione non automatica. Articolo 96. Disciplina dell esclusione. Articolo 97. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti. Articolo 98. Illecito professionale grave. Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti. Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. Articolo 101. Soccorso istruttorio. Articolo 102. Impegni dell operatore economico. Articolo 103. Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo. Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura. Titolo V - La selezione delle offerte Articolo 107. Principi generali in materia di selezione. Articolo 108. Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Articolo 110. Offerte anormalmente basse. Articolo 111. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Articolo 112. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. Articolo 113. Requisiti per l esecuzione dell appalto. Articolo 114. Direzione dei lavori e dell esecuzione dei contratti. Articolo 115. Controllo tecnico contabile e amministrativo. Articolo 116. Collaudo e verifica di conformita . Articolo 117. Garanzie definitive. Articolo 118. Garanzie per l esecuzione di lavori di particolare valore. Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione. Articolo 121. Sospensione dell esecuzione. Articolo 125. Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo. Articolo 126. Penali e premi di accelerazione. PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati Articolo 127. Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati. Articolo 128. Servizi alla persona. Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari Articolo 129. Appalti riservati. Articolo 130. Servizi di ristorazione. Articolo 131. Servizi sostitutivi di mensa. Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali Articolo 132. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali. Articolo 133. Requisiti di qualificazione. Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato. Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo Articolo 135. Servizi di ricerca e sviluppo. Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati Articolo 136. Difesa e sicurezza. Articolo 137. Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza. Articolo 139. Contratti secretati. Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile Articolo 140. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. LIBRO III - DELL APPALTO NEI SETTORI SPECIALI PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 141. Ambito e norme applicabili. Articolo 142. Joint venture e affidamenti a imprese collegate. Articolo 143. Attivita esposte direttamente alla concorrenza. Articolo 144. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. Articolo 145. Attivita svolte in Paesi terzi. Articolo 146. Gas ed energia termica. Articolo 149. Servizi di trasporto. Articolo 150. Settore dei porti e degli aeroporti. Articolo 151. Settore dei servizi postali. PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Articolo 153. Norme applicabili. Articolo 155. Tipi di procedure. Articolo 156. Procedura ristretta. Articolo 157. Procedura negoziata con pubblicazione di un bando. Articolo 158. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI Articolo 159. Disponibilita digitale dei documenti di gara. Articolo 160. Comunicazione delle specifiche tecniche. Articolo 161. Pubblicita e avviso periodico indicativo. Articolo 162. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione. Articolo 163. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Articolo 164. Redazione e modalita di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. Articolo 165. Inviti ai candidati. PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE Articolo 167. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. Articolo 168. Procedure di gara con sistemi di qualificazione. Articolo 169. Procedure di gara regolamentate. Articolo 170. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi. Articolo 171. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture. Articolo 172. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. Articolo 173. Servizi sociali e altri servizi assimilati. LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 175. Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio. PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE Titolo I - L ambito di applicazione e i principi generali Articolo 176. Oggetto e ambito di applicazione. Articolo 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo. Articolo 178. Durata della concessione. Articolo 179. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni. Articolo 180. Contratti misti di concessione. Articolo 181. Contratti esclusi. Titolo II - L aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali Articolo 184. Termini e comunicazioni. Articolo 185. Criteri di aggiudicazione. Articolo 186. Affidamenti dei concessionari. Articolo 187. Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea. TITOLO III - L esecuzione delle concessioni Articolo 189. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Articolo 190. Risoluzione e recesso. Articolo 192. Revisione del contratto di concessione. TITOLO IV - La finanza di progetto Articolo 193. Procedura di affidamento. Articolo 194. Societa di scopo. Articolo 195. Obbligazioni delle societa di scopo. PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA Articolo 196. Definizione e disciplina. PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITA Articolo 197. Definizione e disciplina. PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO Articolo 198. Altre disposizioni in materia di gara. Articolo 199. Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie. Articolo 200. Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. Articolo 201. Partenariato sociale. Articolo 202. Cessione di immobili in cambio di opere. PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI Articolo 203. Affidamento di servizi globali. Articolo 204. Contraente generale. Articolo 205. Procedure di aggiudicazione del contraente generale. Articolo 206. Controlli sull esecuzione e collaudo. Articolo 207. Sistema di qualificazione del contraente generale. Articolo 208. Servizi globali su beni immobili. Titolo I - I ricorsi giurisdizionali Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale Articolo 210. Accordo bonario per i lavori. Articolo 211. Accordo bonario per i servizi e le forniture. Articolo 214. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari. Articolo 215. Collegio consultivo tecnico. Articolo 216. Articolo 217. Determinazioni facoltative. Articolo 218. Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico. Articolo 219. Scioglimento del collegio consultivo tecnico. Articolo 220. Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell ANAC. Articolo 222. Autorita nazionale anticorruzione (ANAC). Articolo 223. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione. PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI Articolo 224. Disposizioni ulteriori. Articolo 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento. Articolo 225-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie) Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali. Articolo 226-bis. (Disposizioni di semplificazione normativa) Articolo 228. Clausola di invarianza finanziaria. Articolo 229. Entrata in vigore. ALLEGATO I.01 Contratti collettivi ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti ALLEGATO I.2 - Attivita del RUP ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo. ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ALLEGATO I.10 - Attivita tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l esclusione automatica delle offerte Allegato II.2-bis Modalita applicative delle clausole di revisione dei prezzi ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3) ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182 ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
ALLEGATO V.2 - Modalita di costituzione del Collegio consultivo tecnico ALLEGATO V.3 - Modalita di formazione della Cabina di regia
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici ; Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici ; Visto, in particolare, l articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo puo avvalersi della facolta di cui all'articolo 14, numero 2 , del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 4 luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto e stata deferita ad una commissione speciale e ne e stata stabilita la composizione; Visto lo schema di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici , redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 2022 - 7 dicembre 2022; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26 gennaio 2023; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita , degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, e della cultura; EMANA il seguente decreto legislativo:
LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONEPARTE I - DEI PRINCIPITitolo I - I principi generaliArticolo 1. Principio del risultato.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita e il migliore rapporto possibile tra qualita e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita , trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici e funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza e funzionale alla massima semplicita e celerita nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato codice e ne assicura la piena verificabilita . 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita . Esso e perseguito nell interesse della comunita e per il raggiungimento degli obiettivi dell Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l esercizio del potere discrezionale e per l individuazione della regola del caso concreto, nonche per: a) valutare la responsabilita del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalita previste dalla contrattazione collettiva. Articolo 2. Principio della fiducia.1. L attribuzione e l esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell azione legittima, trasparente e corretta dell amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l iniziativa e l autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l acquisizione e l esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 3. Nell ambito delle attivita svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilita amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonche la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell attivita amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita competenti. 4. Per promuovere la fiducia nell azione legittima, trasparente e corretta dell amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonche per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacita professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all articolo 15, comma 7.
Articolo 3. Principio dell accesso al mercato.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalita indicate dal codice, l accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialita , di non discriminazione, di pubblicita e trasparenza, di proporzionalita . Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell affidamento.1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell affidamento. 2. Nell ambito del procedimento di gara, anche prima dell aggiudicazione, sussiste un affidamento dell operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformita del comportamento amministrativo al principio di buona fede. 3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l affidamento non si considera incolpevole se l illegittimita e agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l aggiudicazione, il danno da lesione dell affidamento e limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell operatore economico. 4. Ai fini dell azione di rivalsa della stazione appaltante o dell ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilita dell operatore economico che ha conseguito l aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito. Articolo 6. Principi di solidarieta e di sussidiarieta orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.1. In attuazione dei principi di solidarieta sociale e di sussidiarieta orizzontale, la pubblica amministrazione puo apprestare, in relazione ad attivita a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l auto-produzione, l esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a societa in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettivita , delle connesse esternalita e della congruita economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalita , socialita , efficienza, economicita , qualita della prestazione, celerita del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicita , di celerita o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicita possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della societa Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale e disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. 4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o piu stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all attivita di interesse comune, in un ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attivita di interesse comune, pur nella eventuale diversita del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purche l accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita interessate dalla cooperazione. Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d opera intellettuale a titolo gratuito.1. Nel perseguire le proprie finalita istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. 2. Le prestazioni d opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l applicazione del principio dell equo compenso secondo le modalita previste dall art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. Articolo 9. Principio di conservazione dell equilibrio contrattuale.1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d asta. 2. Nell ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell originario equilibrio del contratto oggetto dell affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. 3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell impossibilita parziale. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicita nel bando o nell avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. 5. In applicazione del principio di conservazione dell equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120. Articolo 10. Principi di tassativita delle cause di esclusione e di massima partecipazione.1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all esercizio dell attivita professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all oggetto del contratto, tenendo presente l interesse pubblico al piu ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purche sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l accesso al mercato e la possibilita di crescita delle micro, piccole e medie imprese. Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l attivita oggetto dell appalto o della concessione svolta dall impresa anche in maniera prevalente. 2. 2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attivita siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita , le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresi nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. 3. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all affidamento o all aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest ultimo caso, la dichiarazione e anche verificata con le modalita di cui all articolo 110, in conformita all Allegato I.01. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. 6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita , previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Articolo 12. Rinvio esterno.1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attivita amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Titolo II - L ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell affidamento.Articolo 13. Ambito di applicazione.1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunita di guadagno economico, anche indiretto. 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di societa e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni. 4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l Autorita nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. 5. L affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunita di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. 6. Le definizioni del codice sono contenute nell allegato I.1. 7. Le disposizioni del codice si applicano, altresi , all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L allegato I.12 individua le modalita di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione. Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; {dal 1 gennaio 2024: 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro } b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorita governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; {dal 1 gennaio 2024: 140.000 euro e sostituito da 143.000 euro } c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell allegato III alla direttiva 2014/24/UE; {dal 1 gennaio 2024: 215.000 euro e sostituito da 221.000 euro } d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; {dal 1 gennaio 2024: 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro } b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; {dal 1 gennaio 2024: 431.000 euro e sostituito da 443.000 euro } c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. Il calcolo dell importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e basato sull'importo totale pagabile, al netto dell imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell importo stimato dell'appalto. 5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unita operative distinte, il calcolo dell importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell importo totale stimato per tutte le singole unita operative. Se un'unita operativa distinta e responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo puo essere stimato con riferimento all importo attribuito dall'unita operativa distinta. 6. La scelta del metodo per il calcolo dell importo stimato di un appalto o concessione non puo essere fatta per evitare l applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 7. L importo stimato dell'appalto o concessione e quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto. 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche dell importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo essere aggiunto all importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice. 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e computato l importo complessivo stimato della totalita di tali lotti; b) quando l importo cumulato dei lotti e pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e computato l importo complessivo stimato della totalita di tali lotti; b) quando l importo cumulato dei lotti e pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 11. In deroga a quanto
previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto
per singoli lotti 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e posto come base per il calcolo dell importo stimato dell'appalto: a) l importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) l importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e superiore ai dodici mesi. 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l importo da assumere come base per il calcolo dell importo stimato dell'appalto e il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l importo complessivo, ivi compreso l importo stimato di quello residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo essere definita, l importo mensile moltiplicato per quarantotto. 14. Per gli appalti pubblici di servizi, l importo da porre come base per il calcolo dell importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l importo mensile moltiplicato per 48. 15. Il calcolo dell importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l importo delle operazioni di posa e di installazione. 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l importo da prendere in considerazione e l importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l importo da prendere in considerazione e l importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 18. I contratti che hanno per oggetto due o piu tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale e determinato in base all importo stimato piu elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell appalto. L operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. 19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23. 20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti e determinato in base al suo oggetto. 21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformita alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche l importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facolta di cui al comma 20. 23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu attivita , le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi e determinato in base all attivita cui e strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o piu appalti distinti non puo essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice. 25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di piu attivita si applicano le disposizioni relative alla principale attivita cui la prestazione e destinata. 26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui e oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto e aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita e disciplinata dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l altra dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; b) l'appalto e aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita e disciplinata dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all aggiudicazione delle concessioni; c) l'appalto e aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita e disciplinata dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non e soggetta a tali disposizioni, ne a quelle relative all aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all aggiudicazione delle concessioni. 27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto e aggiudicato in conformita alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche l importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l articolo 137. 29. Per i contratti misti di concessione si applica l articolo 180. {Modifica soglie europee in vigore dal 1 gennaio 2024: REGOLAMENTO (UE) 2023/2495 del 15 novembre 2023 - SETTORI ORDINARI (Direttiva 2014/24/UE) - l articolo 4 e cosi modificato: - alla lettera a), 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro ; - alla lettera b), 140.000 euro e sostituito da 143.000 euro ; - alla lettera c), 215.000 euro e sostituito da 221.000 euro ; REGOLAMENTO (UE) 2023/2496 del 15 novembre 2023 - SETTORI SPECIALI (Direttiva 2014/25/UE) - L articolo 15 e cosi modificato: - alla lettera a), 431.000 euro e sostituito da 443.000 euro ; - alla lettera b), 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro . REGOLAMENTO (UE) 2023/2497 del 15 novembre 2023 - CONCESSIONI (Direttiva 2014/23/UE) - L articolo 8 e cosi modificato: - al paragrafo 1, 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro .}
Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).1. Nel primo atto di avvio dell intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell ente concedente, preferibilmente in servizio presso l unita organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilita per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L ufficio di RUP e obbligatorio e non puo essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell atto di avvio dell intervento pubblico, l incarico e svolto dal responsabile dell unita organizzativa competente per l intervento. 3. Il nominativo del RUP e indicato nel bando o nell avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell invito a presentare un offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 4. Ferma restando l unicita del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilita sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 5. Il RUP assicura il
completamento dell intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto
degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attivita indicate
nell allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di
altri organi. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all 1 per cento dell importo posto a base di gara per l affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, e vietata l attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita e complessita dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
Articolo 16. Conflitto di interessi.1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne puo influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. {Comma modificato dall'art. 15-quater DL 132/2023 in vigore dal 30-11-2023} 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalita dell azione amministrativa, la percepita minaccia all imparzialita e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne da comunicazione alla stazione appaltante o all ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all esecuzione. 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati. Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento.1. Prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l atto di cui al comma 1 individua l oggetto, l importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti
iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati
nell allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio
inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di
buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 3-bis. L allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l invio degli inviti a offrire. 4. Ogni concorrente puo presentare una sola offerta, che e vincolante per il periodo indicato nel bando o nell invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. 5. L organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L organo competente a disporre l aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all offerente, dispone l aggiudicazione, che e immediatamente efficace. 6. L aggiudicazione non equivale ad accettazione dell offerta. L offerta dell aggiudicatario e irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 7. Una volta disposta l aggiudicazione, il contratto e stipulato secondo quanto previsto dall articolo 18. 8. Fermo quanto previsto dall articolo 50, comma 6, l esecuzione del contratto puo essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L esecuzione e sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d urgenza di cui al comma 9. 9. L'esecuzione d'urgenza e effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell Unione europea. 10. La pendenza di un contenzioso non puo mai giustificare la sospensione della procedura o dell aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente. Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.1. Il contratto e stipulato, a pena di nullita , in forma scritta ai sensi dell allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto puo essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 2. Divenuta efficace l aggiudicazione ai sensi dell articolo 17, comma 5 e fatto salvo l esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. E fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell invito a offrire; c) nell ipotesi di differimento concordato con l aggiudicatario e motivato in base all interesse della stazione appaltante o dell ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. 3. Il contratto non puo
essere stipulato prima di a) di procedura in cui e stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono gia state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo
inferiore alle soglie europee, 4. Se e proposto ricorso avverso l aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo essere stipulato dal momento della notificazione dell istanza cautelare alla stazione appaltante o all ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all udienza cautelare. L effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all immediato esame della domanda cautelare. 5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell ente concedente, l aggiudicatario puo farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell aggiudicatario puo costituire motivo di revoca dell aggiudicazione. 7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 8. Il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva dell esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. 9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facolta di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 10. Con la tabella di cui
all allegato I.4 al codice e individuato il valore dell imposta di bollo che
l appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto
e in proporzione al valore dello stesso.
PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTIArticolo 19. Principi e diritti digitali.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralita tecnologica, di trasparenza, nonche di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 2. In attuazione del principio dell unicita dell invio, ciascun dato e fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. 3. Le
attivita e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei
contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del
presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le
piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali 4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilita dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalita del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonche gli operatori economici che partecipano alle attivita e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilita e la trasparenza delle attivita svolte, l accessibilita ai dati e alle informazioni, la conoscibilita dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformita delle medesime alle regole tecniche di cui all articolo 26. 7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell articolo 30. 8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. 9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Le comunicazioni e l interscambio di dati per le finalita di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicita del luogo di pubblicazione e dell invio delle informazioni. 3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici. Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. 2. Le attivita inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all articolo 22. 3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all atto dell avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).1. L ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all articolo 25. 2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: a) la redazione o l acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l interoperabilita con il fascicolo virtuale dell operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalita digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. 3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.1. L ANAC e
titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l ecosistema nazionale di e-procurement, e ne
sviluppa e gestisce i servizi. 2. L ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonche con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell attivita relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell attivita relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non gia accreditati alla piattaforma di cui all articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell Agenzia per l Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilita . 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilita i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l ANAC. 5. Con
proprio provvedimento l ANAC individua le informazioni che le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui
all articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo 6. L ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonche alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 7. Nei casi
in cui si omettano informazioni o attivita necessarie a garantire
l interoperabilita dei dati, 8. L omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l omissione di attivita necessarie a garantire l interoperabilita delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Articolo 24. Fascicolo virtuale dell operatore economico.1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. 2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilita e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l operatore partecipa. 3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l accesso per interoperabilita alle proprie banche dati, ai sensi dell articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilita in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e agli obblighi di interoperabilita , previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione dell obbligo di cui al primo periodo e punita ai sensi dell articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilita al fascicolo virtuale dell operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo predisporre elenchi aggiornati di operatori economici gia accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalita per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse. 4. Per le finalita di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali e obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o piu attivita di cui all articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all articolo 23 nonche con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parita di accesso degli operatori, ne impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, ne modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita del malfunzionamento. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. 4. E fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme. Articolo 26. Regole tecniche.
1. Le modalita di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonche la conformita di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformita delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonche della sicurezza delle informazioni. 3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate. Articolo 27. Pubblicita legale degli atti.1. La pubblicita degli atti e garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all Ufficio delle pubblicazioni dell Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 3. La documentazione di gara e resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa e costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 4. L ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalita di attuazione del presente articolo. 5. L ANAC svolge l attivita di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonche alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all articolo 25. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l oggetto del bando, l elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l aggiudicatario, l importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l importo delle somme liquidate. 4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalita di trasmissione per l attuazione del presente articolo. Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformita con quanto disposto dal codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell ecosistema nazionale di cui all articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell articolo 47 del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.1. Per migliorare l efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attivita ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. 2. Nell acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilita del codice sorgente, della relativa documentazione, nonche di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall automazione. 3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilita e comprensibilita , per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusivita della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonche a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalita , dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell orientamento sessuale. 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente , l elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attivita . Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.1. E istituita presso l ANAC l Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese. 2. L Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonche i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. 3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese. 4. I dati dell Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell ambito dell ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalita legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione.1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e un procedimento interamente elettronico ed e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Puo essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 72. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non puo essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria. 3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione e utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione e stato inviato; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all articolo 29. 6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantita stimata degli acquisti previsti, nonche tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalita di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonche le modalita e le specifiche tecniche di collegamento; c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma dell'articolo 88. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessita di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di valutazione, purche durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al piu presto all'operatore economico interessato se e stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. 8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 89 e all'articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione e stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre-informazione e utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. 9. I criteri di cui al comma 8 possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. 10. Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e trasmessa tale richiesta. 11. Nei settori speciali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che applicano i motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e trasmessa tale richiesta. 12. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validita utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validita e modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione; b) se e posto termine al sistema, l avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 111 e 163, comma 2. 13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione. 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., puo provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari. 15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Articolo 33. Aste elettroniche.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, puo essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. 3. L'asta elettronica e aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto e aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto e aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo o costo/efficacia. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonche , per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purche tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalita e specifiche tecniche di collegamento. 5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. 6. Nei settori ordinari, un'offerta e considerata ammissibile se e stata presentata da un offerente che non e stato escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 99 e la cui offerta e conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 7. Nei settori speciali, un'offerta e considerata ammissibile se e stata presentata da un offerente che non e stato escluso ai sensi dell articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta e conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 10. Un'offerta e ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o puo essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95 o dell articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 99. 11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalita di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica puo svolgersi in piu fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. 12. L'invito e corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi , la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purche previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identita degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o piu delle seguenti modalita : a) alla data e all'ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono piu nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato e stato raggiunto. 15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati. Articolo 34. Cataloghi elettronici.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. 2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformita alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. 3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara e un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche alle modalita e alle specifiche tecniche per il catalogo. 4. Quando un accordo quadro e concluso con piu operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilita sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformita al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilita di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilita di contestare o confermare che l'offerta cosi costituita non contiene errori materiali. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall ente concedente. Tale catalogo e completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalita digitale l accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l esercizio del diritto di accesso e differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all aggiudicazione; d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all aggiudicazione; e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all aggiudicazione. 3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprieta industriale, nonche di contenuto altamente tecnologico; b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale. 5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), e consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. 5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonche per le altre finalita previste dal presente codice. Articolo 36. Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.1. L offerta dell operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell aggiudicazione ai sensi dell articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonche le offerte dagli stessi presentate. 3. Nella comunicazione dell aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l ente concedente da anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell articolo 35, comma 4, lettera a). 4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. 5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall offerente ai sensi dell articolo 35, comma 4, lettera a), l ostensione delle parti dell offerta di cui e stato richiesto l oscuramento non e consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. 6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l ente concedente puo inoltrare segnalazione all ANAC la quale puo irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall articolo 222, comma 9, ridotta alla meta nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento. 7. Il ricorso di cui al comma 4 e fissato d ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla meta di quelli di cui all articolo 55 del codice di cui all allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed e deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall udienza di discussione, e la cui motivazione puo consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. 8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione. 9. Il termine di impugnazione dell aggiudicazione e dell ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all articolo 90.
PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONEArticolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualita e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell elenco triennale dopo l approvazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali e nell elenco annuale dopo l approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilita delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. 3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all articolo 50, comma 1, lettera b). 4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 6. Con l allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalita di raccordo con la pianificazione dell attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attivita .
Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni e effettuata in conformita alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. 2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se e stata gia accertata la conformita del progetto di fattibilita tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.
3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica nonche della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche puo agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non e tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Per le opere pubbliche di
interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, 5. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se
ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle
relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro
quindici giorni dalla sua ricezione con l indicazione delle integrazioni o
modifiche necessarie. 6. Decorsi quindici giorni
dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia
stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al
Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, 7. Nel caso di opere
pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non e
richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, 8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita dell opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l esito dell eventuale dibattito pubblico, nonche , per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attivita di assistenza archeologica in corso d opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico emerga l esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall autorita competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico. 9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu di dieci giorni. Si considera acquisito l assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima. 10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilita e indifferibilita delle opere nonche il vincolo preordinato all esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 11. Nella procedura di cui al
presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dall amministrazione procedente, dalla stazione appaltante o
dall ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell articolo 14-bis,
comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non
completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarieta alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le
misure mitigatrici che rendano compatibile l opera e possibile l assenso,
valutandone altresi i profili finanziari. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita , efficacia e
sostenibilita finanziaria dell intervento risultante dal progetto
originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo
si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti
alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese gia acquisite, purche il RUP attesti l assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese. 14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Articolo 39. Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. 2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell opera. La qualificazione e operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. 3. L elenco delle
infrastrutture di cui al presente articolo e inserito a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilita ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; d) del cronoprogramma di realizzazione. 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorita e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia incluse nelle intese e negli accordi stessi. 5. Per l approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili. 6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo. 7. Ai fini della verifica preventiva dell interesse archeologico di cui all articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilita tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita preventiva dell interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all articolo 38, comma 3. 8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo puo essere sostituita dall adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilita tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all articolo 38, comma 10. 9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e attuato da un Comitato di coordinamento presieduto da un Prefetto, istituito presso il Ministero dell interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresi , le modalita e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalita di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81. Articolo 40. Dibattito pubblico.1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell allegato I.6, la stazione appaltante o l ente concedente puo indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l opportunita in ragione della particolare rilevanza sociale dell intervento e del suo impatto sull ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerita .
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente di una relazione contenente il progetto dell opera e l analisi di fattibilita delle eventuali alternative progettuali. 4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall opera, nonche i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3. 5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerita , comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva e pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente. 6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall ente concedente ai fini dell elaborazione del successivo livello di progettazione. 7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021. 8. L allegato I.6 disciplina: a) i casi in cui il dibattito pubblico e obbligatorio; b) le modalita di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico; c) le modalita di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico; d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.
PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilita tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita ; b) la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualita architettonica e tecnico-funzionale, nonche il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l efficientamento energetico e la minimizzazione dell impiego di risorse materiali non rinnovabili nell intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilita economica, territoriale, ambientale e sociale dell intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all articolo 43; h) l accessibilita e l adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; i) la compatibilita geologica e geomorfologica dell opera. 2.
L allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e
stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessita e del documento di
indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
devono predisporre 3. L allegato I.7 stabilisce altresi le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell ente concedente. L allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilita tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all articolo 1, comma 3, dell Allegato I.9. 4. 5. La stazione appaltante o l ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori puo prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 6. Il progetto di fattibilita tecnico-economica: a) individua, tra piu soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettivita in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; b) contiene i necessari richiami all eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all articolo 43; c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita , tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma; d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; e) consente, ove necessario, l avvio della procedura espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell opera e delle sue parti. g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. 7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilita tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo. 8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilita tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita e il prezzo di elenco; b) e corredato del piano di manutenzione dell opera per l intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo; d) di regola, e redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilita tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l attivita progettuale svolta in precedenza. 8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui e tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. E nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. 9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l avvio della progettazione esecutiva e condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilita tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall articolo 42, comma 1. 10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonche della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilita finanziarie della stazione appaltante o dell ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell intervento. 11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attivita di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, trasferite all Agenzia del demanio. 12. La progettazione di servizi e forniture e articolata in un unico livello ed e predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. 13. Per i contratti relativi a
lavori, servizi e forniture, il 14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita per l operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale. 15. Nell allegato I.13 sono stabilite
le modalita di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura,
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita relative
alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed esecutiva di lavori,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei
lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivita del responsabile del procedimento e del dirigente competente
alla programmazione dei lavori pubblici. 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalita dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonche delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara puo essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo. 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalita dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento. Articolo 42. Verifica della progettazione.1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d indirizzo e la sua conformita alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonche nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilita tecnico-economica e completata prima dell avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall aggiudicatario e effettuata prima dell'inizio dei lavori. 2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L attivita di verifica e incompatibile, per uno stesso progetto, con le attivita di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo. 3. La verifica accerta la conformita del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonche di denuncia dei lavori all ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalita telematica interoperabile presso l Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La validazione del progetto posto a base di gara e l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 5. L allegato I.7 indica i contenuti e le modalita delle attivita di verifica, nonche i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformita con i principi di cui all articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalita d uso di tali metodi e strumenti. Tale facolta e subordinata all adozione delle misure stabilite nell allegato I.9. 3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita tra i progettisti, nonche di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell esecuzione del contratto. 4. Nell allegato I.9 sono definiti: a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformita di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilita dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici; d) le modalita di scambio e interoperabilita dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del
capitolato informativo per l
Articolo 44. Appalto integrato.1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l ente concedente, se qualificati, puo stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica approvato. Tale facolta non puo essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. 2. La stazione appaltante o l ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. 3. Quando il contratto e affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. 4. L'offerta e valutata con il criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo. L offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 5. L'esecuzione dei lavori puo iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame e condotto ai sensi dell articolo 42. 6. Nei casi in cui l operatore economico si avvalga di uno o piu soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista. Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche.1. Gli oneri relativi alle
attivita tecniche indicate nell allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e
degli enti concedenti. 2. Le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dal proprio personale 3. L 80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita svolte per conto di altre amministrazioni, non puo superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo e aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l edilizia e le infrastrutture; b) l implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita di spesa; c) l efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e in ogni caso utilizzata: a) per attivita di
formazione per l incremento delle competenze digitali b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli
enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare, anche su richiesta di quest ultima, le risorse finanziarie di cui al
comma 2 o parte di esse al personale Articolo 46. Concorsi di progettazione.1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilita tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase e elaborato un progetto di fattibilita tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprieta del progetto vincitore. Il bando del concorso puo prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, e calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell IVA dell appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Articolo 47. Consiglio superiore dei lavori pubblici.1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa. 2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e presieduto dal Presidente ed e costituito dall Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall Osservatorio del collegio consultivo tecnico. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle citta metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilita delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell opera, come derivante dal quadro economico, e superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilita tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell opera, come derivante dal quadro economico, e superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure e superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non e obbligatorio il parere sui progetti di fattibilita tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell opera, come derivante dal quadro economico, e inferiore a 25 milioni di euro. 4. Le ulteriori competenze,
l organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di
funzionamento, nonche le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate
nell allegato I.11. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
LIBRO II - DELL APPALTOPARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEEArticolo 48. Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.1. L affidamento e l esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice. Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti.1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione e vietato l affidamento o l aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante puo ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. E comunque consentito derogare all applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Articolo 50. Procedure per l affidamento.1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 14 con le seguenti modalita : a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all articolo 14, salva la possibilita di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all articolo 14. 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalita previste nell allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell ambito delle procedure di cui al comma 1.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa oppure del prezzo piu basso ad eccezione delle ipotesi di cui all articolo 108, comma 2. 5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull Unione europea. 6. Dopo la verifica dei requisiti dell aggiudicatario la stazione appaltante puo procedere all esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell esecuzione. 7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante puo sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione e emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalita di cui all articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 9. Con le stesse modalita di cui al comma 8 e pubblicato l avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Articolo 51. Commissione giudicatrice.1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, alla commissione giudicatrice puo partecipare il RUP, anche in qualita di presidente. Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.1. Nelle procedure di affidamento di cui all articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalita predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all ANAC e alla sospensione dell operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall adozione del provvedimento. Articolo 53. Garanzie a corredo dell offerta e garanzie definitive.1. Nelle procedure di affidamento di cui all articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell articolo 50, in considerazione della tipologia e specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando e richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non puo superare l uno per cento dell importo previsto nell avviso o nell invito per il contratto oggetto di affidamento. 3. La garanzia provvisoria puo essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalita di cui all articolo 106. 4. In casi debitamente motivati e facolta della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e pari al 5 per cento dell importo contrattuale. 4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall articolo 117, comma 2.
Articolo 54. Esclusione automatica delle offerte anomale.1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo piu basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell allegato II.2.
Articolo 55. Termini dilatori.1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall aggiudicazione. 2. I termini dilatori previsti dall articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNIArticolo 56. Appalti esclusi nei settori ordinari.1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di rete di comunicazioni e servizio di comunicazione elettronica contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da: 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformita dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari; 2) un'organizzazione internazionale; d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili; e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita ; l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; m) concernenti i contratti di lavoro; n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; n-bis) concernenti gli acquisti: 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonche delle correlate cabine di sparo; 2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili; 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2); o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell opera prevista nell ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98. Articolo 57.
|
Fascia di importo contratto (valori in euro) |
Imposta (valori in euro) |
< 40.000 |
esente |
≥ 40.000 < 150.000 |
40 |
≥ 150.000 < 1000000 |
120 |
≥ 1.000.000 < 5.000.000 |
250 |
≥ 5.000.000 < 25.000.000 |
500 |
≥ 25.000.000 |
1.000 |
(Articolo 37, comma 6)
Articolo 1.
Oggetto.
1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.
Articolo 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) BDAP , la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
b) CUP , il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
c) CUI , il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
d) RUP , il responsabile unico del progetto di cui all articolo 15 del codice;
e) pianificazione delle attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza , il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attivita di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
f) AUSA , l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Articolo 3.
Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonche i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresi , ove disponibili, le pianificazioni delle attivita delle centrali di committenza.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonche in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualita e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresi , indicati i beni immobili nella disponibilita della stazione appaltante o dell ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall articolo 5, comma 3.
3. I
soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la
disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
annessi al presente allegato.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonche i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili e indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, e riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 e individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo e altresi indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale e riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita di precisa individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro e riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprieta o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi se trattasi di lavoro complesso.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualita del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualita del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
d) conformita dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
9. Un lavoro puo essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o piu lotti funzionali, purche con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi gia approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonche i lavori per i quali ricorra la possibilita di finanziamento con capitale privato maggioritario.
11. Nell'ambito dell'ordine di priorita di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorita massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonche quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.
12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorita ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente e , di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
14. Il
referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini
del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad
accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.
Articolo 4.
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
1. Per le finalita di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalita e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.
2. Ai fini del completamento e della fruibilita dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalita tenuto conto della complessita , dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi , attivita di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.
3. Qualora, sulla base della
valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione
delle opere pubbliche incompiute sussista la capacita attrattiva di
finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono
il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo
174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul
sito istituzionale del committente e sull'apposita sezione del portale web del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni
di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile
completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle
opere incompiute di cui al comma 1 nonche alla gestione delle stesse A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le
manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di
possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso,
delle opere incompiute di cui al comma 1 nonche alla gestione delle stesse.
4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori e prevista nella prima annualita .
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilita dell'opera:
a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarita dell'opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;
b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
Articolo 5.
Modalita di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicita .
1. Il programma di cui all'articolo 3 e redatto ogni anno, scorrendo l'annualita pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e rinunciato all'attuazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonche dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.
5. Successivamente
alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne e data
comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono
trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione
di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al
primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque,
in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della
stazione appaltante e dell ente concedente. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare
ulteriori forme di pubblicita purche queste siano predisposte in modo da
assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualita di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
8. Nei casi in cui le
stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del
programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno
comunicazione sul sito istituzionale del committente questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella
sezione Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu lavori gia previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o piu lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu lavori per la sopravvenuta disponibilita di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualita successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori gia contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
10. Le
modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale
della stazione appaltante e dell ente concedente.
10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalita di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo essere altresi realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, puo chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.
Articolo 6.
Contenuti,
ordine di priorita del programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi.
1. Le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia,
adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice,
il programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi nonche i relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma
triennale degli acquisti di forniture beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali,
consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attivita dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonche in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la
programmazione triennale degli acquisti di forniture beni e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:
a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualita e fonte di finanziamento;
b) H: elenco degli acquisti
del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione. Nella scheda sono indicati i forniture beni e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5,
riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall articolo 7, comma 3.
3. I
soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la
disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
annessi al presente allegato.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.
4. Ogni acquisto di beni forniture e servizi riportato nel programma
di cui al comma 1 e individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il
quale e previsto, e riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei
programmi triennali nei quali l'acquisto e riproposto, salvo modifiche
sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita di precisa
individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al
comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture beni e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero,
per gli acquisti di forniture beni e servizi
ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle
acquisizioni medesime.
6. Il programma triennale
contiene altresi i servizi di cui all articolo 41, comma 10, del codice nonche
le ulteriori acquisizioni di forniture beni e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella
programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture beni e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi
relativi a tali acquisizioni, qualora gia ricompresi nell'importo complessivo
o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non
sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del
programma di cui alla scheda G.
7. Le acquisizioni di forniture beni e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e
sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al
quale sono connessi.
8. Nei programmi triennali
degli acquisti di forniture beni e servizi,
per ogni singolo acquisto, e riportata l'annualita nella quale si intende
dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una
centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il
raccordo con la pianificazione dell'attivita degli stessi.
9. Per l'inserimento nel
programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche
con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti
funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da
realizzare e alla relativa quantificazione economica.
10. Il programma triennale
degli acquisti di forniture beni e servizi
riporta l'ordine di priorita . Nell'ambito della definizione degli ordini di
priorita le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come
prioritari i servizi e le forniture beni necessari in conseguenza di calamita naturali, per garantire gli
interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture beni o servizi, nonche le forniture beni e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture beni e i servizi per i quali ricorra la possibilita di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorita , fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
12.
L elenco delle acquisizioni di forniture beni e servizi di importo stimato superiore a 1
milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di
inserire nel programma triennale, e comunicato dalle medesime amministrazioni,
entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalita indicate
all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.
13. Le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale
degli acquisti di forniture beni e servizi.
Il soggetto di cui al presente comma puo coincidere con quello di cui
all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma
14.
13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.
Articolo 7.
Modalita di
redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli
acquisti di forniture beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicita .
1. Il programma di cui all'articolo 6 e redatto ogni anno, scorrendo l'annualita pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non e riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
3. La scheda I, di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture beni e servizi presenti nella prima annualita del precedente
programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi
da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e rinunciato
all'acquisizione.
3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, e approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed e trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. Nei casi in cui le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del
programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi, per assenza di acquisti di forniture beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
5. La
comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6,
comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori
nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.
6. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono
all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni
appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta
giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento
equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di
enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione
dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della
conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti,
possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un
acquisto di forniture beni e servizi
previsto in un programma triennale approvato.
8. I programmi triennali
degli acquisti di forniture beni e servizi
sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della
modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice,
qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o
piu acquisti gia previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture beni e servizi;
b) l'aggiunta di uno o piu acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu acquisti per la sopravvenuta disponibilita di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualita dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti gia contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualita del programma possono essere altresi realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
10. Le
modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale
della stazione appaltante e dell ente concedente e ne e data comunicazione
alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalita di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Articolo 8.
Modalita di raccordo con la pianificazione dell'attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
1. Negli elenchi annuali
degli acquisti di forniture beni e servizi e
negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
indicano per ciascun acquisto per
ciascun lavoro o acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero
l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto
aggregatore o ad altra stazione appaltante, qualificata
ai sensi del comma 6 dell articolo 63, o individuata mediante altra forma di
delega per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine
essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6, comma 1 dall'articolo 3, comma 1, e dall articolo 6,
comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne
verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.
2. Nei
casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di
quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un
soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle
registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici dell'Autorita nazionale anticorruzione.
2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita nazionale anticorruzione, nonche , qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.
Articolo 9.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente allegato si
applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori
pubblici e degli acquisti di forniture beni e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
2023-2025.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, e abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell articolo 229, comma 2, del codice.
Articolo 10.
Clausola di invarianza finanziaria.
1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE |
Arco temporale di validita del programma |
|||
Disponibilita finanziaria |
Importo Totale |
|||
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
||
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |
importo |
importo |
importo |
importo |
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 |
importo |
importo |
importo |
importo |
risorse derivanti da trasferimento di immobili |
importo |
importo |
importo |
importo |
altra tipologia |
importo |
importo |
importo |
importo |
totale |
importo |
importo |
importo |
importo |
Il referente del programma
( )
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Elenco delle opere incompiute |
|||||||||||||||||
CUP (1) |
Descrizione opera |
Determinazioni dell'amministrazione |
Ambito di interesse dell'opera |
Anno ultimo quadro economico approvato |
Importo complessivo dell'intervento (2) |
Importo complessivo lavori (2) |
Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori |
Importo ultimo SAL |
Percentuale avanzamento lavori (3) |
Causa per la quale l'opera e incompiuta |
L'opera e attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettivita ? |
Stato di realizzazione ex comma 2 art. l DM 42/2013 |
Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera |
Destinazione d'uso |
Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice |
Vendita ovvero demolizione (4) |
Parte di infrastruttura di rete |
codice |
testo |
Tabella B.l |
Tabella B.2 |
aaaa |
valore |
valore |
valore |
valore |
percentuale |
Tabella B.3 |
si /no |
Tabella B.4 |
si /no |
Tabella B.5 |
si /no |
si /no |
si /no |
|
|
|
|
|
somma |
somma |
somma |
somma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il referente del programma
( .)
Note
- Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: e obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- ln caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
- e stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilita dell'opera
- si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo gia reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
- nazionale
- regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2. lettera c). DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale) |
|
Descrizione dell'opera |
|
Dimensionamento dell'intervento (unita di misura) |
unita di misura |
Dimensionamento dell'intervento (valore) |
valore (mq, mc ) |
L opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato |
si /no |
L opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell ultimo progetto approvato |
si /no |
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D) |
|
Sponsorizzazione |
si /no |
Finanza di progetto |
si /no |
Costo progetto |
importo |
Finanziamento assegnato |
importo |
Tipologia copertura finanziaria |
|
Dell Unione europea |
si /no |
Statale |
si /no |
Regionale |
si /no |
Provinciale |
si /no |
Comunale |
si /no |
Altra pubblica |
si /no |
Privata |
si /no |
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice |
|||||||||||||||
Codice univoco immobile (1) |
Riferimento CUI intervento (2) |
Riferimento CUP opera incompiuta (3) |
Descrizione immobile |
Codice ISTAT |
Localizzazione CODICE NUTS |
Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice |
Immobili disponibili |
Gia incluso in programma di dismissione di cui all art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 |
Tipo disponibilita se immobile derivante da opera incompiuta di cui si e dichiarata l'insussistenza dell'interesse |
Valore Stimato |
|||||
Reg |
Prov |
Com |
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
Totale |
|||||||||
codice |
codice |
codice |
testo |
cod |
cod |
cod |
codice |
Tabella C.I |
Tabella C.2 |
Tabella C.3 |
Tabella C.4 |
valore |
valore |
valore |
somma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
somma |
somma |
somma |
somma |
Il referente del programma
( .)
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l'immobile e stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile e associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si , cessione
3. si , in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si come valorizzazione
3. si , come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarita dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarita dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Numero intervento CUI (1) |
Cod. Int. Amm.ne (2) |
Codice CUP (3) |
Annualita nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento |
Responsabile unico del progetto (4) |
Lotto funzionale (5) |
Lavoro complesso (6) |
Codice ISTAT |
Localizzazione -codice NUTS |
Tipologia |
Settore e sottosettore intervento |
Descrizione dell'intervento |
Livello di priorita (7) |
STIMA DEI COSTI DELL INTERVENTO (8) |
Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
||||||||||
Reg |
Prov |
Com |
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
Costi su annualita successive |
Importo complessivo (9) |
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all intervento (10) |
Scadenza temporale ultima per l utilizzo dell eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo |
Apporto di capitale privato (11) |
||||||||||||||
Importo |
Tipologia |
|||||||||||||||||||||||
numero intervento CUI |
|
codice |
data (anno) |
|
si /no |
si /no |
cod |
cod |
cod |
codice |
Tabella D.l |
Tabella D.2 |
testo |
Tabella D.3 |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
data |
valore |
Tabella D.4 |
Tabella D.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
somma |
somma |
somma |
somma |
somma |
somma |
|
somma |
|
|
Il referente del programma
( )
Note:
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l intervento e stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualita del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell allegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice
(7) Indica il livello di priorita di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualita
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l intervento e stato aggiunto o e stato modificato a seguito di modifica in corso d anno ai sensi dell articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorita massima
2. priorita media
3. priorita minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. societa partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex articolo 5, comma 11
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) |
||||
Responsabile unico del progetto |
|
|||
Codice fiscale del responsabile del procedimento |
formato cf |
|||
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell intervento |
||||
Tipologia di risorse |
primo anno |
secondo anno |
terzo anno |
annualita successive |
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
Stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
Finanziamenti ai sensi dell articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice |
importo |
importo |
importo |
importo |
Altra tipologia |
importo |
importo |
importo |
importo |
SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI |
CUP |
DESCRIZIONE INTERVENTO |
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO |
IMPORTO ANNUALITA |
IMPORTO INTERVENTO |
FINALITA |
LIVELLO DI PRIORITA |
CONFORMITA URBANISTICA |
VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI |
LIVELLO Dl PROGETTAZIONE |
CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO |
INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*) |
|
codice AUSA |
denominazione |
||||||||||||
Codice |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Tabella E.I |
Ereditato da scheda D |
si /no |
si /no |
Tabella E.2 |
codice |
testo |
Ereditato da scheda D |
Il referente del programma
( )
Note:
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualita ambientale
COP - Completamento opera incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualita urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM -
Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non piu utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilita tecnico-economica: "documento di fattibilita delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilita tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo
SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI |
CUP |
DESCRIZIONE INTERVENTO |
IMPORTO INTERVENTO |
LIVELLO DI PRIORITA |
MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON E RIPROPOSTO (1) |
Codice |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da scheda D |
Testo |
Il referente del programma
( )
Note:
(1) Breve descrizione dei motivi
SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE |
Arco temporale di validita del programma |
|||
Disponibilita finanziaria |
Importo Totale |
|||
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
||
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
Stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse derivanti da trasferimento di immobili |
importo |
importo |
importo |
importo |
Altro |
importo |
importo |
importo |
importo |
Totale |
importo |
importo |
importo |
importo |
Il referente del programma
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Numero intervento CUI (1) |
Codice fiscale Amministrazione |
Prima annualita del primo programma nel quale l'intervento e stato inserito |
Annualita nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento |
Codice CUP (2) |
Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi |
CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto e ricompreso (3) |
Lotto funzionale (4) |
Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i) |
Settore |
CPV (5) |
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO |
Livello di priorita (6) |
Responsabile unico del progetto (7) |
Durata del contratto |
L'acquisto e relativo a nuovo affidamento di contratto in essere |
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |
CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO (10) |
Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) |
|||||||
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
Costi su annualita successive |
Totale (8) |
Apporto di capitale privato (9) |
codice AUSA |
denominazione |
||||||||||||||||||
importo |
tipologia |
||||||||||||||||||||||||
codice |
|
data (anno) |
data (anno) |
codice |
si /no |
codice |
si /no |
testo |
forniture / servizi |
Tabella CPV |
testo |
Tabella H.1 |
testo |
Numero (mesi) |
si /no |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
testo |
codice |
testo |
Tabella H.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
|
|
|
|
Il referente del programma
( )
Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l intervento e stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualita del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(3) Compilare se nella colonna Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi si e risposto SI e se nella colonna Codice CUP non e stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all articolo 3, comma 1, lettera s), dell allegato I.1
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48
(6) Indica il livello di priorita di cui all articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Importo complessivo ai sensi dell articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualita
(9) Riportare l importo del capitale privato come quota parte dell importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualita (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l acquisto e stato aggiunto o e stato modificato a seguito di modifica in corso d anno ai sensi dell articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma e calcolata al netto dell importo degli acquisti ricompresi nell importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella H.1
1. priorita massima
2. priorita media
3. priorita minima
Tabella H.2
1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) |
||||
Responsabile unico del progetto |
codice fiscale |
|
||
|
||||
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell intervento |
||||
Tipologia di risorse |
primo anno |
secondo anno |
terzo anno |
annualita successive |
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
Stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
Finanziamenti ai sensi dell articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 |
importo |
importo |
importo |
importo |
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice |
importo |
importo |
importo |
importo |
Altra tipologia |
importo |
importo |
importo |
importo |
SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI |
CUP |
DESCRIZIONE ACQUISTO |
IMPORTO INTERVENTO |
Livello di priorita |
Motivo per il quale l'intervento non e riproposto (1) |
Codice |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da scheda H |
Testo |
Il referente del programma
( )
Note
(1) breve descrizione dei motivi
(Articolo 40)
Articolo 1.
Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.
1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell'UNESCO;
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l'ente concedente indi ce il dibattito pubblico su richiesta:
a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una citta metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
c) di uno o piu consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti;
d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui e previsto l'intervento;
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non piu di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.
Articolo 2.
Esclusioni
1. Il dibattito pubblico e escluso:
a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
c) per le opere gia sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.
Articolo 3.
Indizione del dibattito pubblico.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita ovvero del documento di fattibilita delle eventuali alternative progettuali.
2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell opera di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), del presente allegato.
Articolo 4.
Responsabile del dibattito pubblico
1. Il responsabile dell unita organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attivita di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico e individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico e designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico puo essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.
2. Non possono assumere l'incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una citta metropolitana ove la stessa opera e localizzata.
3. Il responsabile del dibattito pubblico:
a) progetta le modalita di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalita di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalita ;
b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;
d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalita di comunicazione e informazione al pubblico, curando l organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;
e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.
Articolo 5.
Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell ente concedente.
1. La stazione appaltante o l ente concedente provvede a:
a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e motivata l'opportunita dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione di cui alla lettera a);
c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione;
d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilita ;
e) partecipare in modo attivo alle attivita previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volonta o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del codice.
Articolo 6.
Svolgimento del dibattito pubblico.
1. Dalla pubblicazione di cui all articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all articolo 40, comma 5, del codice.
2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico puo prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessita .
3. Gli enti legittimati ai sensi dell articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalita stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformita alle previsioni dell articolo 4, comma 3, lettera a).
Articolo 7.
Conclusione del dibattito pubblico.
1. Nel termine di cui all articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all ente concedente la relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente, nonche sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene:
a) la descrizione delle attivita svolte nel corso del dibattito pubblico;
b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con l eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.
2. La stazione appaltante o l ente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall intervento, nonche al Dipartimento di cui all articolo 5, comma 1, lettera c).
Tabella 1
TIPOLOGIE DI OPERE |
SOGLIE DIMENSIONALI |
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o piu corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o piu corsie. |
Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. |
Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
Aeroporti. |
Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti |
Porti marittimi commerciali, nonche vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. |
Opere che comportano una superficie interessata dall intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
Interventi per la difesa del mare e delle coste. |
Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi. |
Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell intermodalita di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita di grande comunicazione. |
Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
Elettrodotti aerei. |
Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km. |
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole. |
Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi. |
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d acqua tra regioni diverse e cio travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183. |
Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s. |
Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico. |
Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti |
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche. |
Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
(Articoli da 41 a 44)
QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
Articolo 1.
Quadro esigenziale.
1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell intervento stesso, riporta:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettivita o della specifica utenza alla quale l intervento e destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell intervento stesso;
2. Il quadro esigenziale e il
documento di fattibilita delle alternative progettuali, di cui all articolo 2,
possono essere redatti anche con l ausilio di sistemi informativi geografici
(Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato
di fatto delle aree interessate e delle attivita insediabili.
2. . Il documento di fattibilita delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, puo essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilita delle alternative progettuali puo essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.
A questo fine, il quadro esigenziale puo essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
3. La redazione del quadro esigenziale e di esclusiva competenza del committente.
Documento di fattibilita delle alternative progettuali.
1. Il documento di fattibilita
delle alternative progettuali, di seguito DOCFAP , e redatto nel rispetto dei
contenuti del quadro esigenziale ed e prodromico alla redazione del Documento
di indirizzo alla progettazione di cui all articolo 3. Il DOCFAP, analogamente
al quadro esigenziale, puo essere supportato dalla configurazione di modelli
informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano puo essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su
scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato
dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che
permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative
progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l ipotesi di non realizzazione dell intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilita e al trasporto); per le opere puntuali, l alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, puo analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l ipotesi di non realizzazione dell intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonche , per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine e prevista la possibilita di effettuare indagini preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalita di cui all articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP e sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell intervento da realizzare.
4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, cosi articolata:
a) analisi dello stato di fatto
dell area d intervento o dell opera, nel caso di interventi su opere esistenti,
integrabili da modelli informativi bi- e tri-dimensionali di
carattere urbano e GIS su scala urbana o
territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei
cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
b) inquadramento territoriale
dell area d intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico
comunale, verifica della compatibilita dell intervento con gli strumenti
urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico,
ove esistenti, e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
c) individuazione, tramite
elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla
dimensione dell intervento, delle possibili alternative progettuali come definite
al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali,
tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla
manutenibilita . Tali alternative possono essere illustrate
anche mediante modelli informativi sviluppate
anche tramite l adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all articolo 43;
d) schemi grafici che descrivano e consentano l individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
e) indicazione dei tempi previsti per l attuazione delle alternative progettuali esaminate;
f) stima sommaria dei costi, mediante l adozione di prezzi parametrici;
g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell intervento.
5. In relazione a quanto stabilito all articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP e sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all articolo 14 del codice.
6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all articolo 14 del codice, e facolta del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sara redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita e per l ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP e corredato anche di un analisi costi ricavi.
9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.
Articolo 3.
Documento di indirizzo alla progettazione.
1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito DIP , da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP e redatto e approvato prima dell affidamento del progetto di fattibilita tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest ultimo caso, il DIP dovra essere parte della documentazione di gara per l affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del capitolato del servizio di progettazione . In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP e allegato alla lettera d incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
a) lo
stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente
documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
c) i requisiti tecnici che l intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d) i
livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell intervento. Tali
livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione
informativa delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, possono tenere
in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme
tecniche;
d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione e sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell intervento;
g) i limiti economici da rispettare e l eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell opera;
h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell intervento;
i) l indicazione della procedura di scelta del contraente;
l) l indicazione del criterio di aggiudicazione;
m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell intervento, e in particolare se il contratto sara stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
n) le specifiche tecniche
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del
Ministero dell ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente
applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla
modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono
essere introdotte all interno dei modelli informativi dall adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale,
quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa
digitale;
o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
q) le specifiche tecniche per l utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita , robustezza e resilienza delle opere;
2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti;
r) l indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell intervento;
s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all articolo 66, comma 1, del codice, l importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
t) la possibilita di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d asta anche per motivate varianti in corso d opera;
u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell elaborato progettuale della sicurezza contenente l analisi del contesto ambientale con l individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell attivita dell impresa, nonche la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.
2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche CI ), in riferimento a quanto previsto dall articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.
3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, puo contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.
4. Ai fini
della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la
stazione appaltante o l ente concedente puo fare utile riferimento alla norma
UNI/TR 11337-2: 2021.
5. Nel caso di concorso di
progettazione o di concorso di idee, di cui all articolo 46 del codice, il DIP e
integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura
della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto
del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione
dell intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative
dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere
integrati dalla configurazione dalla
disponibilita di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di
carattere urbano e GIS su scala urbana o
territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei
cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
6. A seguito della redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all articolo 4, il DIP e aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento puo costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, puo fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica con l adozione del criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa.
Articolo 4.
Livelli della progettazione di lavori pubblici.
1. Ai sensi dell articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilita tecnica ed economica;
b) progetto esecutivo.
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell ambito di un processo unitario senza soluzione di continuita , al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all articolo 3.
Articolo 4-bis Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture e articolata in un unico livello ed e predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.
Articolo 5.
Quadro economico dell opera o del lavoro.
1. Il quadro economico dell opera o del lavoro e predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell opera o dell intervento stesso, nonche alle specifiche modalita di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell opera o dell intervento, e cosi articolato:
a) lavori
a corpo, a misura;
a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta;
c) importo relativo all aliquota per l attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
d) opere di mitigazione e di compensazione dell impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell opera; costi per il monitoraggio ambientale;
e) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso l eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all assistenza giornaliera e contabilita , all incentivo di cui all articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
9) spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell amministrazione, ai sensi dell articolo 2, comma 4, del codice nonche per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell articolo 42 del codice;
10) spese di cui all articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita ;
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d appalto, di cui all articolo 116 comma 11, del codice, nonche per l eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva dell interesse archeologico, di cui all articolo 41, comma 4, del codice;
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
18) IVA ed eventuali altre imposte.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA
Articolo 6.
Progetto di fattibilita tecnico-economica.
2. Il PFTE
e elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto
nel quale andra inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze
(anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si
puo avvalere, nei casi previsti dall articolo 43 del codice, di modelli
informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in
termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).
2. Il PFTE e elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE e supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System GIS).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilita tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a) dell assetto geometrico-spaziale dell opera (localizzazione sul territorio);
b) degli aspetti funzionali dell opera;
c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell opera medesima;
d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico tramite la procedura di verifica preventiva di cui all Allegato I.8;
e) delle misure di mitigazione e compensazione dell impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunita locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
f) di una previsione di spesa attendibile.
5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresi , l officiosita idraulica dei corsi d acqua (naturali e artificiali) interferiti dall opera, l idrogeologia del sottosuolo e la stabilita geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) alla compatibilita ecologica della proposta progettuale, privilegiando l utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunita nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
c) all adozione di principi di progettazione bioclimatica e di sistemi passivi che consentano di migliorare il bilancio energetico dell edificio, nell ottica di una sostenibilita complessiva dell intervento stesso;
d) all utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di fine vita ;
f) alla ispezionabilita e manutenibilita dell opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice;
g) all adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.
7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell intervento e , in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all Allegato I.8;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA ;
e) relazione di sostenibilita dell opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell immediato intorno dell opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di
coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche in
applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della
sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento puo essere supportato
da modelli informativi;
p)
capitolato informativo nei casi previsti dall articolo 43 del codice. Il
capitolato informativo conterra al proprio interno le specifiche relative alla
equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei
livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
p) in caso di appalto integrato ai sensi dell articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall articolo 43 del codice;
q) piano preliminare di
manutenzione dell opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo
essere supportato da modelli informativi;
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
8.
Qualora, ai sensi dell articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la
redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica fosse supportata
dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l ambiente di
condivisione dei dati, sono definiti, all interno del capitolato informativo,
in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e
l equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli
corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si
potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente
allegato.
8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.
Articolo 6-bis (Progetto di fattibilita per la finanza di progetto)
1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilita delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilita composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera e inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione e altresi corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilita dell'opera;
d) grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita e composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.
Articolo 7.
Relazione generale.
1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:
a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonche degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;
c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilita tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull impatto occupazionale dell intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);
2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:
a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;
c) considerazioni relative alla fattibilita dell intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonche agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilita dell intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, strutturali, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualita dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell intervento stesso, nonche in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilita dell intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze dell intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;
e) ricognizione in ordine alla disponibilita delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l intervento, alle relative modalita di acquisizione, ai prevedibili oneri;
f) indicazioni per l efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilita logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
h) indicazioni su accessibilita , utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonche le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.
Articolo 8.
Relazione tecnica.
1. La relazione tecnica del progetto di fattibilita tecnica ed economica e corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).
2. La relazione tecnica riporta:
a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell importanza dell opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilita dell intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui e inserita l opera;
c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell importanza dell opera;
f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Cio al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell opera.
3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell opera o dell intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, e riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:
a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
b) mobilita e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell intervento;
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
d) vincoli che insistono sull area d intervento e sull intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
e) aspetti paesaggistici;
f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonche il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell intervento;
h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilita e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;
l) aspetti architettonici e funzionali dell intervento;
m) aspetti strutturali;
n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessita di sicurezza, continuita di servizio, sostenibilita ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;
o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;
p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;
r) espropri, ove necessari.
4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati:
a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalita e di conservazione dell opera oggetto dell intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse e interventi gia precedentemente eseguiti;
b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In funzione del tipo d intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell opera che si sviluppano nel sottosuolo;
c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell opera su cui viene effettuato l intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d intervento, nonche per la stima sommaria del costo dell intervento;
e) descrizione dell intervento da eseguire, che riporti:
1) la tipologia dell intervento;
2) la finalita dell intervento;
3) la specifica tecnica di esecuzione;
4) l impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;
5) la funzionalita della costruzione qualora pertinente;
6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l esercizio durante la realizzazione dell intervento;
7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.
Articolo 9.
Relazione di verifica preventiva dell interesse archeologico.
1. La relazione illustra gli
esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell interesse
archeologico di cui all articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base
dell allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. La relazione illustra le attivita svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilita alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 10.
Studio di impatto ambientale.
1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell opera.
2. L articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d impatto ambientale. L allegato IV alla direttiva, citato all articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:
a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, cosi come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);
b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorita siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);
c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversita , alle risorse naturali, a incidenti e calamita (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);
d) effetti sull ambiente - Sezione che affronta il tema degli effetti significativi sull ambiente e dell importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);
e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);
f) misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresi essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);
g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);
h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).
3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si puo inoltre fare utile riferimento anche al documento Valutazione d Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) , approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.
4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:
a) l installazione del cantiere e alla viabilita di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l ambiente e a contenere l interferenza con il traffico locale;
b) l indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) l indicazione delle modalita di gestione delle terre e rocce da scavo;
e) l individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
f) le modalita di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
g) le modalita di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell opera;
h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonche delle opere di sistemazione esterna.
Articolo 11.
Relazione di sostenibilita dell opera.
1. La relazione di sostenibilita dell opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:
a) la descrizione degli obiettivi primari dell opera in termini di risultati per le comunita e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttivita , che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l individuazione dei principali portatori di interessi e l indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o piu dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell opera:
1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) adattamento ai cambiamenti climatici;
3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4) transizione verso un economia circolare;
5) prevenzione e riduzione dell inquinamento;
6) protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi;
c) una stima della Carbon Footprint dell opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
e) l analisi del consumo complessivo di energia con l indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
f) la definizione delle misure per ridurre le quantita degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all opera) e delle opzioni di modalita di trasporto piu sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
g) una stima degli impatti socio-economici dell opera, con specifico riferimento alla promozione dell inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonche al miglioramento della qualita della vita dei cittadini;
h) l individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all intera filiera societaria dell appalto (subappalto); l indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell opera;
i) l utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).
Articolo 12.
Elaborati grafici.
1. Gli elaborati grafici del
progetto di fattibilita , redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto
della necessita di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e
di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa
motivata determinazione dell amministrazione, sono costituiti come indicato ai
commi 3 e 4. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui
all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere
univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e
aggregati.
1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui cio sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.
2. La stazione appaltante o l ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell intervento, la predisposizione di uno o piu elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilita per singolo intervento.
3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:
a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresi riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell intervento;
b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell opera in progettazione:
1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell intervento, estese a un ambito territoriale significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) carta del reticolo idrografico;
5) carta della potenzialita archeologica;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell intervento;
7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;
8) planimetria delle interferenze;
9) planimetrie catastali;
10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell intervento;
d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:
a) corografia generale di inquadramento dell opera in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
b) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilita e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;
d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;
g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:
1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell intervento, estese a un ambito significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell intervento;
7) carta della potenzialita archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;
10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
11) corografia in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell intervento;
12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;
13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere e rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonche le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d arte principali;
i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l indicazione di tutte le opere d arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non e inferiore a 1:2000/200;
m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantita da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell opera;
o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l intervento richiede;
p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.
5.Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresi le indicazioni relative alla suddivisione dell intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.
6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici e predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.
7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilita tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell ente concedente.
Articolo 13.
Relazione specialistica sulla modellazione informativa.
1. Nel caso di utilizzo della
modellazione informativa digitale puo essere incluso il capitolato informativo
(CI) cosi come previsto dall articolo 43 del codice, in materia di metodi e di
strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e
approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi
digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e
gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le
successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in
un ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.
1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.
2. Il CI potra disciplinare,
inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai
concorrenti in fase di procedura di affidamento.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita , fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche delle informazioni relative alla sostenibilita sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
3. Nel CI dovranno essere
definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di
fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella
di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.
4. Il CI introduce la
strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e
metadati di riferimento), cosi come previsto dall articolo 43 del codice (tale
ambiente, contrattualmente rilevante, puo essere funzionale alle attivita di
monitoraggio e di controllo, nonche di rendicontazione, previste dalla
governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema
informativo previsto).
Articolo 13-bis (Modelli informativi)
1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
a) identita ;
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformita ;
m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi e funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.
Articolo 13-ter (Capitolato informativo del PFTE)
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresi , la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.
Articolo 14.
Disciplinare descrittivo e prestazionale.
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessita funzionali poste a base dell intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell intervento con i relativi importi, ove applicabile;
2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita , secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d appalto con i contenuti di cui all articolo 32 del presente allegato.
Articolo 15.
Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.
1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
a) identificazione e descrizione dell opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui e prevista l area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
b) relazione sintetica concernente l individuazione, l analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all area e all organizzazione dello specifico cantiere, nonche alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attivita di scavo, nonche dall esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all area di cantiere, all organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita del calcolo sommario di cui all articolo 16 del presente allegato.
1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
1- ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 16.
Calcolo sommario dei lavori.
1. Il calcolo sommario dei lavori e effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto e effettuato applicando alle quantita delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2- ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.
Articolo 17.
Quadro economico dell intervento.
1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all articolo 5, comprende, oltre all importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l aliquota del 10 per cento dell importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Articolo 18.
Cronoprogramma.
1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attivita di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attivita , il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.
2. E
facolta della stazione appaltante richiedere, all'interno dell eventuale
capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. 4D e 5D ,
che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla
contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato
II.14 al codice.
2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attivita di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14;
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.
Articolo 19.
Piano preliminare di manutenzione dell opera e delle sue parti.
1. Il piano preliminare di manutenzione dell opera e delle sue parti e il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l attivita di manutenzione dell opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita , le caratteristiche di qualita , l efficienza e il valore economico.
2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita dell'intervento, ed e costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.
5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l insieme delle informazioni atte a permettere all Amministrazione usuaria di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonche tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita di uso corretto.
7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
10. E facolta della stazione
appaltante richiedere, all'interno dell eventuale capitolato informativo, la
modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano
preliminare di manutenzione.
10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilita tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 20.
Avvio delle procedure espropriative.
1. Nel caso in cui si debba procedere ad attivita espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all articolo 27.
Articolo 21.
Appalto su progetto di fattibilita tecnica ed economica.
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
2. Il progetto in ogni caso dovra contenere i seguenti elaborati:
a) piano di sicurezza e di coordinamento;
b) piano di manutenzione dell opera e delle sue parti;
c) schema di contratto;
d) capitolato speciale d appalto;
e) piano particellare di esproprio ove necessario;
f) capitolato informativo, se previsto.
SEZIONE III
PROGETTO ESECUTIVO
Articolo 22.
Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo, redatto in conformita al precedente livello di progettazione di fattibilita tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita , dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi , corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell opera stessa.
2.
Qualora, ai sensi dell articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la
redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l ambiente di
condivisione dei dati, e necessario, all interno del capitolato informativo,
in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e
l equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli
corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si
potessero trarre i documenti elencati al comma 4.
3. Il progetto esecutivo e redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonche i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell intervento, e composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonche , ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, recante i contenuti di cui all allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall articolo 43 del codice.
5. Nel
caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di cui all articolo 43 del codice, in coerenza con
i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti
nel progetto di fattibilita tecnico-economica all interno dell ambiente di
condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono
essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di
fabbisogno informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico,
richiesti per il progetto esecutivo e definita nei requisiti informativi
determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP.
La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle
finalita attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di
controllo di conformita , deve essere utilizzata per la verifica del progetto
esecutivo ai fini della validazione e puo essere utilizzata nella gestione dei
percorsi autorizzativi inerenti. L accesso dei diversi soggetti interessati
all ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto
esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi e disciplinato
contrattualmente, in riferimento alla struttura dell ambiente stesso, cosi
come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.
6. Per le opere soggette a valutazione d impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.
7. Nell ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, il progetto esecutivo non puo prevedere significative modifiche alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell importo contrattuale.
Articolo 23.
Relazione generale.
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonche per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.
2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.
3. Nel caso in cui il progetto preveda l impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
4. Nel caso in cui il progetto preveda l impiego di materiali da trattare con l uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilita di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all articolo 10, comma 4, lettera d).
5. Nel
caso si ricorra all uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo
e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti
informativi presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa
alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al
fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
Articolo 24.
Relazioni specialistiche.
1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilita tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.
4. Nel
caso si ricorra all uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo
e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti
informativi presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e
quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica
relativa alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati
predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
Articolo 25.
Elaborati grafici.
1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti piu idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilita tecnico-economica;
b) elaborati che risultino necessari all esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonche , ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti a illustrare le modalita esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attivita di cantiere, tra cui uno studio della viabilita di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l ambiente, nonche l indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. La stazione appaltante o l ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell intervento, la predisposizione di uno o piu elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.
3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
4. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti
informativi presenti negli elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita
di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio
governare la prevalenza contrattuale.
4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio e praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.
Articolo 26.
Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.
1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, puo essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, nonche alla destinazione specifica dell intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonche consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilita .
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo e completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.
10. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale
interoperabilita tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo
delle strutture e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.
Articolo 27.
Piano di manutenzione dell opera e delle sue parti.
1. Il piano di manutenzione dell opera e delle sue parti e il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l attivita di manutenzione dell opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita , le caratteristiche di qualita , l efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita dell'intervento, ed e costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l insieme delle informazioni atte a permettere all utente di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonche tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l implementazione di quanto indicato alla lettera c);
c) l attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalita di controllo sul permanere del rischio di disponibilita in capo all operatore economico;
d) la tracciabilita degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).
9. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i
contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita
di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del
decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022.
9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 28.
Piano di sicurezza e di coordinamento.
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l organizzazione delle lavorazioni piu idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita , e specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e redatto secondo quanto previsto nell allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all articolo 5, comma 1, lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all area e all organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresi indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell intervento.
3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
3- ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 29.
Quadro di incidenza della manodopera.
1. Il quadro di incidenza della manodopera e il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l opera o il lavoro.
Articolo 30.
Cronoprogramma.
1. Il progetto esecutivo e corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonche di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita , secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma e presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, e , inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all articolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell intervento attraverso l utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attivita da svolgere ai fini della realizzazione dell intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attivita .
d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attivita , i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.
5. A tale
modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell intervento
puo essere associato l utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, nonche di
tecniche specifiche di gestione integrata dell intervento.
5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attivita di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 31.
Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.
1. Il computo metrico
estimativo e redatto applicando alle quantita delle lavorazioni da
contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari
sono dedotti dai prezzari ai sensi dell articolo 41, comma 13, del codice, ove
esistenti; le quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da
computi di quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti
elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni Fermo restando quanto previsto dall articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il
computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di
pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, e redatto un distinto
elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le
stesse modalita del computo metrico estimativo, con riferimento alle
sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a
corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall aggregazione delle rispettive
voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate , sulla base degli indici sintetici previsti nell Allegato II.2-bis, in sede di
redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della
definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione
avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui
le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantita stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell intervento, per spese generali;
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell intervento, il computo metrico estimativo puo prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l installazione e l esercizio delle attrezzature e dei mezzi d opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonche gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall articolo 110 del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d appalto.
5. L elaborazione del computo metrico dell intervento puo essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione e affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall ente concedente.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell allegato II.12 al codice.
8. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i
contenuti informativi presenti nel computo metrico dell intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa
alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al
fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 32.
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalita e termini di collaudo;
i) modalita di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e allegato il capitolato speciale d appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all oggetto del singolo contratto, nonche il computo metrico estimativo.
3. Il capitolato speciale d'appalto e diviso in due parti, l una contenente la descrizione delle lavorazioni e l altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell oggetto dell appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonche , ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonche le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell intervento.
5. Nel caso di interventi complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresi , l obbligo per l esecutore di redigere il piano di qualita di costruzione e di installazione, da sottoporre all approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita , strumentazioni, mezzi d opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformita .
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
8. Per i lavori il cui corrispettivo e in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita . Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d asta.
9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Articolo 32-bis Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformita ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita , fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche delle informazioni relative alla sostenibilita sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 32-ter Capitolato informativo
1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresi , la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.
Articolo 33.
Piano particellare di esproprio.
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennita .
2. Sulle mappe catastali sono altresi indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento.
3. Il piano e corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed e corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonche delle superfici interessate.
4. Per ogni soggetto proprietario e inoltre indicata l'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 da conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.
5. Se l incarico di acquisire l area su cui insiste l intervento da realizzare e affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita a lui imputabili.
6. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i
contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa
alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al
fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attivita di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi. ;
6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.
SEZIONE IV
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 34.
Verifica preventiva della progettazione.
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica e finalizzata ad accertare la conformita della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia approvati.
2. L attivita di verifica e effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualita , o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita ;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all articolo 15, comma 6, del codice.
3. Lo svolgimento dell attivita di verifica e incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell attivita di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
4. La validazione del progetto posto a base di gara e l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario e soggetto, prima dell'approvazione, all'attivita di verifica.
Articolo 35.
Accreditamento.
1. Per le attivita di verifica sono:
a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) Organi di accreditamento, per
gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di
controllo interno di qualita coerente conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonche il
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le
amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all articolo 36,
comma 3.
Articolo 36.
Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.
1. La stazione appaltante provvede all'attivita di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonche nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.
3. Per sistema interno di controllo
di qualita , ai fini dell articolo 35, si intende un sistema coerente conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Articolo 37.
Disposizioni generali riguardanti l'attivita di verifica.
1. Il responsabile del progetto puo utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L'attivita di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica e munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivita professionali a norma dell articolo 43.
4. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i
requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi
della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi,
nonche le regole di controllo della conformita dei contenuti dei modelli
informativi ai requisiti informativi e contenutistici.
4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attivita di verifica accerta la conformita del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita di verifica accerta la conformita del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.
Articolo 38.
Requisiti per la partecipazione alle gare.
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di
verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN
ISO/IEC 1702 UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di
progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per
un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo
stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre
all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un
coordinatore del gruppo di lavoro di verifica un direttore tecnico nella persona di un laureato in
ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno
dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i
rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonche il rapporto conclusivo
di cui all'articolo 41, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attivita di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonche , per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante puo richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente ne alla gara per l'affidamento della progettazione ne alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivita di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.
Articolo 39.
Criteri generali della verifica.
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilita ;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilita , coerenza e ripercorribilita ;
d) compatibilita .
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) affidabilita :
1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza e adeguatezza:
1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita ;
2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3) la verifica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4) la verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) la verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilita , coerenza e ripercorribilita :
1) la verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) la verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle calcolazioni effettuate;
3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilita :
1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1) inserimento ambientale;
2.2) impatto ambientale;
2.3) funzionalita e fruibilita ;
2.4) stabilita delle strutture;
2.5) topografia e fotogrammetria;
2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.9) sicurezza antincendio;
2.10) inquinamento;
2.11) durabilita e manutenibilita ;
2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.
Articolo 40.
Verifica della documentazione.
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo e effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonche con i requisiti definiti nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita dell'opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;
9) il computo metrico estimativo e
lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie
scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con
obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu di
tali opere superi in valore il 15 per cento il 10 per cento dell importo totale dei lavori;
10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformita dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilita , tracciabilita e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonche della esaustivita , coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.
3. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione
devono disciplinare le modalita di verifica della conformita tra i contenuti
dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi
tratti, oltreche indicare quali contenitori informativi e quali documento non
siano relazionabili ai modelli informativi.
Articolo 41.
Estensione del controllo e momenti della verifica.
1. Le verifiche devono essere
effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del
progetto pianifica l'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo
della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e
affidamento. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato
informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalita di
interazione tra i soggetti coinvolti all interno dell ambiente di condivisione
dei dati e la eventuale interoperabilita con eventuali piattaforme digitali preposte
alla gestione della conferenza di servizi.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo a campione o a comparazione .
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita di controllo successiva puo essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attivita di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivita svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:
a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Articolo 42.
Responsabilita .
1. Nei limiti delle attivita di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilita degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilita del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
2. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi e tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed e escluso per i successivi tre anni dalle attivita di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilita del soggetto esterno incaricato dell'attivita di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilita , in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilita disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilita inerenti a errori od omissioni progettuali.
Articolo 43.
Garanzie.
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attivita di verifica ha le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:
1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;
2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessita puo essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita , la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
Articolo 44.
Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita di verifica.
1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attivita di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.
(Articolo 41, comma 4)
Articolo 1
1. La verifica preventiva dell interesse archeologico, prevista dall articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita alla procedura di verifica preventiva dell interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice nella prima fase, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche , per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita , ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia impegnate dai manufatti esistenti.
3. Presso il Ministero della cultura e istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali 20 marzo 2009, n. 60.
4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l esito della verifica di assoggettabilita in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non piu di quindici giorni in caso di necessita di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.
5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l esito della verifica di assoggettabilita sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell interesse archeologico, il soprintendente comunica l esito della verifica di assoggettabilita in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l assistenza archeologica in corso d opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.
6. In ogni caso, la comunicazione relativa all esito della verifica di assoggettabilita consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all esito finale della verifica preventiva dell interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.
7. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri
sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti
indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita :
L'eventuale seconda fase della procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico
della stazione appaltante, e realizzata previa stesura di un progetto per le
indagini archeologiche dettagliato, in conformita con quanto previsto dall'articolo
16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e
nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita :
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
8. La
procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente. L'eventuale
seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine
perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma
7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi
esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l avvio dei lavori e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformita con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.
(Articolo 43)
Articolo 1.
1. Il presente allegato definisce
le modalita e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni
singolo procedimento tecnico-amministrativo all interno della stazione
appaltante, per l affidamento e l esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell intero ciclo
di vita del cespite dell opera immobiliare
o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L utilizzo di questi metodi e
strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la
qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Le stazioni appaltanti, prima
di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle
costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase
progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di
formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con
particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione,
anche per assicurare che quello preposto ad attivita amministrative e tecniche
consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita ed esperienza in
riferimento altresi ai profili di responsabili della gestione informativa di
cui al comma 3;
b) definire e attuare un piano di
acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione
digitale dei processi decisionali e informativi;
c) redigere e adottare un atto di
organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di
controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei
processi relativi all affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici,
oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e
indisponibili. Tale atto di organizzazione e integrato con gli eventuali
sistemi di gestione e di qualita della stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attivita amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita ed esperienza in riferimento altresi ai profili di responsabilita relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;
b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilita , dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita della stazione appaltante o dell'ente concedente.
2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.
3. Le stazioni appaltanti che
adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore
dell ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi
digitali supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre
nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all interno
della struttura di supporto al responsabile unico di cui all articolo 15 del
codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche
mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilita di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalita previste dal presente codice.
4. Le stazioni appaltanti adottano
un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e
prestazioni, la proprieta dei dati e le modalita per la loro elaborazione,
condivisione e gestione nel corso dell affidamento e della esecuzione dei
contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d autore, della
proprieta intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i
quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza
sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai
fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti
previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale
degli acquisti di beni e servizi. I requisiti informativi sono resi
espliciti nei documenti di fattibilita delle alternative progettuali e di
indirizzo preliminare e devono permettere l integrazione delle strutture di
dati generati nel corso di tutto il processo.
5. Le stazioni appaltanti
utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati
sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e
orientati a oggetti . I dati sono
organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi
strutturati e non strutturati. Le informazioni prodotte sono
gestite tramite flussi informativi digitalizzati all interno di un ambiente di
condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto,
alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo
formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in
conformita alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non
richiedere l utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.
6. Per assicurare uniformita di utilizzo adozione dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche
tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato
informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE)
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel
seguente ordine di rilevanza:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.
7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresi da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validita . Quanto meno nell ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l uniformita puo essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.
8. In caso di affidamento dei
servizi attinenti all architettura e all ingegneria, le stazioni appaltanti
predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di
gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento
di indirizzo alla progettazione di cui all articolo 41 del codice e al relativo
allegato 1.7, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi
strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei
contenuti informativi, tenuto conto della natura dell opera, della fase di
processo e del tipo di appalto;
b) gli elementi utili alla
individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di
archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli
obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo
relativo allo stato attuale;
c) la descrizione delle
specifiche relative all ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di
proprieta , di accesso e di validita del medesimo, anche rispetto alla tutela
e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto
d autore e della proprieta intellettuale;
d) le disposizioni relative al
mantenimento dei criteri di interoperabilita degli strumenti informativi nel
tempo.
8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformita agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprieta , di accesso e di validita del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprieta intellettuale;
d) le specifiche per garantire l'interoperabilita dei sistemi informativi nel tempo.
9. Per l avvio di procedure di
affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le
stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il
livello di progettazione posto a base di gara. I
documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell appaltatore in materia di
gestione informativa digitale delle costruzioni. I documenti contrattuali disciplinano le responsabilita , gli obblighi
e i relativi adempimenti dell appaltatore in merito alla gestione informativa
digitale delle costruzioni.
10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:
a) la documentazione di gara e
resa disponibile tra le parti, tramite l ambiente di condivisione dei dati, su
supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del
contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;
b) il partecipante alla procedura
competitiva con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa presenta un offerta di gestione informativa in risposta ai
requisiti richiesti nel capitolato informativo;
b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa e redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita degli attori coinvolti;
c) l affidatario, dopo la stipula
del contratto e prima dell avvio della esecuzione dello stesso, predispone un
piano di gestione informativa, da sottoporre all approvazione della stazione
appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso
dell esecuzione del contratto;
c) il piano di gestione informativa e redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e puo essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante puo richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;
d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;
e) il soggetto affidatario cura il
coordinamento della gestione informativa per rendere i dati
compatibili tra loro, digitale nel
rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa
presentato;
f) l attivita di verifica della progettazione di cui all articolo 42 del codice e effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;
g) fino all introduzione obbligatoria dei
metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei
contenuti informativi e definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati
grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con il modello
informativo i modelli informativi e le strutture di dati per quanto
concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;
h) la documentazione di gara puo
essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti
gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e
documentazione grafica tradizionale, e considerata valida quella tradizionale;
h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale e attribuita a questi ultimi;
i) a decorrere dall introduzione obbligatoria
dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 all articolo 43, la prevalenza contrattuale dei contenuti
informativi e definita dai modelli informativi nei limiti in cui cio sia
praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso,
essere relazionati al modello informativo ai modelli informativi all interno dell ambiente di
condivisione dei dati.
11. Il coordinamento, la
direzione e il controllo tecnico-contabile dell esecuzione dei contratti
pubblici, possono essere svolti mediante l utilizzo dei metodi e degli
strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei
lavori non e in possesso delle competenze necessarie, all interno del suo
ufficio e nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo
finale o la verifica di conformita , l affidatario consegna il modello
informativo dell opera realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita
del cespite immobiliare o infrastrutturale. La verifica di questo modello
rientra fra le attivita di collaudo e di verifica di conformita .
11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non e in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio e nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformita , l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attivita dell'organo di collaudo.
12. Nella formulazione dei
requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti possono essere definiti, per la loro successiva rigorosa attuazione
nel corso dell esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative,
processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di valutazione
ai fini della premialita , ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei
candidati. In particolare, possono essere definiti requisiti e proposte:
12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:
a) per l integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
b) per facilitare la gestione
dell ambiente di condivisione dei dati nell ambito della cyber security;
b) per attuare soluzioni di cyber security nell ambito della gestione dell ambiente di condivisione dei dati;
c) per incrementare il livello di
protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare
riferimento all ambiente di condivisione dei dati;
d) per utilizzare i metodi e gli
strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilita ambientali
anche attraverso i principi del green public procurement;
d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilita ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;
e) per incrementare, in senso computazionale,
attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei
modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi
presenti nell ambiente di condivisione dei dati;
f) che consentano alla stazione
appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l esercizio delle
proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di
interoperabilita dei modelli informativi;
f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilita dei modelli informativi e delle strutture di dati;
g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di
progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attivita di
verifica e di validazione dei progetti;
i) per supportare la formulazione e
la valutazione di varianti migliorative azioni e di
mitigazione del rischio;
l) con riferimento alla fase di
esecuzione dei lavori, per incrementare la transizione dalla progettazione
esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla
modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio e al
controllo dell avanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso a
soluzioni tecnologiche di realta aumentata e immersiva;
l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realta aumentata e immersiva;
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entita presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalita digitali per la tracciabilita dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell opera;
q) con riferimento alla fase di
esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del
corredo informativo utile all avvio del funzionamento del
cespite dell opera e delle attivita a esso
connesse;
r) con riferimento alla fase di
gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo
delle prestazioni del cespite dell opera e i suoi
livelli di fruibilita .
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle difficolta incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonche per individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l aggiornamento di tali disposizioni.
(Articolo 45, comma 1)
Attivita di:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all attivita del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell intervento)
- redazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell esecuzione;
- collaboratori del direttore dell esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformita ;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi.
(Articolo 47, comma 4)
Articolo 1.
Ulteriori competenze e attribuzioni.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province, delle citta metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall articolo 47 del codice, esercita altresi funzioni consultive ed esprime pareri:
a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;
b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte I - Attivita edilizia dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale:
a) cura la predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;
b) cura la predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);
c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell attivita normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali e di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, resistenza meccanica e stabilita , di cui all allegato I al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;
d) esercita, d intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura l assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorita indipendenti e puo redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessita .
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altresi , parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.
Articolo 2.
Composizione.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.
2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacita ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi e ricompreso, a far data dall entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto-legge;
b) tre
consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati
dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato,
dal Presidente della Corte dei conti e dall Avvocato generale dello Stato. Tra
questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo, il consigliere della
Corte dei conti e l avvocato dello Stato di cui all articolo 45, comma 1,
lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 108 del 2021;
tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al Ministero dell ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita . Questi, a far data dall entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 1, nonche in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:
a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il Capo dipartimento della protezione civile;
c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell interno;
d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;
e) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;
g) il Direttore dell Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
5. Per l esame dei progetti di lavori pubblici di cui all articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III, di cui all articolo 4 e dell Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni provincia o citta metropolitana in cui l opera e localizzata, nonche un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente competente.
6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.
7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.
Articolo 3.
Assemblea generale.
1. L Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all articolo 2, comma 4, nonche da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attivita dell Assemblea generale, non spettano indennita o gettoni di presenza, ma e riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L Assemblea generale si esprime sugli affari posti all ordine del giorno dal Presidente.
2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. La struttura di supporto di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, opera all interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto decreto-legge.
4. Ai componenti della Sezione speciale di cui all articolo 4 e corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l indennita prevista dall articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennita pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. L indennita di cui al primo periodo e determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.
Articolo 4.
Sezioni.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate Sezione I , Sezione II , Sezione III e Sezione speciale . La ripartizione delle materie e definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione puo essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.
2. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e costituito un Comitato ristretto e composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non piu di sei componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto puo disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso e sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Articolo 5.
Servizio tecnico centrale.
1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui delegato e svolge le seguenti funzioni:
a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore;
b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza;
c) attivita istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:
1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dell Unione europea o nazionali di settore;
2) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;
4) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui all articolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;
7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui all articolo 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.
2. Per l'espletamento delle proprie attivita , nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita di particolare complessita e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.
3. Il Servizio tecnico centrale puo avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dell Ente unico nazionale di accreditamento nell esercizio delle proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1.
4. Il Servizio tecnico centrale e articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui all articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 6.
Osservatorio del Collegio consultivo tecnico.
1. L'Osservatorio e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e composto da:
a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita ;
d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti, uno designato dall'Ordine professionale dei geologi, uno designato dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno designato dall'Ordine professionale degli avvocati;
e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.
3. I componenti dell'Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennita , gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 7.
Regole di funzionamento.
1. Le adunanze dell Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici:
a) convoca e presiede l Assemblea generale;
b) convoca e presiede l adunanza della Sezione speciale;
c) assegna gli affari all Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;
d) assegna gli affari alle Sezioni;
e) programma le sedute dell'Assemblea generale;
f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;
g) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l attivita del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalita istituzionali dell attivita svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonche ' della adeguatezza della struttura;
h) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio tecnico centrale;
i) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all articolo 5;
3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni.
4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:
a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;
d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche e informatiche;
f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilita ;
g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.
5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;
b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;
c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennita o gettoni di presenza, ma e riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell'affare o di almeno la meta dei componenti effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo disporre l'esame o il riesame della questione da parte dell'Assemblea generale.
8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Consiglio:
a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;
c) provvede all attivita amministrativa e contabile della struttura;
d) adotta i criteri di gestione e le modalita di tenuta della contabilita e del rendiconto.
Articolo 8.
Disposizioni finali.
1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilita amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unita previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Al fine di garantire l indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuita assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Articolo 13, comma 7)
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Con il presente allegato sono individuate le modalita di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall articolo 13, comma 7, del codice, per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo di cui all articolo 116 del codice.
Articolo 2
Progettazione
1. L amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo puo prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
Articolo 3
Modalita di affidamento
1. Con riferimento all affidamento delle opere di cui all articolo 2, l'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, indice una gara con le modalita previste dagli articoli 71 e 72 del codice.
2. L amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l esecuzione di lavori.
3. L offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
Articolo 4
Urbanizzazione a scomputo
1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all articolo 50, comma 1, del codice.
Articolo 5
Urbanizzazione primaria
1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
(Articolo 41, comma 15)
Articolo 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente allegato disciplina le modalita di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito decreto ministeriale 17 giugno 2016 ), alle diposizioni di cui all articolo 41 del codice.
2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.
Articolo 2.
Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.
1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali cosi come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilita tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva cosi come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:
a) l aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l affidamento congiunto della progettazione e dell esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
b) l aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE e gia compensata dall aliquota QbI.05.
4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:
a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per meta alla progettazione del PFTE e, per la restante meta , al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
5. In seguito
alla determinazione dell importo da porre a base di gara, relativamente agli
appalti per cui e obbligatoria l adozione di metodologia Building
Information Modeling (BIM), dovra applicarsi un incremento percentuale
pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che
sono calcolate anche sull incremento percentuale BIM. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara,
relativamente agli appalti per cui e obbligatoria l'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovra applicarsi
un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli
onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri
accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo
all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tale
incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni
oggetto di affidamento.
Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici
1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se Ri< Rmed
PEi= (Ri/Rmed)^α *X
Se Ri> Rmed
𝑃𝐸𝑖 = X
ove:
𝑃𝐸𝑖= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
𝑅𝑖= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
𝑅𝑚ed= media ribassi offerti;
a = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.
TABELLA A
|
Descrizione singole prestazione |
Aliquote |
Progetto di fattibilita tecnico-economica |
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici |
QbI.01 |
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto |
QbI.02 |
|
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili |
QbI.03 |
|
Piano economico e finanziario di massima |
QbI.04 |
|
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto |
||
Relazione geotecnica |
QbI.06 |
|
Relazione idrologica |
QbI.07 |
|
Relazione idraulica |
QbI.08 |
|
Relazione sismica e sulle strutture |
QbI.09 |
|
Relazione archeologica |
QbI.10 |
|
Relazione geologica |
QbI.11 |
|
Progettazione integrale e coordinata integrazione delle prestazioni specialistiche |
QbI.12 |
|
Studio di inserimento urbanistico |
QbI.13 |
|
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare |
QbI.14 |
|
Prime indicazioni di progettazione antincendio |
QbI.15 |
|
Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza |
QbI.16 |
|
Studi di prefattibilita ambientale |
QbI.17 |
|
Piano di monitoraggio ambientale |
QbI.18 |
|
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare |
QbI.19 |
|
Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare |
QbI,20 |
|
Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010 |
QbI.21 |
|
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie |
QbII.01 |
|
Rilievi dei manufatti |
QbII.02 |
|
Disciplinare descrittivo e prestazionale |
QbII.03 |
|
Piano particellare d esproprio |
QbII.04 |
|
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico |
QbII.05 |
|
Studio di inserimento urbanistico |
QbII.06 |
|
Rilievi planoaltimetrici |
QbII.07 |
|
Schema di contratto, capitolato speciale d appalto |
QbII.08 |
|
Relazione geotecnica |
QbII.09 |
|
Relazione idrologica |
QbII.10 |
|
Relazione idraulica |
QbII.11 |
|
Relazione sismica e sulle strutture |
QbII.12 |
|
Relazione geologica |
QbII.13 |
|
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti |
QbII.14 |
|
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti |
QbII.15 |
|
Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali |
QbII.16 |
|
Progettazione integrale e coordinata integrazione delle prestazioni specialistiche |
QbII.17 |
|
Elaborati di progettazione antincendio |
QbII.18 |
|
Relazione paesaggistica |
QbII.19 |
|
Elaborati e relazioni per requisiti acustici |
QbII.20 |
|
Relazione energetica |
QbII.21 |
|
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini |
QbII.22 |
|
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |
QbII.23 |
|
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale |
QbII.24 |
|
Piano di monitoraggio ambientale |
QbII.25 |
|
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva |
QbII.26 |
|
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva |
QbII.27 |
|
Progettazione |
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi |
QbIII.01 |
esecutiva |
Particolari costruttivi e decorativi |
QbIII.02 |
|
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell incidenza percentuale della quantita di manodopera |
QbIII.03 |
|
Schema di contratto, capitolato speciale d appalto, cronoprogramma |
QbIII.04 |
|
Piano di manutenzione dell opera |
QbIII.05 |
|
Progettazione integrale e coordinata integrazione delle prestazioni specialistiche |
QbIII.06 |
|
Piano di sicurezza e coordinamento |
QbIII.07 |
|
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva |
QbIII.08 |
|
Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva |
QbIII.09 |
|
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d appalto |
QbIII.10 |
|
Supporto al RUP: per la validazione del progetto |
QbIII.11 |
Nota di lettura
1) Le aliquote afferenti all ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
2) Le aliquote afferenti all ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
2.1) QbII.05: si trasferisce all esecutivo nel caso non ci sia l affidamento congiunto della progettazione e dell esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;
2.2) QbII.08: non e piu da utilizzare.
Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.
3) Le aliquote afferenti all ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote e ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento e di competenza dell esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
Nell eventualita che il PFTE venga redatto per l espletamento dell appalto integrato, la norma richiede l anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiche , tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell aggiudicatario, l ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per meta al nuovo PFTE e per meta al progetto esecutivo, per l onere di revisione e aggiornamento.
4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione e di complessita non banale e che dovra essere equamente compensato.
5) Introduzione,
relativamente agli appalti per cui e obbligatoria la metodologia
BIM si adottano i metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, di un incremento percentuale del
10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del
calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche
sull incremento percentuale BIM percentuale
relativo all adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale).
(Articolo 41, comma 13)
Articolo 1.
Indicazioni di carattere generale
1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l omogeneita dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualita delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruita del costo delle opere, tenendo conto delle specificita dei sistemi produttivi delle singole regioni.
2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data.
3. Al fine di assicurare l'omogeneita dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative:
a) alla strutturazione e all articolazione dei prezzari, prevedendo anche l utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificita territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilita e possibilita di confronto dei prezzari regionali;
b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilita dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalita di rilevazione;
d) alle tempistiche e alle modalita per l aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell analisi;
e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.
4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) e affidata al Tavolo di coordinamento di cui all articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita e l aggiornamento straordinario previsto dall articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.
Articolo 2
Struttura e contenuti del prezzario
1. Il prezzario di riferimento e codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine lavorazioni si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un opera che di per se esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.
2. Le lavorazioni sono classificate secondo livelli successivi e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:
a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita ;
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce.
3. Con il termine risorsa si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:
a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attivita , in particolare:
1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
3) prodotto: risultato di un attivita produttiva dell uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell attivita produttiva delle costruzioni;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita ;
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.
4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonche le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.
5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato.
6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su piu livelli e contenente un prefisso , che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilita di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d anno.
7. Nei
prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche
secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i
metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono
redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e
integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni. La codifica potra prevedere l inserimento di una stringa di testo
che consenta, tramite una serie di tag, l utilizzo e il trasferimento, in modo
automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna
lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La
definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di
transcodifica nonche le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a
una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione
informativa (BIM) gestione informativa digitale delle
costruzioni e demandata al Tavolo di coordinamento di cui all articolo 6.
Articolo 3
Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione
1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo e determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.
2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo e riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.
3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente nolo , viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:
a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d opera o dell attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.
4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.
5. La rilevazione dei costi e l attivita attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall articolo 79 del codice.
6. La metodologia di rilevazione da utilizzare e , in via prioritaria, quella diretta , che prevede l acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione e effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, cosi da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessita , pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L attivita di rilevazione consente l acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un attrezzatura. L oggetto della rilevazione contiene:
a) una descrizione puntuale del prodotto o dell attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un eventuale conversione in unita di misura diverse;
b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l articolo relativo al prodotto o all attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;
c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).
7. La selezione degli informatori coinvolti nell attivita di rilevazione e operata nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;
b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operativita merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;
c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.
8. Ogni regione o provincia autonoma puo attivare ulteriori azioni di controllo della qualita del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:
a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;
b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;
d) la rendicontazione dell attivita .
9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l attivita di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il piu possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalita conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d anno, all esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall articolo 6.
10. La Commissione infrastrutture, mobilita e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilita ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti piu rilevanti e di maggior impiego.
11. Il monitoraggio dei prodotti piu rilevanti e finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformita nella modalita di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonche a permettere un monitoraggio infra-annuale dell evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l attivita di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:
a) la descrizione del prodotto o dell attrezzatura;
b) l unita di misura;
c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell utile di impresa (10 per cento) e dell IVA;
d) eventuali note.
12. La tabella di cui al comma 11 consente l analisi dei valori medi, nonche della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.
13. All esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che e soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento e calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed e parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell informatore) o l eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell IVA.
Articolo 4
Ambito oggettivo di applicazione e validita
1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all uopo costituiti dalle regioni o province autonome.
2. I prezzari cessano di avere validita al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
a) nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, e possibile utilizzare il prezzario vigente nell anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell anno precedente.
3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), e riferito alla data di adozione dell atto di approvazione del progetto posto a base di gara.
4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cosi come descritti e attengono a cantieri con normale difficolta di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.
5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).
Articolo 5
La determinazione del prezzo a base di gara
1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare e calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione e ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attivita da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficolta di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell opera da realizzare e resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all articolo 6.
2. L analisi del prezzo e un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:
a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) cosi ripartito:
1) costo per unita di tempo del lavoro (RU);
2) costo per unita di misura di prodotti da costruzione (PR);
3) costo per unita di tempo delle attrezzature (AT);
b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);
c) costo figurativo (U):
1) utili d impresa pari al 10 per cento (U).
3. Il prezzo e determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:
a) applicando alle quantita di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;
b) aggiungendo la percentuale per spese generali;
c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l utile dell esecutore.
4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:
𝑃𝑜 = 𝐶t + 𝑆𝐺 +𝑈
dove:
𝐶t = (𝑎) + (𝑏) +(𝑐);
𝑆𝐺 = (0,13 017) 𝐶t;
𝑈 = 0,10 (𝐶t +𝑆𝐺).
Il prezzo della lavorazione e dato dalla seguente relazione
𝑃𝑜 = (1,243 1,287) 𝐶t.
5. Nell ambito del prezzario, per ogni prezzo e indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall articolo 1.
4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative piu attuali. Nelle analisi e possibile evidenziare l incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell IVA.
5. Ai sensi dell articolo 31 dell allegato I.7 al codice, per spese generali comprese nel prezzo dei lavori , a carico dell esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l impianto, la manutenzione, l illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l istallazione e l esercizio delle attrezzature e dei mezzi d opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l ufficio di direzione lavori;
m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facolta del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.
7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell articolo 31 dell allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell attivita di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall articolo 31, comma 4, dell allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.
8. Con il termine costi della sicurezza si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:
a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all articolo 100 e punto 4 dell allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. Gli articoli contenuti nella tipologia Sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un opera da non assoggettare a ribasso d asta nelle offerte delle imprese. Nell ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) e sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneita con quanto operato con i prezzi della tipologia Sicurezza . I costi cosi stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantita eseguite.
10. L eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia Sicurezza per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori cosi stimati sono sottoposti a ribasso d asta.
Articolo 6
Organizzazione e attivita di coordinamento
1. Nel rispetto dell autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell efficienza dell azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialita nell adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.
2. E costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di
coordinamento tavolo tecnico, presieduto dal presidente del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, composto da cinque
rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell ambito
delle attivita della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e
da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con le seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l attuazione progressiva del presente allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu rilevanti e delle relative unita di misura sui quali condividere l attivita di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell attivita di monitoraggio sui costi dei prodotti piu rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalita per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali piu rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all articolazione del prezzario di cui all articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;
f) definizione e
realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica,
classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita
dei prezzari, nonche le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a
una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione
informativa (BIM) gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del Codice;
g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalita con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalita stesse di rilevazione.
g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.
3. Il tavolo di
coordinamento tavolo tecnico di cui al comma 2 e costituito entro sessanta
giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalita
condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attivita che tenga conto di
tempi congrui rispetto alle priorita individuate.
4. E costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell Associazione nazionale comuni d Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorita di sistema portuale, un rappresentante dell Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.
5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all omogeneizzazione dell attivita di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonche degli altri elementi funzionali alle attivita di rilevazione;
b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.
6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell attivita di monitoraggio.
TABELLA A Schema-tipo di organizzazione del prezziario
Famiglia risorse: |
RU Risorse umane AT Attrezzature PR Prodotti |
Tipologia opere: |
01 Nuove costruzioni edili 02 Ristrutturazioni edili 03 Restauri 04 Nuove costruzioni stradali 05 Opere marittime |
TABELLA B Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali
Territorio di riferimento: |
SIGLA |
Territorio di riferimento: |
SIGLA |
Abruzzo |
ABR |
Piemonte |
PIE |
Basilicata |
BAS |
Puglia |
PUG |
Calabria |
CAL |
Sardegna |
SAR |
Campania |
CAM |
Sicilia |
SIC |
Emilia-Romagna |
EMR |
Toscana |
TOS |
Friuli Venezia-Giulia |
FVG |
Umbria |
UMB |
Lazio |
LAZ |
Valle D Aosta |
VDA |
Liguria |
LIG |
Veneto |
VEN |
Lombardia |
LOM |
Provincia di Trento |
TRE |
Marche |
MAR |
Provincia di Bolzano |
BOL |
Molise |
MOL |
|
|
|
|
|
|
(Articolo 50, commi 2 e 3)
Articolo 1.
Disposizioni generali.
1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all articolo 49 del codice.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l indicazione dell interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell appalto, l importo massimo stimato dell affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonche le principali condizioni contrattuali.
3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
a) le modalita di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessita di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalita di costituzione e revisione dell elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
Articolo 2.
Indagini di mercato.
1. L indagine di mercato e preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita ritenute piu convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessita di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita , anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonche di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilita di alcuni dati e atti di gara.
2. La stazione appaltante assicura l opportuna pubblicita dell attivita di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilita . A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell ANAC. La durata della pubblicazione e stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. L avviso di avvio dell indagine di mercato indica il valore dell affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneita professionale, i requisiti minimi di capacita economica e finanziaria e le capacita tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalita per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l avviso di avvio dell indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l oggetto e la finalita dell affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo e impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell avviso di avvio dell indagine di mercato.
Articolo 3.
Elenchi di operatori economici.
1. In alternativa all indagine di mercato, la stazione appaltante puo individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalita indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale e rappresentata la volonta della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L avviso di costituzione di un elenco di operatori economici e reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell ANAC. L avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalita di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l amministrazione intende suddividere l elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L operatore economico puo richiedere l iscrizione limitata a una o piu fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti puo essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell amministrazione allegati all avviso pubblico. L eventuale possesso dell attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell affidamento e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
2. L iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti e consentita senza limitazioni temporali. L operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L operatore economico e tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalita fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosita delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell istanza di iscrizione.
3. La stazione appaltante stabilisce le modalita di revisione dell elenco, con cadenza prefissata ad esempio semestrale o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell iscrizione e dei requisiti puo avvenire via PEC e, a sua volta, l operatore economico puo darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l oggetto e la finalita dell affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo e impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
(Articolo 54, comma 2)
Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.
METODO A
1) Quando il numero delle offerte ammesse e pari o superiore a quindici, la congruita delle offerte e valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2) Quando il numero delle offerte ammesse e inferiore a quindici, la congruita delle offerte e valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
3) Tutti gli sconti
superiori sconti pari o superiori alla soglia
di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la
stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo
sconto di aggiudicazione corrisposto all impresa aggiudicataria e quello che
questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di
maggior ribasso, il vincitore e deciso con un sorteggio.
METODO B
1) La soglia di anomalia e determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia e uguale alla soglia di cui alla lettera c):
1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.
2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte non-anomale . Tra tutte le offerte non-anomale , la stazione appaltante individua come vincitrice l impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria e pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell impresa aggiudicataria (c.d. metodo del secondo prezzo ). In caso di pareggio con piu offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore e estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto e pari allo sconto offerto dall aggiudicataria.
Descrizione del metodo del secondo prezzo : una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiche , per le offerte individuate come non-anomale , la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 > > sN: vince l impresa con sconto pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto e pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o piu ) sconti piu alti (ovvero se s1 = s2), allora l impresa vincitrice e sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto piu alto e lo sconto di aggiudicazione e pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.
METODO C
1) L applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto e espresso come percentuale della base d asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all esigenza di selezionare un offerta con caratteristiche di prezzo-qualita congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un offerta vincitrice con qualita potenzialmente inferiore.
2) La soglia di anomalia e determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;
e) la soglia di anomalia e uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):
1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.
3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all impresa aggiudicataria e quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore e deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l effettiva anomalia in contraddittorio.
TABELLA A
Tipologia lavori (categoria e classe dimensionale) |
Distribuzione ribassi di aggiudicazione (in %) |
||||||
50 pct |
60 pct |
70 pct |
80 pct |
90 pct |
95 pct |
99 pct |
|
OG1 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,791 |
26,690 |
29,055 |
32,000 |
36,380 |
40,020 |
50,130 |
150k-1mln |
25,531 |
27,850 |
29,950 |
32,550 |
36,574 |
40,103 |
52,000 |
1mln-EU |
22,320 |
25,353 |
27,531 |
29,056 |
32,853 |
40,000 |
55,216 |
OG2 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,946 |
26,176 |
28,560 |
31,183 |
36,010 |
40,000 |
50,525 |
150k-1mln |
24,666 |
26,810 |
28,380 |
30,511 |
34,544 |
38,380 |
51,030 |
1mln-EU |
23,348 |
25,371 |
28,120 |
32,292 |
36,070 |
40,334 |
47,999 |
OG3 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
19,775 |
23,000 |
26,120 |
29,991 |
34,484 |
38,200 |
45,580 |
150k-1mln |
21,880 |
24,793 |
27,923 |
31,923 |
35,473 |
39,722 |
47,100 |
1mln-EU |
25,956 |
28,377 |
30,420 |
33,664 |
40,000 |
42,425 |
56,990 |
OG6 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
20,120 |
24,060 |
27,850 |
31,550 |
35,999 |
38,921 |
49,990 |
150k-1mln |
21,365 |
24,302 |
26,929 |
31,100 |
34,222 |
37,590 |
41,779 |
1mln-EU (*) |
21,365 |
24,302 |
26,929 |
31,100 |
34,222 |
37,590 |
41,779 |
OG7 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
16,172 |
20,116 |
23,554 |
28,160 |
33,824 |
37,410 |
52,250 |
150k-1mln |
20,064 |
22,757 |
25,090 |
30,011 |
34,625 |
42,110 |
52,800 |
1mln-EU (*) |
20,064 |
22,757 |
25,090 |
30,011 |
34,625 |
42,110 |
52,800 |
OG8 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
18,510 |
21,791 |
25,610 |
30,635 |
36,000 |
39,800 |
48,970 |
150k-1mln |
19,135 |
22,064 |
25,555 |
29,560 |
35,000 |
39,435 |
50,570 |
1mln-EU (*) |
19,135 |
22,064 |
25,555 |
29,560 |
35,000 |
39,435 |
50,570 |
OG9 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
24,673 |
27,379 |
31,000 |
36,448 |
49,160 |
50,000 |
75,260 |
150k-1mln |
26,400 |
29,998 |
33,270 |
35,200 |
39,000 |
43,770 |
54,500 |
1mln-EU (*) |
26,400 |
29,998 |
33,270 |
35,200 |
39,000 |
43,770 |
54,500 |
OG10 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
26,258 |
30,270 |
32,498 |
35,530 |
40,060 |
44,000 |
57,000 |
150k-1mln |
27,278 |
29,860 |
32,232 |
34,555 |
38,000 |
41,500 |
51,880 |
1mln-EU (*) |
27,278 |
29,860 |
32,232 |
34,555 |
38,000 |
41,500 |
51,880 |
OG11 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,695 |
26,570 |
29,880 |
33,185 |
37,253 |
41,000 |
54,000 |
150k-1mln |
27,121 |
28,813 |
31,027 |
34,577 |
37,560 |
41,148 |
48,730 |
1mln-EU (*) |
27,121 |
28,813 |
31,027 |
34,577 |
37,560 |
41,148 |
48,730 |
OG12 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
27,351 |
30,630 |
34,060 |
38,000 |
43,889 |
52,360 |
62,000 |
150k-1mln |
29,079 |
30,330 |
33,210 |
36,486 |
45,400 |
51,500 |
62,629 |
1mln-EU (*) |
29,079 |
30,330 |
33,210 |
36,486 |
45,400 |
51,500 |
62,629 |
OG13 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
13,700 |
18,550 |
22,850 |
26,880 |
32,198 |
35,831 |
45,200 |
150k-1mln |
20,265 |
24,440 |
27,422 |
31,890 |
36,120 |
40,150 |
57,827 |
1mln-EU (*) |
20,265 |
24,440 |
27,422 |
31,890 |
36,120 |
40,150 |
57,827 |
OS3 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
26,346 |
28,810 |
32,033 |
34,900 |
40,000 |
48,100 |
99,990 |
150k-1mln |
28,293 |
30,100 |
33,330 |
36,400 |
44,500 |
53,050 |
75,500 |
1mln-EU (*) |
28,293 |
30,100 |
33,330 |
36,400 |
44,500 |
53,050 |
75,500 |
OS4 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
22,395 |
25,738 |
28,750 |
37,860 |
45,290 |
49,200 |
67,710 |
150k-1mln |
30,165 |
33,070 |
37,770 |
39,920 |
45,000 |
48,796 |
51,500 |
1mln-EU (*) |
30,165 |
33,070 |
37,770 |
39,920 |
45,000 |
48,796 |
51,500 |
OS6 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
21,150 |
24,760 |
27,300 |
31,000 |
35,377 |
39,920 |
46,000 |
150k-1mln |
24,745 |
27,311 |
29,422 |
32,320 |
36,100 |
41,370 |
49,190 |
1mln-EU (*) |
24,745 |
27,311 |
29,422 |
32,320 |
36,100 |
41,370 |
49,190 |
OS7 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,370 |
26,660 |
30,016 |
32,150 |
38,752 |
46,000 |
77,850 |
150k-1mln |
27,365 |
29,650 |
31,637 |
35,000 |
45,000 |
52,160 |
60,000 |
1mln-EU (*) |
27,365 |
29,650 |
31,637 |
35,000 |
45,000 |
52,160 |
60,000 |
OS10 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
29,856 |
34,948 |
37,500 |
42,345 |
48,951 |
53,200 |
57,999 |
150k-1mln |
33,817 |
37,816 |
40,169 |
43,375 |
51,987 |
65,129 |
73,730 |
1mln-EU (*) |
33,817 |
37,816 |
40,169 |
43,375 |
51,987 |
65,129 |
73,730 |
OS12 |
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
25,635 |
28,750 |
32,120 |
34,561 |
38,826 |
42,807 |
50,617 |
150k-1mln |
30,496 |
32,397 |
33,515 |
34,935 |
39,894 |
46,136 |
55,648 |
1mln-EU (*) |
30,496 |
32,397 |
33,515 |
34,935 |
39,894 |
46,136 |
55,648 |
OS18 |
|
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Dimensione lavori |
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<150k |
15,075 |
18,608 |
21,659 |
26,404 |
30,134 |
33,330 |
43,950 |
150k-1mln |
16,680 |
19,500 |
23,230 |
26,490 |
28,950 |
31,372 |
43,000 |
1mln-EU (*) |
16,680 |
19,500 |
23,230 |
26,490 |
28,950 |
31,372 |
43,000 |
OS21 |
|
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Dimensione lavori |
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<150k |
21,180 |
25,090 |
28,347 |
33,120 |
39,000 |
44,585 |
54,220 |
150k-1mln |
24,680 |
27,330 |
29,877 |
32,334 |
35,420 |
38,812 |
45,600 |
1mln-EU (*) |
24,680 |
27,330 |
29,877 |
32,334 |
35,420 |
38,812 |
45,600 |
OS24 |
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Dimensione lavori |
|
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<150k |
23,050 |
27,100 |
30,180 |
33,750 |
38,500 |
43,000 |
53,230 |
150k-1mln |
24,892 |
27,205 |
29,710 |
32,494 |
35,520 |
39,751 |
50,000 |
1mln-EU (*) |
24,892 |
27,205 |
29,710 |
32,494 |
35,520 |
39,751 |
50,000 |
OS28 |
|
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|
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|
Dimensione lavori |
|
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|
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<150k |
23,275 |
26,010 |
28,880 |
32,500 |
36,000 |
42,150 |
53,500 |
150k-1mln |
27,140 |
29,887 |
31,990 |
35,000 |
40,886 |
46,552 |
59,510 |
1mln-EU (*) |
27,140 |
29,887 |
31,990 |
35,000 |
40,886 |
46,552 |
59,510 |
OS30 |
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Dimensione lavori |
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<150k |
26,310 |
28,371 |
30,373 |
33,330 |
37,800 |
41,610 |
54,600 |
150k-1mln |
28,254 |
29,616 |
31,980 |
35,117 |
40,222 |
44,280 |
58,430 |
1mln-EU (*) |
28,254 |
29,616 |
31,980 |
35,117 |
40,222 |
44,280 |
58,430 |
Altro |
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Dimensione lavori |
|
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<150k |
21,374 |
25,688 |
29,970 |
33,382 |
38,990 |
44,880 |
61,000 |
150k-1mln |
24,730 |
27,699 |
31,120 |
33,670 |
37,566 |
42,920 |
56,160 |
1mln-EU |
20,500 |
25,120 |
27,150 |
31,870 |
37,260 |
43,294 |
49,170 |
Nota: la tabella contiene i valori di riferimento tra cui le stazioni appaltanti possono scegliere lo sconto di riferimento nell applicazione del Metodo C. La Tabella A contiene alcuni percentili della distribuzione dei ribassi di aggiudicazione basati sullo storico di gare associate a esecuzione dei lavori non patologica, segnatamente, con aumenti dei costi di esecuzione non eccedenti il 25 per cento e dei tempi di esecuzione non eccedenti il 200 per cento. La scelta di percentili piu alti e particolarmente adeguata per quei contratti in cui il prezzo sia elemento fondamentale; la scelta di percentili piu bassi e indicata dove la stazione appaltante ritenga preponderante l interesse di limitare rischi nella fase di esecuzione. Per i lavori la cui categoria OG o OS prevalente appaia tra quelle riportate in tabella, la stazione appaltante fa riferimento alla riga corrispondente alla classe di importo dove ricada la base d asta: minore di 150.000,00 euro (<150k); tra 150.000,00 euro e 1 milione di euro (150k-1mln); maggiore o uguale a 1 milione di euro (1mln-EU). Per tutte le altre tipologie di appalto al di fuori dei lavori con categoria prevalente indicata in tabella, vale la voce Altro che appare alla fine della tabella.
Le righe della tabella che presentano il simbolo (*) sono state stimate ripetendo i valori relativi alla classe di importo immediatamente piu piccola in quanto il numero di osservazioni disponibili per effettuare il calcolo dei percentili e inferiore a cento osservazioni.
(articolo 60, comma 4-ter)
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalita di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalita di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonche ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, e obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non e possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, e sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilita per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
SEZIONE II
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico e composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; e fatta salva la possibilita di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:
i=n
IS = ∑ pi ITOLi
i=1
(dove pi e il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, e determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non puo essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilita di prevedere nel contratto modalita semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Articolo 6 Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico e individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi e applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 e quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi e individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale e determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.
Articolo 7
Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), e rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico e modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme gia regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8 Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalita di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore e responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9 Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 e individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.
SEZIONE III
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici business to business (BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Articolo 11
Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attivita oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., e individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., e individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., e individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attivita oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilita per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Articolo 12
Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione e quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalita operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalita di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.
Articolo 13
Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera
a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.
Articolo 14 Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15
Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne e prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano gia stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici..[Nota ufficiale "Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria."]
TABELLA A
(articolo 4, commi 2 e 3)
1. La Tabella A.1. reca l elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell indice sintetico revisionale di cui all articolo 4.
TABELLA A.1. |
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CODICE TOL |
DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) |
TOL.1 |
Opere edili su edi ici e manu atti non soggetti a tutela dei beni culturali |
TOL.2 |
Opere edili su edi ici e manu atti soggetti a tutela dei beni culturali |
TOL.3 |
Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico |
TOL.4 |
Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde |
TOL.5 |
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso |
TOL.6 |
Strutture, opere di ingegneria e manu atti in acciaio |
TOL.7 |
Strutture, opere di ingegneria e manu atti in calcestruzzo armato, anche pre abbricato |
TOL.8 |
Strutture, opere di ingegneria e manu atti in legno |
TOL.9 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale |
TOL.10 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato |
TOL.11 |
Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e ognature |
TOL.12 |
Opere marittime e lavori di dragaggio, opere luviali e di di esa del suolo |
TOL.13 |
Impianti per la produzione, tras ormazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica |
TOL.14 |
Impianti elettrici, tecnologici, radiotele onici e antintrusione |
TOL.15 |
Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori |
TOL.16 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione |
TOL.17 |
Impianti di segnalamento, sicurezza del tra ico e telecomunicazioni |
TOL.18 |
Armamento erroviario |
TOL.19 |
Opere di ondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche |
TOL.20 |
Con erimento ri iuti a impianto di smaltimento o recupero |
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l indice di riferimento di base e elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalita di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attivita ricomprese all'interno di ciascuna di esse.
REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE |
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N. |
CODICE T.O.L. SPECIALI ZZATE |
CODICE T.O.L. GENERA LI |
DESCRIZION E BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZION I (T.O.L.) |
DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) |
1 |
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T.O.L.1 |
Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (eslusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
2 |
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T.O.L.2 |
Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali |
Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (eslusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
3 |
T.O.L.3 |
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Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del Patrimonio culturale e di interesse storico |
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresi inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto - museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio - effettuati da imprese qualificate e mano d'opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004. |
4 |
T.O.L.4 |
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Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde |
Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attivita di raccolta dei materiali di risulta ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacita portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti. |
5 |
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T.O.L.5 |
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilitazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale. Sono da escludere: Le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
6 |
T.O.L.6 |
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Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio |
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e piu in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d'armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento. |
7 |
T.O.L.7 |
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Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casseforme, l'acciaio di armatura e le reti d'acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabricato, canalette ecc. Riguarda altresi la realizzazione di opere atte a migliorare la capacita resistente e la duttilita delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l'esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai,volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP). Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate. |
8 |
T.O.L.8 |
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Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno. |
9 |
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T.O.L.9 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale |
Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d'arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate. |
10 |
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T.O.L.10 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato |
Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate. |
11 |
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T.O.L.11 |
Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all utente finale, che siano necessari per attuare il servizio idrico integrato ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all'aperto e/o in galleria. Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
12 |
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T.O.L.12 |
Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilita su acqua ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: scavi in alveo, scavi per l'apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scogliere e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi. Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
13 |
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T.O.L.13 |
Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unita di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate. |
14 |
T.O.L.14 |
|
Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione |
Riguarda la fornitura, l installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuita , ecc. Sono da escludere: gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate. |
15 |
T.O.L.15 |
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Impianti meccanici, termici, di condizionament o, idrico sanitari e trasportatori |
Riguarda la fornitura, l installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell'aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate. |
16 |
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T.O.L.16 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione |
Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate. |
17 |
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T.O.L.17 |
Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazio ni. |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l elaborazione delle informazioni. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
18 |
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T.O.L.18 |
Armamento ferroviario |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc. Sono da escludere: la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: travese in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
19 |
T.O.L.19 |
|
Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche |
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita tali da rendere stabili l imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilita dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati. |
20 |
T.O.L.20 |
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Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero |
Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a |
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cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali e particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantita . |
TABELLA B
(articolo 5, comma 4)
1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e , calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
se ((ISpx- ISmo) / ISmo) > 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) 0,03].
Altrimenti se ((ISpx- ISmo) / ISmo) < - 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) + 0,03]
2. Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx e il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx e il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) ISpx e il valore piu aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo e il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx- ISmo) / ISmo), risultante dalla formula e arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unita superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale in aumento o diminuzione- e riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL piu aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA C
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione e esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione e esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
c) e determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, e calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori e effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo e effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, e effettuato mediante le seguenti formule:
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo- 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) - 0,03]
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≤ - 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL. Nelle formule di cui sopra:
SALrpx e il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
SALcpx e il SAL relativo all'importo maturato {nota ufficiale L'importo maturato e comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute. } nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
ISpx e il valore piu aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISmo e il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx e il valore piu aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo e il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, e funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA D
(articolo 11)
1.Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary e un sistema unico europeo di classificazione delle attivita utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 e in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2.Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o piu indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di piu indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV e suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:
TABELLA D |
TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE |
RAZIONALE |
PONDERAZIONE |
D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT |
Univoca |
E presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV |
No |
Univoca (scelta su diverse opzioni di indici) |
Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificita del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo |
No |
|
D.2. CPV con associazione ad uno o piu indici ISTAT |
Media ponderata di diversi indici |
Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificita del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell eterogeneita del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi |
Si |
D.3. CPV Con associazione ad uno o piu indici ISTAT in cui e necessaria una ponderazione |
Media ponderata di diversi indici |
Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto |
Si |
5. La stazione appaltante, al fine di applicare l istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l oggetto dell appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l oggetto specifico dell appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l associazione fra il CPV selezionato e l indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato [nota ufficiale Qualora l oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riporta nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento. ];
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da piu indici ISTAT selezionati nell associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell operativita della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell indice o la media ponderata degli indici selezionati nell associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:
Vt |
It-Io |
* 100 |
Io |
dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I e l indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
Vt = w1 Vt(1) +w2 Vt(2) + ⋯ + wi Vt(i)
dove 𝑉t(1), 𝑉t (2), , 𝑉t (𝑖) sono le variazioni degli indici individuati e 𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤i i rispettivi pesi [La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.].
Ai fini dell applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensita di manodopera l indice composto scelto dalla stazione appaltante potra tenere conto dell indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l effettiva disponibilita attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.
ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA |
||
CPV |
DESCRIZIONE CPV |
TABELLA |
03100000- 2 |
Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura |
D1 |
03200000- 3 |
Cereali, patate, verdura, frutta e noci |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03210000- 6 |
Cereali e patate |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03211000- 3 |
Cereali |
D1 |
03212000- 0 |
Patate e ortaggi secchi |
D1 |
03220000- 9 |
Verdura, frutta e noci |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03221000- 6 |
Ortaggi |
D1 |
03222000- 3 |
Frutta e frutta con guscio |
D1 |
03300000- 2 |
Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
03310000- 5 |
Pesce, crostacei e prodotti acquatici |
D1 |
03320000- 8 |
Bovini, bestiame e animali piccoli |
D1 |
03330000- 3 |
Prodotti di animali di allevamento |
D1 |
09100000- 0 |
Combustibili |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
09110000- 3 |
Combustibili solidi |
D1 |
09120000- 6 |
Combustibili gassosi |
D1 |
09130000- 9 |
Petrolio e distillati |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
09131000- 6 |
Cherosene avio |
D1 |
09132000- 3 |
Benzina |
D1 |
09133000- 0 |
Gas di petrolio liquefatto (GPL) |
D1 |
09134000- 7 |
Gasoli |
D1 |
09135000- 4 |
Oli combustibili |
D1 |
09200000- 1 |
Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli |
D1 |
09300000- 2 |
Elettricita , riscaldamento, energia solare e nucleare |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
09310000- 5 |
Elettricita |
D1 |
09320000- 8 |
Vapore, acqua calda e prodotti affini |
D1 |
09330000- 1 |
Energia solare |
D1 |
14200000- 3 |
Sabbia e argilla |
D1 |
14300000- 4 |
Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali |
D1 |
14400000- 5 |
Sale e cloruro di sodio puro |
D1 |
14500000- 6 |
Prodotti affini delle miniere e delle cave |
D1 |
14600000- 7 |
Minerali metalliferi e leghe |
D1 |
14700000- 8 |
Metalli di base |
D1 |
14800000- 9 |
Prodotti vari di minerali non metallici |
D1 |
15100000- 9 |
Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne |
D1 |
15200000- 0 |
Pesci preparati e conserve di pesce |
D1 |
15300000- 1 |
Frutta, verdura e prodotti affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
15310000- 4 |
Patate e prodotti a base di patate |
D1 |
15320000- 7 |
Succhi di frutta e di verdura |
D1 |
15330000- 0 |
Frutta e verdura trasformata |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
15331000- 7 |
Verdura trasformata |
D1 |
15332000- 4 |
Frutta e noci trasformate |
D1 |
15400000- 2 |
Oli e grassi animali o vegetali |
D1 |
15500000- 3 |
Prodotti lattiero-caseari |
D1 |
15600000- 4 |
Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei |
D1 |
15700000- 5 |
Mangimi per bestiame |
D1 |
15800000- 6 |
Prodotti alimentari vari |
D1 |
15900000- 7 |
Bevande, tabacco e prodotti affini |
D1 |
16100000- 6 |
Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo |
D1 |
16300000- 8 |
Macchinari per la raccolta delle messi |
D1 |
16400000- 9 |
Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura |
D1 |
16500000- 0 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo |
D1 |
16600000- 1 |
Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura |
D1 |
16700000- 2 |
Trattori |
D1 |
16800000- 3 |
Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura |
D1 |
18100000- 0 |
Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori |
D1 |
18200000- 1 |
Indumenti esterni |
D1 |
18300000- 2 |
Indumenti |
D1 |
18400000- 3 |
Indumenti speciali ed accessori |
D1 |
18500000- 4 |
Gioielli, orologi e articoli affini |
D1 |
18600000- 5 |
Pellicce e articoli di pelliccia |
D1 |
18800000- 7 |
Calzature |
D1 |
18900000- 8 |
Bagagli, selleria, sacchi e borse |
D1 |
19100000- 7 |
Cuoio |
D1 |
19200000- 8 |
Tessuti e articoli connessi |
D1 |
19400000- 0 |
Filati e filo tessile |
D1 |
19500000- 1 |
Materiali di gomma e plastica |
D1 |
19600000- 2 |
Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica |
D1 |
19700000- 3 |
Gomma e fibre sintetiche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
19710000- 6 |
Gomma sintetica |
D1 |
19720000- 9 |
Fibre sintetiche |
D1 |
19730000- 2 |
Fibre artificiali |
D1 |
22100000- 1 |
Libri, opuscoli e pieghevoli |
D2 |
22200000- 2 |
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali |
D1 |
22300000- 3 |
Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati |
D1 |
22400000- 4 |
Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicita professionale, cataloghi e manuali |
D1 |
22500000- 5 |
Cliche , cilindri o altro materiale per la stampa |
D1 |
22600000- 6 |
Inchiostri |
D1 |
22800000- 8 |
Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone |
D1 |
22900000- 9 |
Stampati di vario tipo |
D1 |
24100000- 5 |
Gas |
D1 |
24200000- 6 |
Coloranti e pigmenti |
D1 |
24300000- 7 |
Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
24310000- 0 |
Sostanze chimiche di base inorganiche |
D1 |
24320000- 3 |
Prodotti chimici di base organici |
D1 |
24400000- 8 |
Fertilizzanti e composti azotati |
D1 |
24500000- 9 |
Materie plastiche in forme primarie |
D1 |
24600000- 0 |
Esplosivi |
D1 |
24900000- 3 |
Prodotti chimici fini e vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
24910000- 6 |
Colle |
D1 |
24920000- 9 |
Oli essenziali |
D1 |
30100000- 0 |
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili |
D1 |
30120000- 6 |
Fotocopiatrici e stampanti offset |
D1 |
30125000- 1 |
"Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]" |
D1 |
30190000- 7 |
Macchinari, attrezzature e forniture varie |
D1 |
30197000- 6 |
Attrezzatura minuta per uffici |
D1 |
30197630- 1 |
Carta da stampa |
D2 |
30199000- 0 |
Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta |
D1 |
30200000- 1 |
Apparecchiature informatiche e forniture |
D1 |
31100000- 7 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici |
D1 |
31200000- 8 |
Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica |
D1 |
31300000- 9 |
Fili e cavi isolati |
D1 |
31400000- 0 |
Accumulatori, pile e batterie primarie |
D1 |
31500000- 1 |
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche |
D1 |
31600000- 2 |
Attrezzature e apparecchiature elettriche |
D1 |
31700000- 3 |
Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico |
D1 |
32200000- 5 |
Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione |
D1 |
32250000- 0 |
Telefoni portatili |
D1 |
32300000- 6 |
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine |
D1 |
32320000- 2 |
Apparecchiature audiovisive e televisive |
D1 |
32323000- 3 |
Schermi video |
D1 |
32323500- 8 |
Sistema di videosorveglianza |
D2 |
32324000- 0 |
Televisori |
D1 |
32330000- 5 |
Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini |
D1 |
32333200- 8 |
Videocamere |
D1 |
32340000- 8 |
Microfoni e altoparlanti |
D1 |
32350000- 1 |
Parti di apparecchiature audio e video |
D1 |
32400000- 7 |
Network |
D1 |
32500000- 8 |
Materiali per telecomunicazioni |
D1 |
32521000- 1 |
Cavi per telecomunicazioni |
D1 |
32552100- 8 |
Apparecchi telefonici |
D1 |
32561000- 3 |
Connessioni a fibre ottiche |
D1 |
32562000- 0 |
Cavi a fibre ottiche |
D1 |
32572000- 3 |
Cavi per comunicazioni |
D1 |
33100000- 1 |
Apparecchiature mediche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
33110000- 4 |
Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario |
D1 |
33120000- 7 |
Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione |
D1 |
33130000- 0 |
Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialita |
D1 |
33140000- 3 |
Materiali medici |
D1 |
33150000- 6 |
Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica |
D1 |
33160000- 9 |
Tecnica operatoria |
D1 |
33170000- 2 |
Anestesia e rianimazione |
D1 |
33180000- 5 |
Sostegno funzionale |
D1 |
33190000- 8 |
Dispositivi e prodotti medici vari |
D1 |
33700000- 7 |
Prodotti per la cura personale |
D1 |
33710000- 0 |
Profumi, articoli di toletta e preservativi |
D1 |
33720000- 3 |
Rasoi e set per manicure o pedicure |
D1 |
33730000- 6 |
Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici |
D1 |
33740000- 9 |
Prodotti per la cura delle mani e delle unghie |
D1 |
33750000- 2 |
Prodotti per la cura dei neonati |
D1 |
33751000- 9 |
Pannolini monouso |
D1 |
33760000- 5 |
Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli |
D1 |
33770000- 8 |
Salviette igieniche di carta |
D1 |
33790000- 4 |
Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico |
D1 |
33900000- 9 |
Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio |
D1 |
34100000- 8 |
Veicoli a motore |
D1 |
34200000- 9 |
Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi |
D1 |
34300000- 0 |
Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli |
D1 |
34400000- 1 |
Motocicli, biciclette e sidecar |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
34410000- 4 |
Motocicli |
D1 |
34420000- 7 |
Motoscooter e cicli con motori ausiliari |
D1 |
34430000- 0 |
Biciclette |
D1 |
34500000- 2 |
Navi e imbarcazioni |
D1 |
34900000- 6 |
Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
34920000- 2 |
Attrezzature stradali |
D2 |
34930000- 5 |
Attrezzature marittime |
D2 |
34940000- 8 |
Attrezzature ferroviarie |
D2 |
34950000- 1 |
Strutture portanti |
D2 |
34960000- 4 |
Apparecchiature aeroportuali |
D2 |
34970000- 7 |
Attrezzature di monitoraggio del traffico |
D2 |
34980000- 0 |
Biglietti di trasporto |
D1 |
34990000- 3 |
Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione |
D2 |
34992000- 7 |
Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi |
D2 |
34993000- 4 |
Illuminazione stradale |
D1 |
35100000- 5 |
Apparecchiature di emergenza e di sicurezza |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
35110000- 8 |
Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
35111000- 5 |
Attrezzature di lotta antincendio |
D1 |
35112000- 2 |
Attrezzature di salvataggio e di emergenza |
D1 |
35113000- 9 |
Attrezzature per la sicurezza |
D1 |
35120000- 1 |
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza |
D1 |
35800000- 2 |
Attrezzature individuali e di supporto |
D1 |
37300000- 1 |
Strumenti musicali e loro parti |
D1 |
37400000- 2 |
Articoli ed attrezzature sportive |
D1 |
37500000- 3 |
Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera |
D1 |
37800000- 6 |
Articoli per lavori di artigianato e artistici |
D1 |
38100000- 6 |
Strumenti per la navigazione e la meteorologia |
D1 |
38200000- 7 |
Strumenti geologici e geofisici |
D1 |
38300000- 8 |
Strumenti di misurazione |
D1 |
38400000- 9 |
Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche |
D1 |
38500000- 0 |
Apparecchi di prova e controllo |
D1 |
38600000- 1 |
Strumenti ottici |
D1 |
38700000- 2 |
Registratori di presenza e simili; parchimetri |
D1 |
38800000- 3 |
Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza |
D1 |
38900000- 4 |
Strumenti vari di valutazione o prova |
D1 |
39100000- 3 |
Mobili |
D1 |
39200000- 4 |
Arredamento |
D1 |
39300000- 5 |
Attrezzature varie |
D2 |
39500000- 7 |
Articoli tessili |
D2 |
39700000- 9 |
Apparecchi domestici |
D2 |
39800000- 0 |
Prodotti per pulire e lucidare |
D2 |
41100000- 0 |
Acqua naturale |
D2 |
42100000- 0 |
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica |
D1 |
42200000- 8 |
Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti |
D1 |
42300000- 9 |
Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio |
D1 |
42400000- 0 |
Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti |
D1 |
42500000- 1 |
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione |
D1 |
42600000- 2 |
Macchine utensili |
D1 |
42700000- 3 |
Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia |
D1 |
42800000- 4 |
Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone |
D1 |
42900000- 5 |
Macchinari vari per usi generali e specifici |
D2 |
43100000- 4 |
Macchine per l'industria mineraria |
D1 |
43200000- 5 |
Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti |
D1 |
43300000- 6 |
Macchinari e attrezzature per costruzione |
D1 |
43400000- 7 |
Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia |
D1 |
43500000- 8 |
Veicoli cingolati |
D1 |
43600000- 9 |
Parti di macchine per miniere, cave e cantieri |
D1 |
43700000- 0 |
Macchinari per la metallurgia e loro parti |
D1 |
43800000- 1 |
Impianti per officine |
D1 |
44100000- 1 |
Materiali per costruzione e articoli connessi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44110000- 4 |
Materiali per costruzione |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44111000- 1 |
Materiali da costruzione |
D2 |
44112000- 8 |
Strutture varie di costruzioni |
D2 |
44113000- 5 |
Materiali per costruzione stradale |
D2 |
44114000- 2 |
Calcestruzzo |
D2 |
44115000- 9 |
Impianti per edifici |
D2 |
44130000- 0 |
Condotte fognarie |
D1 |
44140000- 3 |
Prodotti connessi ai materiali da costruzione |
D1 |
44160000- 9 |
Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi |
D1 |
44170000- 2 |
Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione |
D1 |
44190000- 8 |
Materiali da costruzione vari |
D2 |
44200000- 2 |
Prodotti strutturali |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44210000- 5 |
Strutture e parti di strutture |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44211000- 2 |
Edifici prefabbricati |
D2 |
44212000- 9 |
Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati |
D2 |
44220000- 8 |
Falegnameria per costruzioni |
D1 |
44230000- 1 |
Carpenteria per costruzioni |
D1 |
44300000- 3 |
Cavi, fili metallici e prodotti affini |
D1 |
44400000- 4 |
Prodotti fabbricati vari e articoli affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44410000- 7 |
Articoli per il bagno e la cucina |
D1 |
44420000- 0 |
Prodotti utilizzati nella costruzione |
D1 |
44430000- 3 |
Protezioni blindate |
D2 |
44440000- 6 |
Cuscinetti |
D1 |
44460000- 2 |
Puntelli e travi per miniera |
D2 |
44470000- 5 |
Prodotti in ghisa |
D2 |
44480000- 8 |
Attrezzature varie di protezione antincendio |
D2 |
44500000- 5 |
Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
44510000- 8 |
Utensili |
D1 |
44520000- 1 |
Serrature, chiavi e cerniere |
D1 |
44530000- 4 |
Elementi di fissaggio |
D1 |
44540000- 7 |
Catene |
D1 |
44550000- 0 |
Molle |
D1 |
44600000- 6 |
Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale |
D1 |
44800000- 8 |
Pitture, vernici e mastici |
D1 |
44900000- 9 |
Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia |
D1 |
45500000- 2 |
"Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore. |
D2 |
48100000- 9 |
Pacchetti software specifici per l'industria |
D2 |
48200000- 0 |
Pacchetti software per reti, Internet e intranet |
D2 |
48300000- 1 |
Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttivita |
D2 |
48400000- 2 |
Pacchetti software per transazioni commerciali e personali |
D2 |
48500000- 3 |
Pacchetti software di comunicazione e multimedia |
D2 |
48600000- 4 |
Pacchetti software operativi e base dati |
D2 |
48700000- 5 |
Utilities per pacchetti software |
D2 |
48800000- 6 |
Sistemi e server di informazione |
D2 |
48820000- 2 |
Server |
D1 |
48900000- 7 |
Pacchetti software e sistemi informatici vari |
D2 |
50100000- 6 |
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse |
D1 |
50200000- 7 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50210000- 0 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature |
D1 |
50220000- 3 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature |
D1 |
50230000- 6 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50232000- 0 |
Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori |
D3 |
50240000- 9 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature |
D2 |
50300000- 8 |
Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50310000- 1 |
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio |
D3 |
50312000- 5 |
Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica |
D3 |
50320000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali |
D3 |
50330000- 7 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni |
D3 |
50331000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni |
D3 |
50332000- 1 |
Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni |
D3 |
50333000- 8 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni |
D3 |
50334000- 5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche |
D3 |
50334140- 8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici |
D3 |
50340000- 0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche |
D3 |
50400000- 9 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione |
D1 |
50413200- 5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio |
D1 |
50500000- 0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari |
D1 |
50610000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza |
D1 |
50700000- 2 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50710000- 5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50711000- 2 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici |
D2 |
50712000- 9 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici |
D2 |
50720000- 8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali |
D2 |
50730000- 1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento |
D2 |
50740000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili |
D3 |
50750000- 7 |
Servizi di manutenzione di ascensori |
D3 |
50760000- 0 |
Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici |
D1 |
50800000- 3 |
Servizi di riparazione e manutenzione vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
50820000- 9 |
Servizi di riparazione di articoli in cuoio |
D2 |
50830000- 2 |
Servizi di riparazione di indumenti e tessuti |
D2 |
50850000- 8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di mobili |
D3 |
50860000- 1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali |
D3 |
51100000- 3 |
Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche |
D1 |
51200000- 4 |
Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione |
D1 |
51300000- 5 |
Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione |
D1 |
51400000- 6 |
Servizi di installazione di attrezzature medico- chirurgiche |
D1 |
51500000- 7 |
Servizi di installazione di macchinari e attrezzature |
D1 |
51600000- 8 |
Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio |
D1 |
51700000- 9 |
Servizi di installazione di attrezzature antincendio |
D1 |
51800000- 0 |
Servizi di installazione di contenitori in metallo |
D1 |
51900000- 1 |
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo |
D1 |
55100000- 1 |
Servizi alberghieri |
D1 |
55200000- 2 |
Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere |
D1 |
55300000- 3 |
Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti |
D3 |
55400000- 4 |
Servizi di mescita di bevande |
D1 |
55500000- 5 |
Servizi di mensa e servizi di catering |
D3 |
55900000- 9 |
Servizi di vendita al dettaglio |
D3 |
60100000- 9 |
Servizi di trasporto terrestre |
D2 |
60120000- 5 |
Servizi di taxi |
D1 |
60180000- 3 |
"Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista. |
D2 |
60200000- 0 |
Servizi di trasporto ferroviario |
D1 |
60300000- 1 |
Servizi di trasporto mediante condutture |
D1 |
60400000- 2 |
Servizi di trasporto aereo |
D2 |
60440000- 4 |
Servizi aerei e affini |
D1 |
60600000- 4 |
Trasporti e servizi affini per via d'acqua |
D2 |
63100000- 0 |
Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
63110000- 3 |
Servizi di movimentazione e magazzinaggio |
D1 |
63120000- 6 |
Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
D1 |
63500000- 4 |
Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
63510000- 7 |
Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini |
D1 |
63520000- 0 |
Servizi di agenzie di trasporto |
D1 |
63700000- 6 |
Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo |
D1 |
64100000- 7 |
Servizi di poste e corriere |
D1 |
64200000- 8 |
Servizi di telecomunicazione |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
64210000- 1 |
Servizi telefonici e di trasmissione dati |
D2 |
64220000- 4 |
Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati |
D1 |
65100000- 4 |
Erogazione di acqua e servizi connessi |
D1 |
65200000- 5 |
Erogazione di gas e servizi connessi |
D1 |
65300000- 6 |
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi |
D1 |
65500000- 8 |
Servizi di lettura contatori |
D2 |
71200000- 0 |
Servizi architettonici e servizi affini |
D1 |
71300000- 1 |
Servizi di ingegneria |
D2 |
71317000- 3 |
Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi |
D1 |
71317200- 5 |
Servizi sanitari e di sicurezza |
D1 |
71400000- 2 |
Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica |
D1 |
71500000- 3 |
Servizi connessi alla costruzione |
D1 |
71600000- 4 |
Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza |
D2 |
71700000- 5 |
Servizi di monitoraggio e controllo |
D1 |
71800000- 6 |
Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti |
D1 |
71900000- 7 |
Servizi di laboratorio |
D1 |
72100000- 6 |
Servizi di consulenza per attrezzature informatiche |
D1 |
72200000- 7 |
Programmazione di software e servizi di consulenza |
D1 |
72300000- 8 |
Servizi di elaborazione dati |
D1 |
72400000- 4 |
Servizi di Internet |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
72410000- 7 |
Servizi di provider |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
72411000- 4 |
Fornitori di servizi Internet (ISP) |
D1 |
72412000- 1 |
Fornitori di servizi di posta elettronica |
D1 |
72413000- 8 |
Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW) |
D1 |
72414000- 5 |
Fornitori di motori di ricerca per il web |
D1 |
72415000- 2 |
Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW) |
D1 |
72416000- 9 |
Fornitori di servizi di applicazioni |
D1 |
72417000- 6 |
Nomi di dominio di Internet |
D1 |
72420000- 0 |
Servizi di programmazione di Internet |
D1 |
72500000- 0 |
Servizi informatici |
D2 |
72600000- 6 |
Servizi di consulenza e assistenza informatica |
D1 |
72700000- 7 |
Servizi per rete informatica |
D1 |
72800000- 8 |
Servizi di audit e collaudo informatico |
D1 |
72900000- 9 |
Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi |
D1 |
75100000- 7 |
Servizi di pubblica amministrazione |
D2 |
75200000- 8 |
Servizi forniti all'intera collettivita |
D2 |
77100000- 1 |
Servizi agricoli |
D3 |
77200000- 2 |
Servizi forestali |
D3 |
77300000- 3 |
Servizi di orticoltura |
D3 |
77400000- 4 |
Servizi zoologici |
D3 |
77500000- 5 |
Servizi zootecnici |
D3 |
77600000- 6 |
Servizi di caccia |
D3 |
77700000- 7 |
Servizi connessi alla pesca |
D3 |
77800000- 8 |
Servizi connessi all'acquacoltura |
D3 |
77900000- 9 |
Servizi connessi all'apicoltura |
D3 |
79100000- 5 |
Servizi giuridici |
D1 |
79200000- 6 |
Servizi di contabilita , revisione dei conti e servizi fiscali |
D1 |
79223000- 3 |
Servizi di agenti di dogana |
D1 |
79300000- 7 |
Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
79310000- 0 |
Servizi di ricerche di mercato |
D3 |
79311210- 2 |
Servizi di indagini telefoniche |
D3 |
79400000- 8 |
Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi |
D2 |
79500000- 9 |
Servizi di ufficio |
D1 |
79511000- 9 |
Servizi di operatore telefonico |
D1 |
79512000- 6 |
Centro di raccolta delle chiamate |
D1 |
79530000- 8 |
Servizi di traduzione |
D1 |
79540000- 1 |
Servizi di interpretariato |
D1 |
79600000- 0 |
Servizi di assunzione |
D1 |
79700000- 1 |
Servizi di investigazione e sicurezza |
D2 |
79800000- 2 |
Servizi di stampa e affini |
D1 |
79900000- 3 |
Servizi commerciali vari ed altri servizi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
79920000- 9 |
Servizi di imballaggio e servizi affini |
D3 |
79930000- 2 |
Servizi di design specializzato |
D1 |
79940000- 5 |
Servizi di organismi di riscossione |
D2 |
79950000- 8 |
Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi |
D2 |
79960000- 1 |
Servizi fotografici e servizi ausiliari |
D1 |
79970000- 4 |
Servizi di editoria |
D2 |
79990000- 0 |
Servizi aziendali vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
79991000- 7 |
Servizi di gestione delle scorte |
D2 |
79992000- 4 |
Servizi di accoglienza |
D2 |
79993000- 1 |
Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti |
D2 |
79994000- 8 |
Servizi di amministrazione contratti |
D1 |
79995000- 5 |
Servizi di amministrazione di biblioteche |
D1 |
79996000- 2 |
Servizi di organizzazione commerciale |
D2 |
79997000- 9 |
Servizi di viaggi commerciali |
D2 |
79998000- 6 |
Servizi di assistenza professionale |
D1 |
79999000- 3 |
Servizi di scansione e fatturazione |
D1 |
80500000- 9 |
Servizi di formazione |
D1 |
85100000- 0 |
Servizi sanitari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
85110000- 3 |
Servizi ospedalieri e affini |
D1 |
85110000 |
Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
D3 |
85200000- 1 |
Servizi veterinari |
D1 |
85300000- 2 |
Servizi di assistenza sociale e servizi affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
85310000- 5 |
Servizi di assistenza sociale |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
85311000- 2 |
Servizi di assistenza sociale con alloggio |
D2 |
85312000- 9 |
Servizi di assistenza sociale senza alloggio |
D2 |
85320000- 8 |
Servizi sociali |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
85321000- 5 |
Servizi sociali amministrativi |
D2 |
85322000- 2 |
Programma di azione municipale |
D2 |
85323000- 9 |
Servizi sanitari municipali |
D2 |
90400000- 1 |
Servizi fognari |
D2 |
90500000- 2 |
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
90510000- 5 |
Trattamento e smaltimento dei rifiuti |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
90511000- 2 |
Servizi di raccolta di rifiuti |
D3 |
90512000- 9 |
Servizi di trasporto di rifiuti |
D3 |
90513000- 6 |
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi |
D3 |
90514000- 3 |
Servizi di riciclo dei rifiuti |
D3 |
90520000- 8 |
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi |
D3 |
90523300- 2 |
Servizi di sminamento |
D3 |
90530000- 1 |
Gestione di una discarica di rifiuti |
D3 |
90600000- 3 |
Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
90610000- 6 |
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade |
D3 |
90620000- 9 |
Servizi di sgombero neve |
D3 |
90630000- 2 |
Servizi di lotta contro il gelo |
D3 |
90640000- 5 |
Servizi di pulizia a svuotamento di canali |
D3 |
90670000- 4 |
Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali |
D3 |
90680000- 7 |
Servizi di pulizia di spiagge |
D3 |
90690000- 0 |
Servizi di rimozione di graffiti |
D1 |
90700000- 4 |
Servizi ambientali |
D1 |
90900000- 6 |
Servizi di pulizia e disinfestazione |
D2 |
92300000- 4 |
Servizi di intrattenimento |
D1 |
92400000- 5 |
Servizi di agenzie di stampa |
D1 |
92500000- 6 |
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali |
D1 |
92600000- 7 |
Servizi sportivi |
D1 |
92700000- 8 |
Servizi di cybercafe |
D3 |
98110000- 7 |
Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate |
D1 |
98200000- 5 |
Servizi di consulenza in materia di pari opportunita |
D1 |
98300000- 6 |
Servizi vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
98310000- 9 |
Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco |
D1 |
98310000 |
Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
D3 |
98320000- 2 |
Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici |
D1 |
98330000- 5 |
Servizi per il benessere fisico |
D1 |
98340000- 8 |
Servizi di alloggio e d'ufficio |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
98341000- 5 |
Servizi di alloggio |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
98341100- 6 |
Servizi di gestione alloggi |
D3 |
98341110- 9 |
Servizi di economia domestica |
D3 |
98341120- 2 |
Servizi di portineria |
D3 |
98341130- 5 |
Servizi di custodia di edifici |
D3 |
98341140- 8 |
Servizi di vigilanza di edifici |
D3 |
98342000- 2 |
Servizi connessi all'ambiente di lavoro |
D3 |
98350000- 1 |
Servizi connessi alle infrastrutture collettive |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
98351000- 8 |
Servizi di gestione di parcheggi |
D1 |
98360000- 4 |
Servizi marini |
D1 |
98370000- 7 |
Servizi funerari e servizi affini |
D1 |
98380000- 0 |
Servizi di canile |
D3 |
98390000- 3 |
Altri servizi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
98392000- 7 |
Servizi di trasloco |
D3 |
98393000- 4 |
Servizi di sartoria |
D2 |
98394000- 1 |
Servizi di tappezzeria |
D1 |
98395000- 8 |
Servizi di fabbro |
D1 |
11. La Tabella D.1. reca l elenco dei 284 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l individuazione degli indici Istat di cui all articolo 60, comma 3, lettera b).
Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT |
|||
CPV |
DESCRIZIONE CPV |
TIPO INDICE (*) (**) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
03100000-2 |
Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura |
PC |
[0117] Vegetali |
03211000-3 |
Cereali |
PC |
[0111] Pane e cereali |
03212000-0 |
Patate e ortaggi secchi |
PC |
[0117] Vegetali |
03221000-6 |
Ortaggi |
PC |
[0117] Vegetali |
03222000-3 |
Frutta e frutta con guscio |
PC |
[0116] Frutta |
03310000-5 |
Pesce, crostacei e prodotti acquatici |
PC |
[0113] Pesci e prodotti ittici |
03320000-8 |
Bovini, bestiame e animali piccoli |
PC |
[0112] Carni |
03330000-3 |
Prodotti di animali di allevamento |
PC |
[011410] Latte intero |
09110000-3 |
Combustibili solidi |
PC |
[0454] Combustibili solidi |
09120000-6 |
Combustibili gassosi |
PC |
[0452] Gas |
09131000-6 |
Cherosene avio |
PC |
[0722] Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati |
09132000-3 |
Benzina |
PC |
[07222] Benzina |
09133000-0 |
Gas di petrolio liquefatto (GPL) |
PC |
[07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati |
09134000-7 |
Gasoli |
PC |
[07221] Gasolio per mezzi di trasporto |
09135000-4 |
Oli combustibili |
PC |
[07221] Gasolio per mezzi di trasporto |
09200000-1 |
Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli |
PC |
[07224] Lubrificanti |
09310000-5 |
Elettricita |
PC |
[0451] Energia elettrica |
09320000-8 |
Vapore, acqua calda e prodotti affini |
PPI |
[353] Fornitura di vapore e aria condizionata |
09330000-1 |
Energia solare |
PPI |
[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
14200000-3 |
Sabbia e argilla |
PPI |
[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla |
14300000-4 |
Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali |
PPI |
[201] Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie |
14400000-5 |
Sale e cloruro di sodio puro |
PPI |
[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca |
14500000-6 |
Prodotti affini delle miniere e delle cave |
PPI |
[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca |
14600000-7 |
Minerali metalliferi e leghe |
PPI |
[07] Estrazione di minerali metalliferi |
14700000-8 |
Metalli di base |
PPI |
[07] Estrazione di minerali metalliferi |
14800000-9 |
Prodotti vari di minerali non metallici |
PPI |
[08] Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere |
15100000-9 |
Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne |
PC |
[0112] Carni |
15200000-0 |
Pesci preparati e conserve di pesce |
PC |
[0113] Pesci e prodotti ittici |
15310000-4 |
Patate e prodotti a base di patate |
PC |
[01174] Patate |
15320000-7 |
Succhi di frutta e di verdura |
PC |
[01223] Succhi di frutta e verdura |
15331000-7 |
Verdura trasformata |
PC |
[0117] Vegetali |
15332000-4 |
Frutta e noci trasformate |
PC |
[0116] Frutta |
15400000-2 |
Oli e grassi animali o vegetali |
PC |
[0115] Oli e grassi |
15500000-3 |
Prodotti lattiero-caseari |
PC |
[0114] Latte, formaggi e uova |
15600000-4 |
Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei |
PC |
[0111] Pane e cereali |
15700000-5 |
Mangimi per bestiame |
PPI |
[109] Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali |
15800000-6 |
Prodotti alimentari vari |
PC |
[011] Prodotti Alimentari |
15900000-7 |
Bevande, tabacco e prodotti affini |
PC |
[021] Bevande alcoliche |
16100000-6 |
Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
16300000-8 |
Macchinari per la raccolta delle messi |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
16400000-9 |
Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
16500000-0 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
16600000-1 |
Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
16700000-2 |
Trattori |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
16800000-3 |
Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
18100000-0 |
Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori |
PPI |
[1412] Confezione di indumenti da lavoro |
18200000-1 |
Indumenti esterni |
PPI |
[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno |
18300000-2 |
Indumenti |
PPI |
[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia |
18400000-3 |
Indumenti speciali ed accessori |
PPI |
[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia |
18500000-4 |
Gioielli, orologi e articoli affini |
PC |
[1231] Gioielleria ed orologeria |
18600000-5 |
Pellicce e articoli di pelliccia |
PPI |
[142] Confezione di articoli in pelliccia |
18800000-7 |
Calzature |
PPI |
[152] Fabbricazione di calzature |
18900000-8 |
Bagagli, selleria, sacchi e borse |
PPI |
[1512] Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
19100000-7 |
Cuoio |
PPI |
[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce |
19200000-8 |
Tessuti e articoli connessi |
PPI |
[13] Industrie tessili |
19400000-0 |
Filati e filo tessile |
PPI |
[13] Industrie tessili |
19500000-1 |
Materiali di gomma e plastica |
PPI |
[22] Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
19600000-2 |
Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica |
PPI |
[13] Industrie tessili |
19710000-6 |
Gomma sintetica |
PPI |
[2017] Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
19720000-9 |
Fibre sintetiche |
PPI |
[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
19730000-2 |
Fibre artificiali |
PPI |
[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
22200000-2 |
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali |
PC |
[0952] Giornali e periodici |
22300000-3 |
Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati |
PPI |
[1812] Altra stampa |
22400000-4 |
Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicita professionale, cataloghi e manuali |
PPI |
[1812] Altra stampa |
22500000-5 |
Cliche , cilindri o altro materiale per la stampa |
PPI |
[1813] Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media |
22600000-6 |
Inchiostri |
PPI |
[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici |
22800000-8 |
Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone |
PPI |
[1812] Altra stampa |
22900000-9 |
Stampati di vario tipo |
PPI |
[172] Fabbricazione di articoli di carta e cartone |
24100000-5 |
Gas |
PPI |
[2011] Fabbricazione di gas industriali |
24200000-6 |
Coloranti e pigmenti |
PPI |
[2012] Fabbricazione di coloranti e pigmenti |
24310000-0 |
Sostanze chimiche di base inorganiche |
PPI |
[2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
24320000-3 |
Prodotti chimici di base organici |
PPI |
[2014] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
24400000-8 |
Fertilizzanti e composti azotati |
PPI |
[2015] Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati |
24500000-9 |
Materie plastiche in forme primarie |
PPI |
[2016] Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
24600000-0 |
Esplosivi |
PPI |
[2051] Fabbricazione di esplosivi |
24910000-6 |
Colle |
PPI |
[2052] Fabbricazione di colle |
24920000-9 |
Oli essenziali |
PPI |
[2053] Fabbricazione di oli essenziali |
30100000-0 |
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili |
PPI |
[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per |
|
|
|
ufficio (esclusi computer e unita periferiche) |
30120000-6 |
Fotocopiatrici e stampanti offset |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
30125000-1 |
"Parti e accessori per fotocopiatrici {NB: include cartucce e toner] |
PC |
[095490] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (inclusi cartucce e toner per stampanti) |
30190000-7 |
Macchinari, attrezzature e forniture varie |
PC |
[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno |
30197000-6 |
Attrezzatura minuta per uffici |
PC |
[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno |
30199000-0 |
Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta |
PC |
[09541] Articoli di cartoleria |
30200000-1 |
Apparecchiature informatiche e forniture |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
31100000-7 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici |
PPI |
[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
31200000-8 |
Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica |
PPI |
[2712] Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricita |
31300000-9 |
Fili e cavi isolati |
PPI |
[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio |
31400000-0 |
Accumulatori, pile e batterie primarie |
PPI |
[272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici |
31500000-1 |
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
31600000-2 |
Attrezzature e apparecchiature elettriche |
PPI |
[279] Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche |
31700000-3 |
Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico |
PPI |
[261] Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche |
32200000-5 |
Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
32250000-0 |
Telefoni portatili |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
32300000-6 |
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32320000-2 |
Apparecchiature audiovisive e televisive |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32323000-3 |
Schermi video |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32324000-0 |
Televisori |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32330000-5 |
Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32333200-8 |
Videocamere |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32340000-8 |
Microfoni e altoparlanti |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32350000-1 |
Parti di apparecchiature audio e video |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
32400000-7 |
Network |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
32500000-8 |
Materiali per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
32521000-1 |
Cavi per telecomunicazioni |
PPI |
[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio |
32552100-8 |
Apparecchi telefonici |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
32561000-3 |
Connessioni a fibre ottiche |
PPI |
[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica |
32562000-0 |
Cavi a fibre ottiche |
PPI |
[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica |
32572000-3 |
Cavi per comunicazioni |
PPI |
[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio |
33110000-4 |
Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
33120000-7 |
Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
33130000-0 |
Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialita |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
33140000-3 |
Materiali medici |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
33150000-6 |
Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
33160000-9 |
Tecnica operatoria |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
33170000-2 |
Anestesia e rianimazione |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
33180000-5 |
Sostegno funzionale |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
33190000-8 |
Dispositivi e prodotti medici vari |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
33700000-7 |
Prodotti per la cura personale |
PC |
[121] Beni e servizi per la cura della persona |
33710000-0 |
Profumi, articoli di toletta e preservativi |
PC |
[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza; |
33720000-3 |
Rasoi e set per manicure o pedicure |
PC |
[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza; |
33730000-6 |
Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici |
PC |
[06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi |
33740000-9 |
Prodotti per la cura delle mani e delle unghie |
PC |
[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza; |
33750000-2 |
Prodotti per la cura dei neonati |
PC |
[0612] Altri prodotti medicali |
33751000-9 |
Pannolini monouso |
PPI |
[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa |
33760000-5 |
Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli |
PPI |
[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa |
33770000-8 |
Salviette igieniche di carta |
PPI |
[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa |
33790000-4 |
Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico |
PPI |
[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo |
33900000-9 |
Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
34100000-8 |
Veicoli a motore |
PPI |
[291] Fabbricazione di autoveicoli |
34200000-9 |
Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi |
PPI |
[292] Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
34300000-0 |
Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli |
PPI |
[293] Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori |
34410000-4 |
Motocicli |
PPI |
[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) |
34420000-7 |
Motoscooter e cicli con motori ausiliari |
PPI |
[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) |
34430000-0 |
Biciclette |
PPI |
[3092] Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi |
34500000-2 |
Navi e imbarcazioni |
PPI |
[301] Costruzione di navi e imbarcazioni |
34980000-0 |
Biglietti di trasporto |
PPI |
[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici |
34993000-4 |
Illuminazione stradale |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
35111000-5 |
Attrezzature di lotta antincendio |
PPI |
[2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca |
35112000-2 |
Attrezzature di salvataggio e di emergenza |
PPI |
[3299] Altre industrie manifatturiere nca |
35113000-9 |
Attrezzature per la sicurezza |
PPI |
[3299] Altre industrie manifatturiere nca |
35120000-1 |
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
35800000-2 |
Attrezzature individuali e di supporto |
PPI |
[1412] Confezione di indumenti da lavoro |
37300000-1 |
Strumenti musicali e loro parti |
PPI |
[322] Fabbricazione di strumenti musicali |
37400000-2 |
Articoli ed attrezzature sportive |
PPI |
[323] Fabbricazione di articoli sportivi |
37500000-3 |
Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera |
PPI |
[324] Fabbricazione di giochi e giocattoli |
37800000-6 |
Articoli per lavori di artigianato e artistici |
PC |
[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno |
38100000-6 |
Strumenti per la navigazione e la meteorologia |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
38200000-7 |
Strumenti geologici e geofisici |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
38300000-8 |
Strumenti di misurazione |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
38400000-9 |
Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
38500000-0 |
Apparecchi di prova e controllo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
38600000-1 |
Strumenti ottici |
PPI |
[267] Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche |
38700000-2 |
Registratori di presenza e simili; parchimetri |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
38800000-3 |
Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, |
|
|
|
apparecchi di misurazione e di orologi |
38900000-4 |
Strumenti vari di valutazione o prova |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
39100000-3 |
Mobili |
PPI |
[31] Fabbricazione di mobili |
39200000-4 |
Arredamento |
PC |
[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici |
42100000-0 |
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica |
PPI |
[281] Fabbricazione di macchine di impiego generale |
42200000-8 |
Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti |
PPI |
[2893] Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
42300000-9 |
Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio |
PPI |
[2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento |
42400000-0 |
Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
42500000-1 |
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione |
PPI |
[2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione |
42600000-2 |
Macchine utensili |
PPI |
[284] Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili |
42700000-3 |
Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia |
PPI |
[2894] Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) |
42800000-4 |
Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone |
PPI |
[2895] Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
43100000-4 |
Macchine per l'industria mineraria |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
43200000-5 |
Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
43300000-6 |
Macchinari e attrezzature per costruzione |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
43400000-7 |
Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia |
PPI |
[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali |
43500000-8 |
Veicoli cingolati |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
43600000-9 |
Parti di macchine per miniere, cave e cantieri |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
43700000-0 |
Macchinari per la metallurgia e loro parti |
PPI |
[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali |
43800000-1 |
Impianti per officine |
PPI |
[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca |
44130000-0 |
Condotte fognarie |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
44140000-3 |
Prodotti connessi ai materiali da costruzione |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
44160000-9 |
Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
44170000-2 |
Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
44220000-8 |
Falegnameria per costruzioni |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
44230000-1 |
Carpenteria per costruzioni |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
44300000-3 |
Cavi, fili metallici e prodotti affini |
PPI |
[242] Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato |
44410000-7 |
Articoli per il bagno e la cucina |
PPI |
[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica |
44420000-0 |
Prodotti utilizzati nella costruzione |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
44440000-6 |
Cuscinetti |
PPI |
[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici) |
44510000-8 |
Utensili |
PPI |
[2573] Fabbricazione di utensileria |
44520000-1 |
Serrature, chiavi e cerniere |
PPI |
[2572] Fabbricazione di serrature e cerniere |
44530000-4 |
Elementi di fissaggio |
PPI |
[2594] Fabbricazione di articoli di bulloneria |
44540000-7 |
Catene |
PPI |
[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
44550000-0 |
Molle |
PPI |
[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
44600000-6 |
Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale |
PPI |
[252] Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo |
44800000-8 |
Pitture, vernici e mastici |
PPI |
[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici |
44900000-9 |
Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia |
PPI |
[0811] Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia |
48820000-2 |
Server |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
50100000-6 |
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse |
PC |
[0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati |
50210000-0 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature |
PPI |
[3316] Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali |
50220000-3 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature |
PPI |
[3317] Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro- tranviario (esclusi i loro motori) |
50400000-9 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione |
PPI |
[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche |
50413200-5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
50500000-0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari |
PPI |
[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature |
50610000-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza |
PPI |
[33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature |
50760000-0 |
Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici |
PC |
[04321] Servizi degli idraulici |
51100000-3 |
Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
51200000-4 |
Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
51300000-5 |
Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
51400000-6 |
Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
51500000-7 |
Servizi di installazione di macchinari e attrezzature |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
51600000-8 |
Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
51700000-9 |
Servizi di installazione di attrezzature antincendio |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
51800000-0 |
Servizi di installazione di contenitori in metallo |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
51900000-1 |
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
55100000-1 |
Servizi alberghieri |
PC |
[11201] Alberghi, motel, pensioni e simili |
55200000-2 |
Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere |
PC |
[11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventu e simili |
55400000-4 |
Servizi di mescita di bevande |
PC |
[111] Servizi di ristorazione |
60120000-5 |
Servizi di taxi |
PC |
[07322] Trasporto passeggeri su taxi |
60200000-0 |
Servizi di trasporto ferroviario |
PC |
[0731] Trasporto passeggeri su rotaia |
60300000-1 |
Servizi di trasporto mediante condutture |
PC |
[0731] Trasporto passeggeri su rotaia |
60440000-4 |
Servizi aerei e affini |
PPS |
[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale |
63110000-3 |
Servizi di movimentazione e magazzinaggio |
PPS |
[5224] Movimentazione merci |
63120000-6 |
Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
PPS |
[521] Magazzinaggio e custodia |
63510000-7 |
Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini |
PPS |
[791] Attivita delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
63520000-0 |
Servizi di agenzie di trasporto |
PPS |
[5229] Altre attivita di supporto connesse ai trasporti |
63700000-6 |
Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo |
PPS |
[522] Attivita di supporto ai trasporti |
64100000-7 |
Servizi di poste e corriere |
PPS |
[53] Servizi postali e attivita di corriere |
64220000-4 |
Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati |
PPS |
[61] Telecomunicazioni |
65100000-4 |
Erogazione di acqua e servizi connessi |
PPI |
[36] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
65200000-5 |
Erogazione di gas e servizi connessi |
PPI |
[352] Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte |
65300000-6 |
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi |
PPI |
[351] Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica |
71200000-0 |
Servizi architettonici e servizi affini |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
71317000-3 |
Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
71317200-5 |
Servizi sanitari e di sicurezza |
PC |
[862] Servizi degli studi medici e odontoiatrici |
71400000-2 |
Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
71500000-3 |
Servizi connessi alla costruzione |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
71700000-5 |
Servizi di monitoraggio e controllo |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
71800000-6 |
Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
71900000-7 |
Servizi di laboratorio |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
72100000-6 |
Servizi di consulenza per attrezzature informatiche |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
72200000-7 |
Programmazione di software e servizi di consulenza |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
72300000-8 |
Servizi di elaborazione dati |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
72411000-4 |
Fornitori di servizi Internet (ISP) |
PC |
[08303] Servizi di fornitura accesso ad internet |
72412000-1 |
Fornitori di servizi di posta elettronica |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
72413000-8 |
Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW) |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
72414000-5 |
Fornitori di motori di ricerca per il web |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
72415000-2 |
Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW) |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
72416000-9 |
Fornitori di servizi di applicazioni |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
72417000-6 |
Nomi di dominio di Internet |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
72420000-0 |
Servizi di programmazione di Internet |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
72600000-6 |
Servizi di consulenza e assistenza informatica |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
72700000-7 |
Servizi per rete informatica |
PPS |
[61] Telecomunicazioni |
72800000-8 |
Servizi di audit e collaudo informatico |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
72900000-9 |
Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
79100000-5 |
Servizi giuridici |
PPS |
[691_692-702] Attivita legali, contabilita , consulenza gestionale (691, 692, 702) |
79200000-6 |
Servizi di contabilita , revisione dei conti e servizi fiscali |
PPS |
[691_692-702] Attivita legali, contabilita , consulenza gestionale (691, 692, 702) |
79223000-3 |
Servizi di agenti di dogana |
PPS |
[5229] Altre attivita di supporto connesse ai trasporti |
79500000-9 |
Servizi di ufficio |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
79511000-9 |
Servizi di operatore telefonico |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
79512000-6 |
Centro di raccolta delle chiamate |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
79530000-8 |
Servizi di traduzione |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
79540000-1 |
Servizi di interpretariato |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
79600000-0 |
Servizi di assunzione |
PPS |
[78] Attivita di ricerca, selezione, fornitura di personale |
79800000-2 |
Servizi di stampa e affini |
PPI |
[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati |
79930000-2 |
Servizi di design specializzato |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
79960000-1 |
Servizi fotografici e servizi ausiliari |
PC |
[09425] Servizi per la fotografia |
79994000-8 |
Servizi di amministrazione contratti |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
79995000-5 |
Servizi di amministrazione di biblioteche |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri |
|
|
|
servizi di supporto alle imprese |
79998000-6 |
Servizi di assistenza professionale |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
79999000-3 |
Servizi di scansione e fatturazione |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
80500000-9 |
Servizi di formazione |
PC |
[105] Corsi d'istruzione e di formazione |
85110000-3 |
Servizi ospedalieri e affini |
PC |
[063] Servizi ospedalieri |
85200000-1 |
Servizi veterinari |
PC |
[0935] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici |
90690000-0 |
Servizi di rimozione di graffiti |
PPS |
[812] Attivita di pulizia e disinfestazione |
90700000-4 |
Servizi ambientali |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
92300000-4 |
Servizi di intrattenimento |
PC |
[094] Servizi ricreativi e culturali |
92400000-5 |
Servizi di agenzie di stampa |
PPS |
[639] Altre attivita dei servizi d'informazione |
92500000-6 |
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali |
PC |
[0942] Servizi culturali |
92600000-7 |
Servizi sportivi |
PC |
[0941] Servizi ricreativi e sportivi |
98110000-7 |
Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
98200000-5 |
Servizi di consulenza in materia di pari opportunita |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
98310000-9 |
Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco |
PC |
[0314] Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti |
98320000-2 |
Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici |
PC |
[1211] Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza |
98330000-5 |
Servizi per il benessere fisico |
PC |
[06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie |
98351000-8 |
Servizi di gestione di parcheggi |
PPS |
[522] Attivita di supporto ai trasporti |
98360000-4 |
Servizi marini |
PPS |
[522] Attivita di supporto ai trasporti |
98370000-7 |
Servizi funerari e servizi affini |
PC |
[12703] Servizi funebri |
98394000-1 |
Servizi di tappezzeria |
PPI |
[3109] Fabbricazione di altri mobili |
98395000-8 |
Servizi di fabbro |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
* PC prezzi al consumo, PPI prezzi alla produzione dell industria, PPS prezzi alla produzione dei servizi.
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l'uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l'uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l'uso degli indici business to business (BtoB)
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO
12. La Tabella D.2. reca l elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l individuazione degli indici Istat di cui all articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.
TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIU INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI |
|||||||
CPV |
DESCRIZI ONE CPV |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
221000 00-1 |
Libri, opuscoli e pieghevoli |
PC |
[0951] Libri |
PPI |
[1812] Altra stampa |
|
|
301976 30-1 |
Carta da stampa |
PC |
[09541] Articoli di cartoleria |
PPI |
[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici |
|
|
323235 00-8 |
Sistema di videosorveglianza |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
|
349200 00-2 |
Attrezzature stradali |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
349300 00-5 |
Attrezzature marittime |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
349400 00-8 |
Attrezzature ferroviarie |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
349500 00-1 |
Strutture portanti |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
|
|
349600 00-4 |
Apparecchia ture aeroportuali |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
349700 00-7 |
Attrezzature di monitoraggi o del traffico |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedica li, apparecchi di misurazione e di orologi |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
349900 00-3 |
Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazion e e di illuminazion e |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedica li, apparecchi di misurazione e di orologi |
PPI |
[274] Fabbricazion e di apparecchiat ure per illuminazione |
|
|
349920 00-7 |
Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo; |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
|
|
393000 00-5 |
Attrezzature varie |
PC |
[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici [052] Articoli tessili per la casa[053] Elettrodomes tici e apparecchi per la casa[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzion e della casa |
PPI |
[31] Fabbricazione di mobili [1392] Confezionam ento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliament o [275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico [204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici |
|
|
|
|||||||
395000 00-7 |
Articoli tessili |
PC |
[052] Articoli tessili per la casa |
PPI |
[1392] Confezionam ento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliament o |
|
|
397000 00-9 |
Apparecchi domestici |
PC |
[053] Elettrodomes tici e apparecchi per la casa |
PPI |
[275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico |
|
|
398000 00-0 |
Prodotti per pulire e lucidare |
PC |
[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzion e della casa |
PPI |
[204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici |
|
|
411000 00-0 |
Acqua naturale |
PC |
[0441] Fornitura acqua; [01221] Acque minerali |
PPI |
[1107] Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia |
|
|
429000 00-5 |
Macchinari vari per usi generali e specifici |
PPI |
[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca [281] Fabbricazione di macchine di impiego generale [2812] Fabbricazione di apparecchiature fluidodinami che [2813] Fabbricazione di altre pompe e compressori [2814] Fabbricazione di altri rubinetti e valvole [2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici) |
PPI |
[282] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale [2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldament o [2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazio ne [2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unita periferiche) |
PPI |
[2824] Fabbricazione di utensili portatili a motore [2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione [2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca [263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
441110 00-1 |
Materiali da costruzione |
PPI |
[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro;[2311] Fabbricazion e di vetro piano;[2312] Lavorazione e trasformazio ne del vetro piano;[2313] Fabbricazion e di vetro cavo;[2314] Fabbricazion e di fibre di vetro;[2319] Fabbricazion e e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo;[232] Fabbricazion e di prodotti refrattari;[23 3] Fabbricazion e di materiali da costruzione in terracotta;[2 331] Fabbricazion e di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;[ 2332] Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta; |
PPI |
[234] Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica;[23 41] Fabbricazion e di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;[ 2342] Fabbricazion e di articoli sanitari in ceramica;[23 43] Fabbricazion e di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;[23 44] Fabbricazion e di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;[2 349] Fabbricazion e di altri prodotti in ceramica;[23 5] Produzione di cemento, calce e gesso;[2351] Produzione di cemento;[235 2] Produzione di calce e gesso; |
PPI |
[236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso;[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;[236 2] Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia;[236 3] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;[2364] Produzione di malta;[2365] Fabbricazione di prodotti in fibrocemento; [2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;[237 ] Taglio, modellatura e finitura di pietre;[239] Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca;[2391] Produzione di prodotti abrasivi;[239 9] Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca |
|
|||||||
441120 00-8 |
Strutture varie di costruzioni |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
PPI |
[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
441130 00-5 |
Materiali per costruzione stradale |
PPI |
[192] Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
PPI |
[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla |
|
|
441140 00-2 |
Calcestruzz o |
PPI |
[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso |
PPI |
[2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
441150 00-9 |
Impianti per edifici |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
PPI |
[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia |
|
|
441900 00-8 |
Materiali da costruzione vari |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
PPI |
[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
442110 00-2 |
Edifici prefabbricat i |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
PPI |
[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia |
442120 00-9 |
Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricat i |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia |
444300 00-3 |
Protezioni blindate |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
|
|
444600 00-2 |
Puntelli e travi per miniera |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
|
|
444700 00-5 |
Prodotti in ghisa |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[2451] Fusione di ghisa |
|
|
444800 00-8 |
Attrezzature varie di protezione antincendio |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazi one |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
|
|
455000 00-2 |
Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore. |
PPS |
[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali |
IR |
[0011] TOTALE INDUSTRIA (b-f) [NB: Non utilizzare in caso di noleggio senza operatore] |
|
|
481000 00-9 |
Pacchetti software specifici per l'industria |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
482000 00-0 |
Pacchetti software per reti, Internet e intranet |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
483000 |
Pacchetti |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
00-1 |
software per creazione di |
||||||
documenti, disegno, |
|||||||
trattamento delle |
|||||||
immagini, pianificazio |
|||||||
ne e produttivita |
|||||||
484000 00-2 |
Pacchetti software per transazioni commerciali e personali |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
485000 00-3 |
Pacchetti software di comunicazio ne e multimedia |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
486000 00-4 |
Pacchetti software operativi e base dati |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
487000 00-5 |
Utilities per pacchetti software |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
488000 00-6 |
Sistemi e server di informazion e |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web[NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
489000 00-7 |
Pacchetti software e sistemi informatici vari |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
502400 00-9 |
Riparazione, manutenzion e e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature |
PPI |
[3315] Riparazione e manutenzion e di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) |
PPI |
[3312] Riparazione e manutenzione di macchinari |
|
|
507110 00-2 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di impianti elettrici di edifici |
PC |
[04322] Servizi degli elettricisti |
PPI |
[271] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
507120 00-9 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di impianti meccanici di edifici |
PC |
[0432] Servizi per la riparazione e manutenzion e della casa |
PPI |
[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
507200 00-8 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di |
PC |
[04323] Servizi di manutenzion e dei sistemi di |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
|
riscaldamen ti centrali |
|
riscaldament o |
|
altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
507300 00-1 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di gruppi di raffreddame nto |
PC |
[04323] Servizi di manutenzion e dei sistemi di riscaldament o |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
508200 00-9 |
Servizi di riparazione di articoli in cuoio |
PPI |
[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce |
IR |
[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce |
|
|
508300 00-2 |
Servizi di riparazione di indumenti e tessuti |
PC |
[03142] Riparazione e noleggio abiti |
PPI |
[13] Industrie tessili |
|
|
601000 00-9 |
Servizi di trasporto terrestre |
PC |
[0732] Trasporto passeggeri su strada |
PPS |
[49] Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
|
|
601800 00-3 |
Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista. |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
PPS |
[771] Noleggio di autoveicoli |
|
|
604000 00-2 |
Servizi di trasporto aereo |
PC |
[0733] Trasporto aereo passeggeri |
PPS |
[511] Trasporto aereo di passeggeri |
PPS |
[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale |
606000 00-4 |
Trasporti e servizi affini per via d'acqua |
PC |
[0734] Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne |
PPS |
[50] Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
|
|
642100 00-1 |
Servizi telefonici e di trasmissione dati |
PPS |
[611] Telecomunicazioni fisse |
PPS |
[612] Telecomunica zioni mobili |
|
|
655000 00-8 |
Servizi di lettura contatori |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
IR |
[829] Servizi di supporto alle imprese nca |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
713000 00-1 |
Servizi di ingegneria |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
716000 00-4 |
Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
|
725000 00-0 |
Servizi informatici |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
|
751000 00-7 |
Servizi di pubblica amministraz ione |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
752000 00-8 |
Servizi forniti all'intera collettivita |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
794000 00-8 |
Servizi di consulenza commercial e e di gestione e servizi connessi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
|
797000 00-1 |
Servizi di investigazio ne e sicurezza |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazion e |
IR |
[80] Servizi di vigilanza e investigazion e |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
799400 00-5 |
Servizi di organismi di riscossione |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
IR |
[829] Servizi di supporto alle imprese nca |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
799500 00-8 |
Servizi di organizzazio ne di mostre, fiere e congressi |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
IR |
[823] Organizzazio ne di convegni e fiere |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
799700 00-4 |
Servizi di editoria |
PPI |
[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati |
IR |
[581] Edizione di libri, periodici ed altre attivita editoriali |
|
|
799910 00-7 |
Servizi di gestione delle scorte |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
799920 00-4 |
Servizi di accoglienza |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
|
799930 00-1 |
Servizi di amministraz ione di edifici e gestione impianti |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
|
799960 00-2 |
Servizi di organizzazio ne commercial e |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
799970 00-9 |
Servizi di viaggi commerciali |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[791] Attivita delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
|
|
853110 00-2 |
Servizi di assistenza sociale con alloggio |
PC |
[12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabili |
IR |
[87] Servizi di assistenza sociale residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
853120 00-9 |
Servizi di assistenza sociale senza alloggio |
PC |
[1240] Assistenza sociale |
IR |
[88] Assistenza sociale non residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
853210 00-5 |
Servizi sociali amministrati vi |
PC |
[1240] Assistenza sociale |
IR |
[88] Assistenza sociale non residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
853220 00-2 |
Programma di azione municipale |
PC |
[1240] Assistenza sociale |
IR |
[88] Assistenza sociale non residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
853230 00-9 |
Servizi sanitari municipali |
PC |
[06] -- servizi sanitari e spese per la salute |
IR |
[86] Assistenza sanitaria |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
904000 00-1 |
Servizi fognari |
PC |
[0443] Raccolta acque di scarico |
IR |
[37] Gestione delle reti fognarie |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
909000 00-6 |
Servizi di pulizia e disinfestazione |
PPS |
[812] Attivita di pulizia e disinfestazione |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[812] Attivita di pulizia e disinfestazione |
983930 00-4 |
Servizi di sartoria |
PC |
[03142] Riparazione e noleggio abiti |
PPI |
[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno |
|
|
* PC prezzi al consumo, PPI prezzi alla produzione dell industria, PPS prezzi alla produzione dei servizi.
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l'uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l'uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l'uso degli indici business to business (BtoB).
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO
13. La Tabella D.3. reca l elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l individuazione degli indici Istat di cui all articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
TABELLA D3 |
|||||||
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT |
|||||||
CPV |
DESCRIZIO NE CPV |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1 |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2 |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3 |
502320 00-0 |
Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori |
PPI |
[274] Fabbricazion e di apparecchiature per illuminazione |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
503100 00-1 |
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio |
PPI |
[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unita periferiche) |
PPI |
[331] Riparazione e manutenzion e di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
503120 00-5 |
Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
|
503200 00-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
|
503300 00-7 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
|
503310 00-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
503320 00-1 |
Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
503330 00-8 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunic azioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
503340 00-5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
503341 40-8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici |
PC |
[08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefax |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
503400 00-0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche |
PPI |
[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche |
PPI |
[264] Fabbricazion e di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
507400 00-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazi one |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
507500 00-7 |
Servizi di manutenzione di ascensori |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
508500 00-8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di mobili |
PPI |
[31] Fabbricazione di mobili |
IR |
[31] Fabbricazione di mobili |
|
|
508600 00-1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali |
PPI |
[322] Fabbricazione di strumenti musicali |
IR |
[322] Fabbricazione di strumenti musicali |
|
|
553000 00-3 |
Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti |
PC |
[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
IR |
[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione |
555000 00-5 |
Servizi di mensa e servizi di catering |
PC |
[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
IR |
[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione |
559000 00-9 |
Servizi di vendita al dettaglio |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
IR |
[47] Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) |
|
|
771000 00-1 |
Servizi agricoli |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
772000 00-2 |
Servizi forestali |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
773000 00-3 |
Servizi di orticoltura |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[813] Cura e manutenzione del paesaggio |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
774000 00-4 |
Servizi zoologici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
775000 00-5 |
Servizi zootecnici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
776000 00-6 |
Servizi di caccia |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
777000 00-7 |
Servizi connessi alla pesca |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
778000 00-8 |
Servizi connessi all'acquacoltu ra |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
779000 00-9 |
Servizi connessi all'apicoltura |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
793100 00-0 |
Servizi di ricerche di mercato |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale [73] Pubblicita e ricerche di mercato [82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[732] Ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
793112 10-2 |
Servizi di indagini telefoniche |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[822] Attivita dei call center |
799200 00-9 |
Servizi di imballaggio e servizi affini |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPI |
[1624] Fabbricazione di imballaggi in legno; [2592] Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; [2222] Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche; [1721] Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone; |
IR |
[829] Servizi di supporto alle imprese nca |
85111 000 |
Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
IR |
[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
PPI |
[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIO NI (b-e) |
905110 00-2 |
Servizi di raccolta di rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
905120 00-9 |
Servizi di trasporto di rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
905130 00-6 |
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
|
905140 00-3 |
Servizi di riciclo dei rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
|
905200 00-8 |
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
905233 00-2 |
Servizi di sminamento |
PPS |
[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali |
IR |
[390] Attivita di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
905300 00-1 |
Gestione di una discarica di rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
|
906100 00-6 |
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
906200 00-9 |
Servizi di sgombero neve |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
906300 00-2 |
Servizi di lotta contro il gelo |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
906400 00-5 |
Servizi di pulizia a svuotamento di canali |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
906700 00-4 |
Servizi di disinfezione e disinfestazion e di aree urbane o rurali |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
906800 00-7 |
Servizi di pulizia di spiagge |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
927000 00-8 |
Servizi di cybercafe |
PPS |
[61] Telecomunicazioni |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
|
98310 000 |
Servzizi di lavanolo o simili (avanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
IR |
[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
PPI |
[13] Industrie tessili |
PPI |
[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIO NI (b-e) |
983411 00-6 |
Servizi di gestione alloggi |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio |
IR |
[811] Servizi integrati di gestione agli edifici |
983411 10-9 |
Servizi di economia domestica |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio |
IR |
[811] Servizi integrati di gestione agli edifici |
983411 20-2 |
Servizi di portineria |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazion e |
983411 30-5 |
Servizi di custodia di edifici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazione |
983411 40-8 |
Servizi di vigilanza di edifici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazione |
IR |
[80] Servizi di vigilanza e investigazione |
983420 00-2 |
Servizi connessi all'ambiente di lavoro |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio |
|
|
983800 00-0 |
Servizi di canile |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[9609] Attivita di servizi per la persona nca |
|
|
983920 00-7 |
Servizi di trasloco |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[52] Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti |
|
|
* PC prezzi al consumo, PPI prezzi alla produzione dell'industria, PPS prezzi alla produzione dei servizi, IR indici di retribuzione.
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l'uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l'uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l'uso degli indici business to business (BtoB).
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO.
(Articolo
61, commi 4 e 5)
(Articolo 57, comma 2-bis)
1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunita tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita .
2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita , dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita .
3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresi , tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita di genere e l'assunzione di giovani, con eta inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita e non discriminazione, nonche dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, e requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunita tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche modalita innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con eta inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresi , l'impossibilita per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita e socialita , di efficienza, di economicita e di qualita del servizio nonche di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita delegati per le pari opportunita e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita , da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, sono definiti le modalita e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorita delegate per le pari opportunita e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
(Articolo 62)
PARTE I
AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 1.
Finalita .
1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalita di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.
2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacita di gestire direttamente, secondo criteri di qualita , efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicita , efficacia, tempestivita e correttezza, le attivita che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:
a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
b) esecuzione dei contratti.
3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.
Articolo 2.
Ambito di applicazione.
1. La qualificazione e necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l acquisizione di servizi e forniture d importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non e necessaria la qualificazione per l effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all osservanza delle disposizioni del codice.
3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall ordinamento, delle provincie e delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.
PARTE II
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 3.
Livelli di qualificazione per la progettazione e l affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
1. Per la progettazione e l affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all articolo 4, comma 2, pari o superiore a:
a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 puo essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.
4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all acquisizione di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.
5. Ai fini
dell affidamento e dell esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti
devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la
presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di
piani economici e finanziari e dei rischi.
5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
6. Fino al 30
giugno 2024 Fino al 31 dicembre 2026, gli Uffici
giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente
articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o
finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP
dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In
mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli
interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Articolo 4.
Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.
1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilita di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.
4. Ai fini
della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di
gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la
predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate
dall articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito
relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi
rispettano le disposizioni sull utilizzo dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l edilizia e le infrastrutture, di cui
all allegato I.9 al codice.
4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1 gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.
5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, puo essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell esperienza maturata nell utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito puo essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all articolo 11, comma 2.
Articolo 5.
Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.
1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all articolo 6, comma 2, pari o superiore a:
a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, puo essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.
5. Ai fini
dell affidamento e dell esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti
devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la
presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani
economici e finanziari e dei rischi.
5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
Articolo 6.
Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.
1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all AUSA;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilita di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
2.Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.
4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, puo essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell esperienza maturata nell utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito puo essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all articolo 11, comma 2.
Articolo 7.
Requisiti per la qualificazione relativa all affidamento per le centrali di committenza.
1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.
2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all articolo 6, comma 1.
3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all articolo 4 per i lavori e all articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L attribuzione della predetta percentuale di punteggio e determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
Articolo
8.
Qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l esecuzione.
1. Le
stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la
progettazione e per l affidamento di lavori, di servizi e forniture o di
entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024
anche per l esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di
entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di
qualifica.
2. Dopo il
termine di cui al comma 1 la possibilita di eseguire il contratto per i
livelli superiori a quelli di qualifica e valutata sulla base dei seguenti
requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda
di qualificazione:
a)
rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b)
assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici
che alimentano le banche dati detenute o gestite dall ANAC;
c)
assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.
3. Le
stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l affidamento di
lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono,
fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all AUSA e in
possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. Dopo il
termine di cui al comma 3 la possibilita di eseguire il contratto e valutata
sulla base dei seguenti requisiti:
a)
presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche
competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
b) sistema
di formazione e aggiornamento del personale;
c)
contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
d)
rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
e)
assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici
che alimentano le banche dati detenute o gestite dall ANAC;
f)
assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.
Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l esecuzione
1 A decorrere dal 1 gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.
5. Resta ferma la possibilita per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.
Articolo 9.
Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.
1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall ordinamento, delle provincie e delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.
2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1 luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l esercizio di attivita di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
PARTE III
ISCRIZIONE ALL ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI
Articolo 10.
Domanda di iscrizione.
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1 luglio 2023 tramite l apposita sezione dell AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda e condizione necessaria ai fini della qualificazione.
2. L ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l affidamento e l esecuzione.
3. L ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicita dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.
4. L iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell articolo 11.
Articolo 11.
Revisione della qualificazione.
1. Il punteggio di qualificazione e aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.
2. Per la revisione della
qualificazione l ANAC puo valutare valuta anche i seguenti requisiti premianti:
a) la
disponibilita ad essere inseriti nell elenco di cui all articolo 62, comma 10,
del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non
qualificate;
a) la disponibilita ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all articolo 62, comma 1;
b) l aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell esecuzione.
b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
b-ter) l efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.
3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall ANAC con le modalita di cui all articolo 10, comma 3.
4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio e superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.
4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1 gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.
Articolo 12.
Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.
1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l ANAC puo attivare, nei casi e nei termini previsti dall articolo 63, comma 11, del codice, con le modalita previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.
PARTE IV
COMPETENZA DELL ANAC
Articolo 13.
Competenza dell ANAC.
1. L ANAC stabilisce i requisiti e le modalita attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalita con cui:
a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
b) e rilasciata la qualificazione;
c) la stazione appaltante puo conseguire una qualificazione di livello superiore;
d) puo essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell articolo 222 del codice;
e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.
Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori)
1. E istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l'attivita di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
b) individua eventuali sfere di attivita o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attivita di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attivita e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attivita ad elevata complessita o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attivita di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.
Articolo 13-ter (Disposizioni transitorie)
1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonche in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione gia rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP
Tabella A
- Requisiti riferiti all articolo 4, comma 2.
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Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2
Requisito |
Punteggio massimo ottenibile |
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali |
20 punti |
Sistema di formazione e aggiornamento del personale |
20 punti |
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all articolo 11, comma 1 |
40 punti |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC |
5 punti |
Nuovi criteri di cui all articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter) |
10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), cosi suddivisi: - Media ≤80: 7 punti; - 80<Media≤115: 5 punti; - Media>115: 0 punti |
Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate |
5 punti |
Tabella B
- Requisiti riferiti all articolo 6, comma 2
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Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2
Requisito |
Punteggio massimo ottenibile |
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali |
20 punti |
Sistema di formazione e aggiornamento del personale |
20 punti |
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all articolo 11, comma 1 |
40 punti |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC |
5 punti |
Nuovi criteri di cui all articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter) |
10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), cosi suddivisi: - Media ≤80: 7 punti; - 80<Media≤115: 5 punti; - Media>115: 0 punti |
Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate |
5 punti |
Tabella C - Requisiti di
qualificazione, indicatori elementari e pesi
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Tabella C Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi
Descrizione |
Indicatori elementari |
peso |
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza) |
INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA I53_1b - Numero dirigenti SOS I53_1c - Numero funzionari SOS I53_1d - Numero impiegati SOS I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessita della specifica procedura / Numero dipendenti SOS |
INDICATORI ELEMENTARI 5.3 (peso w1=15); (peso w1b=15) (peso w1c =15) (peso w1d =15) (peso w2=10); (peso w3=8); (peso w4=5); (peso w5=13); (peso w6=11); (peso w7=13); (peso w8=11); (peso w9=11); (peso w1prod =75) |
Sistema di formazione e aggiornamento del personale |
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS |
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO (peso 20) (peso 60) (peso 120) |
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalita di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate) |
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessita determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione) 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite |
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE (peso 85) (peso 10) (peso 5) |
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all Autorita |
I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite; I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione); |
(peso 50) (peso 50) |
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Tabella C-bis Requisiti riferiti all articolo 8, commi 2 e 3, per l esecuzione di lavori
Requisiti/Livelli qualificazione |
Livello base - L3* |
Livello intermedio - L2* |
Livello avanzato - L1* |
Rispetto dei tempi pagamento |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Comunicazioni ANAC |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall impegno |
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione |
Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture
Tabella C-ter Requisiti riferiti all articolo 8, commi 2 e 3, per l esecuzione di servizi e forniture
Requisiti/Livelli qualificazione |
Livello base - L3* |
Livello intermedio - L2* |
Livello avanzato - L1* |
Rispetto dei tempi pagamento |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Comunicazioni ANAC |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall impegno |
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione |
Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture.
(Articolo 70, comma 3)
PARTE I
DEFINIZIONI
Ai fini del codice si intende per:
1) specifiche tecniche :
a) nel caso di appalti pubblici di lavori:, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilita per persone con disabilita ), la valutazione della conformita , la proprieta d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita , la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonche i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresi le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonche i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualita , i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilita per le persone con disabilita ) e la valutazione della conformita , la proprieta d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonche le procedure di valutazione della conformita ;
2) norma : una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
a) norma internazionale : norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;
b) norma europea : una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;
c) norma nazionale : una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;
3) valutazione tecnica europea : la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011;
4) specifica tecnica comune : una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
5) riferimento tecnico : qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessita di mercato.
PARTE II
A SPECIFICHE TECNICHE
1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono indicare se e richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita per le persone con disabilita o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione o equivalente ;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformita con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione o equivalente .
7. Quando si avvalgono della facolta prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilita di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, ne perche non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.
8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.
B ETICHETTATURE
1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;
b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non puo esercitare un'influenza determinante.
2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.
4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel punto 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le stazioni appaltanti non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.
(Articolo 71, comma 4)
PARTE I
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI
A INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UN AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione appaltante e principale attivita esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che si tratta o puo trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del sito istituzionale della stazione appaltante (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione.
B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)
SEZIONE B.1 Informazioni che devono comparire in ogni caso.
1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all articolo 88, comma 2, un indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di stazione appaltante e principale attivita esercitata.
4. Se del caso, l indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che si tratta o puo trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi.
8. Se l avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l appalto/gli appalti di cui all avviso di pre-informazione.
9. Data d invio dell avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l appalto rientra o meno nell ambito di applicazione dell AAP.
SEZIONE B.2 Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 81, comma 2)
1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) una breve descrizione dei criteri di selezione.
6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
9. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove e possibile compilare le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e richiesta o accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) si fara ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l'appalto e connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
C INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attivita esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che e coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.
b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.
11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;
c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacita eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
13. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilita per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per piu lotti o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che puo essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non e suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facolta di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in piu fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente piu vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).
20. Piattaforma digitale ove e possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.
21. In caso di procedure aperte:
a) periodo di tempo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta;
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
23. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) sara accettata la fatturazione elettronica;
d) sara utilizzato il pagamento elettronico.
24. Informazioni che indicano se l'appalto e connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d'invio dell'avviso.
29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.
30. Altre eventuali informazioni.
D INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 111)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di stazione appaltante e principale attivita esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Descrizione dell'appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.
8. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
9. I criteri di cui all'articolo 108 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se e stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario e una piccola e media impresa;
b) informazioni che specificano se l'appalto e stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).
13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che puo essere subappaltato a terzi.
15. Informazioni che indicano se l'appalto e connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
17. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
18. Data d'invio dell'avviso.
19. Altre eventuali informazioni.
E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all articolo 127, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.
4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
5. Scadenze per contattare la stazione appaltante, in vista della partecipazione.
6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
F INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all articolo 127, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,
2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
G INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all articolo 127, comma 3)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
4. Numero di offerte ricevute.
5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Altre eventuali informazioni.
PARTE II
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI, NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA NEI SETTORI SPECIALI
(articoli 153, comma 1, lettera a), 161, commi 1 e 2, 162, comma 1, 163, commi 1, 2 e 4 e 164, comma 1)
SEZIONE A Informazioni che devono figurare in ogni caso
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantita o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entita delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente.
5. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE B Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 161, comma 2, lettere b) e c))
6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante o all ente concedente il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
7. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all'articolo 159, commi 3 e 4, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
8. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
10. Natura e quantita dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o piu accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilita .
11. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
17. Indicare:
a) data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b) tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
19. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e richiesta/accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) si fara ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara accettato il pagamento elettronico.
20. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
21. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 161, comma 2, lettera b), o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
SEZIONE C Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 161, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente (URL).
5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel sito Internet della stazione appaltante o dell ente concedente dell'avviso di pre-informazione.
SEZIONE D Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure aperte (di cui all'articolo 155, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita .
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entita delle prestazioni, nonche le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita , per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e suddiviso in piu lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
11. Indicare:
a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Indicare:
a) eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovra soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente e vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
19. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel profilo di committente cui si riferisce l'appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE E Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure ristrette (di cui all'articolo 156, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita .
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entita delle prestazioni, nonche le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita , per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e suddiviso in piu lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. Indicare:
a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
16. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel profilo di committente cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
20. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell ente concedente.
21. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE F Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure negoziate (di cui all'articolo 157, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita .
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entita delle prestazioni, nonche le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita , per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e suddiviso in piu lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. Indicare:
a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
13. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gia selezionati dall'ente aggiudicatore.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel profilo di committente cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE G Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all articolo 163, comma 2)
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
4. Indicazione succinta del tipo e della quantita di prodotti, lavori o servizi forniti.
5. Indicare:
a) forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);
b) date e riferimenti della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 158.
6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;
b) numero di offerte ricevute dall'estero;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
Nel caso di piu aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunita effettuati in virtu dell'articolo 158, lettera h).
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario e una PMI;
b) informazioni che specificano se l'appalto e stato aggiudicato a un consorzio.
11. Indicare, eventualmente, se l'appalto e stato o puo essere subappaltato.
12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta piu elevata e di quella piu bassa di cui si e tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
13. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
14. Informazioni facoltative:
a) valore e percentuale dell'appalto che e stata o puo essere subappaltata a terzi;
b) criteri di aggiudicazione dell'appalto.
II. Informazioni non destinate a essere pubblicate
15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto e stato suddiviso tra piu fornitori).
16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
18. Criteri di attribuzione utilizzati.
19. Indicare se l'appalto e stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante.
20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse.
21. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell ente concedente.
SEZIONE H Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 162, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica e voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sara sufficiente.
6. Periodo di validita del sistema di qualificazione e formalita da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che l'avviso e utilizzato come mezzo di indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo e diverso da quello di cui al punto 1).
9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
10. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e richiesta/accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) si fara ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara accettato il pagamento elettronico.
12. Altre eventuali informazioni.
PARTE III
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 127, comma 4)
I. Bando o avviso di gara
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantita o valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.
5. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.
7. Scadenze per contattare l ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
8. Altre eventuali informazioni.
II. Avviso periodico indicativo
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all ente aggiudicatore il loro interesse per l appalto o gli appalti, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
5. Periodo di validita del sistema di qualificazione e formalita da espletare per il suo rinnovo.
IV. Avviso di aggiudicazione
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicazione succinta del tipo e della quantita dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.
4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
7. Altre eventuali informazioni.
(articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 1 (Definizione)
1. Si definisce accordo di collaborazione l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalita e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.
Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione e un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo e aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformita con le disposizioni del comma 3.
2. Sono parti dell'accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del codice;
b) l'appaltatore;
c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, puo altresi invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonche le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attivita e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attivita svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.
4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticita della fase di esecuzione, nonche a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:
a) il direttore strategico, che e un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacita organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.
Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:
a) l'oggetto, le attivita finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
b) le modalita di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilita per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attivita e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
e) le eventuali premialita relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operativita ;
f) le funzioni e le attivita delle parti e dei soggetti della collaborazione;
g) le ipotesi e modalita di scioglimento dell'accordo.
2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.
3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attivita , i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalita di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonche ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.
4. Gli obiettivi collaterali individuano le attivita e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.
5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalita di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialita .
6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticita che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.
7. L'accordo di collaborazione puo prevedere meccanismi di premialita , connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.
8. Le premialita possono consistere:
a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;
b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice.
9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.
Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)
1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non e possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.
2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.
(Articolo 84, comma 1)
1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi:
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all articolo 23 del codice, e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 81 e 161, comma 1, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito istituzionale come specificato al punto 2, lettera b);
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o all ente concedente la pubblicazione di cui all'articolo 84 del codice.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:
a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito istituzionale;
b) il sito istituzionale puo contenere: avvisi di pre-informazione di cui all articolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale puo includere altresi avvisi di pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del codice.
3. Formato e modalita di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:
il formato e le modalita stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: http://simap.eu.int.
(Articolo 87, comma 3)
I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformita quale mezzo di prova di conformita dell offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all esecuzione dell appalto.
Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformita equivalenti. A tal fine, per organismo di valutazione della conformita si intende un organismo che effettua attivita di valutazione della conformita , comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.
Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purche il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purche questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni e finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
II. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).
La cabina di regia di cui all articolo 221 del codice cura l aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.
III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sara impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.
I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:
1) costi relativi all acquisizione;
2) costi connessi all utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
5) costi imputati a esternalita ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonche altri costi legati all attenuazione dei cambiamenti climatici.
Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalita ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non e stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea e tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.
Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita e stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune e applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita e previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilita a basse emissioni.
(Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)
PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice
1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:
a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove e possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo o piattaforma per l'inizio della fase della consultazione, nonche la lingua o le lingue utilizzate;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato conformemente agli articoli 91, 102 del codice e all allegato II.8 al codice;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensi nell'invito a presentare un'offerta.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:
a) natura e quantita , comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu d'una fra queste forme;
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.
PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 165 del codice
1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai sensi dell'articolo 165 del codice deve contenere almeno:
a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensi nell'invito a presentare un'offerta;
b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonche la lingua o le lingue utilizzate;
c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza, l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.
L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantita , comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) l'indirizzo della stazione appaltante o dell ente concedente;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu d'una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.
(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)
Articolo 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. In relazione agli articoli
94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarita
contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso
gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici.
Articolo 2.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 3.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita e rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Articolo 4.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse e intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
(Articolo 100, comma 3)
I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:
- per il Belgio, Registre du Commerce / Handelsregister e, per gli appalti di servizi, Ordres professionels/Beroepsorden ,
- per la Bulgaria, Търговски регистър ,
- per la Repubblica ceca, obchodn rejstř k ,
- per la Danimarca, Erhvervsstyrelsen ,
- per la Germania, Handelsregister , Handwerksrolle , e, per gli appalti di servizi Vereinsregister ; Partnerschaftsregister e Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der L nder ,
- per l'Estonia, Registrite ja Infos steemide Keskus ,
- per l'Irlanda, un operatore economico puo essere invitato a produrre un certificato del Registrar of Companies o del Registrar of Friendly Societies o, in mancanza, un attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui e stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per la Grecia, Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ del ministero dell ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) per gli appalti di lavori; Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο e Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi puo essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l esercizio dell attivita professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all allegato I, il registro professionale Μητρώο Μελετητών nonche Μητρώο Γραφείων Μελετών ,
- per la Spagna, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, Registro Mercantil o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, Registre du commerce e des societes e Repertoire des metiers ,
- per la Croatia, Sudski registar e Obrtni registrar o, per determinate attivita , un certificato attestante che l'interessato e autorizzato a esercitare l'attivita commerciale o la professione in questione,
- per l'Italia, Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ; per appalti di forniture e di servizi, anche il Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o, oltre ai registri gia menzionati, il Consiglio nazionale degli ordini professionali per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l' Albo nazionale dei gestori ambientali oltre ai registri gia menzionati,
- per Cipro, l'imprenditore puo essere invitato a presentare un certificato del Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) , conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi puo essere invitato a presentare un certificato del Registrar of Companies e Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui e stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,
- per la Lettonia, Uzņēmumu reģistrs ( Registro delle imprese ),
- per la Lituania, Juridinių asmenų registras ,
- per il Lussemburgo, Registre aux firmes e R le de la chambre des metiers ,
- per l'Ungheria, Ce gnyilv ntart s , egye ni v llalkoz k jegyzői nyilv ntart sa , e, per appalti di servizi, taluni szakmai kamar k nyilv ntart sa o, nel caso di alcune attivita , un certificato attestante che l'interessato e autorizzato a esercitare l'attivita commerciale o la professione in questione,
- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo numru ta registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta kummerc , e, in caso di partenariati o societa , il relativo numero di registrazione rilasciato dall autorita maltese dei servizi finanziari,
- per i Paesi Bassi, Handelsregister ,
- per l'Austria, Firmenbuch , Gewerberegister , Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern ,
- per la Polonia, Krajowy Rejestr Sądowy ,
- per il Portogallo, Instituto da Constru o e do Imobili rio (INCI) per appalti di lavori; Registro Nacional das Pessoas Colectivas , per appalti di forniture e di servizi,
- per la Romania, Registrul Comerțului ,
- per la Slovenia, Sodni register e obrtni register ,
- per la Slovacchia, Obchodn register ,
- per la Finlandia, Kaupparekisteri / Handelregistret ,
- per la Svezia, aktiebolags-, handels eller f reningsregistren .
(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)
PARTE I
Disposizioni generali
Articolo 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice.
2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita , procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonche dalla Parte III del presente allegato.
Articolo 2.
Categorie e classifiche.
1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
a) I: fino a euro 258.000;
b) II: fino a euro 516.000;
c) III: fino a euro 1.033.000;
d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
e) IV: fino a euro 2.582.000;
f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;
h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
l) VIII: oltre euro 15.494.000.
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito e comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed e soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Articolo 3.
Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.
1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non e condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E fatto salvo quanto previsto dall articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 4.
Sistema di qualita aziendale.
1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualita aziendale e riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualita aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e attestato dalle SOA.
4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione e inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.
5. La regolarita dei certificati di qualita deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all International Accreditation Forum (IAF).
PARTE II
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 5.
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.
1. Le societa organismi di attestazione sono costituite nella forma delle societa per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione organismi di attestazione . Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell Unione europea che attribuisca all attestazione che essi adottano la capacita di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all esecutore di lavori pubblici.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societa di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonche sulla loro capacita operativa ed economico-finanziaria. E fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa collegate o di societa in virtu di rapporti contrattuali.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Non possono svolgere attivita di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilita morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui all articolo 18, non veritiera.
Articolo 6.
Controlli sulle SOA.
1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'ANAC puo richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 5, comma 6.
Articolo 7.
Partecipazioni azionarie.
1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonche le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria e ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell ANAC. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimita dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta e necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite societa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societa fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo vietare il trasferimento della partecipazione quando essa puo influire sulla correttezza della gestione della SOA o puo compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che l ANAC adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.
5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, e comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni.
6. L'ANAC puo negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorche il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.
Articolo 8.
Requisiti tecnici delle SOA.
1. L'organico minimo delle SOA e costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilita direttiva, nell'attivita di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualita , avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacita economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attivita di certificazione della qualita ; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
2. Il personale delle SOA nonche i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonche i soggetti che svolgono attivita in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 6.
3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa e dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'ANAC.
4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'ANAC.
5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all ANAC.
Articolo 9.
Rilascio della autorizzazione.
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo e subordinato alla autorizzazione dell'ANAC.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'ANAC, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita conseguenti all'attivita svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'ANAC ai fini istruttori puo chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
Articolo 10.
Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.
1. L'ANAC iscrive in apposito elenco le societa autorizzate a svolgere l'attivita di attestazione e ne assicura la pubblicita .
2. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l ANAC.
Articolo 11.
Attivita di qualificazione e organizzazione delle SOA Tariffe.
1. Nello svolgimento della propria attivita le SOA devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicita e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui all articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonche il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).
2. Nello svolgimento della propria attivita di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonche le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Per l'espletamento delle loro attivita istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attivita espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche tutte le attivita integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita e ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita e ridotto del 20 per cento.
5. Gli importi determinati ai
sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa.
Non puo essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore
del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto
contrario e nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del
rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non
superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata
disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente
bancario (RID SEPA) per l'intero corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche il relativo esito.
Vigilanza dell'ANAC.
1. L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilita di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;
d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;
e) svolgano la propria attivita conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
3. L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonche il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.
4. L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.
5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.
Sanzioni nei confronti delle SOA.
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall'ANAC stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;
d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell ANAC.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
b) svolgimento dell'attivita della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);
c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 1;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;
e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;
g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall ANAC ai sensi dell articolo 222, comma 10, del codice.
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di piu violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di piu violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino a un anno, in caso di piu violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.
4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonche nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
5. E disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;
b) mancato inizio dell'attivita sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
c) interruzione dell'attivita per piu di centottanta giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all articolo 23, commi 1 e 2.
6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, e iniziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.
7. L'ANAC puo disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell attivita di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.
9. La SOA e tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell attivita , alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attivita , le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attivita di attestazione, la possibilita di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.
10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
Articolo 14.
Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione.
1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'ANAC provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui a essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza dell'attestazione.
3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalita previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall articolo 18.
6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonche delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
Articolo 15.
Attivita delle SOA.
1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all articolo 18.
2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.
3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonche la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'operatore economico.
4. Qualora l'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
PARTE III
Requisiti per la qualificazione
Articolo 16.
Domanda di qualificazione.
1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresi possedere la certificazione del sistema di qualita di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.
2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attivita riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione e pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche dei requisiti di capacita strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivita di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione puo essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonche a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario puo avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
10. Nel caso
di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, Nei casi di cui al comma 9, il soggetto richiedente l'attestazione
presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale
competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.
Articolo 17.
Verifica triennale.
1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validita dell'attestazione, lo stesso non puo partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita di attestazione, l'operatore economico puo sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura puo essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalita di cui al comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.
5. I
requisiti di capacita strutturale necessari alla verifica triennale sono
quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a)
e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
5. I requisiti di capacita strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
6. La verifica di congruita tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, e effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari e ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalita telematiche stabilite nei provvedimenti dell ANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
Articolo 18.
Requisiti degli operatori economici.
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
2. L'ANAC col provvedimento di cui all articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio e fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico.
3. Le SOA nell'espletamento della propria attivita richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche il documento unico di regolarita contributiva.
4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita della documentazione sia rilevata in corso di validita dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e cancellata e perde comunque efficacia.
5. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) l idoneita professionale attestata ai sensi dell articolo 100 del codice;
b) l adeguata capacita economica e finanziaria;
c) l adeguata idoneita tecnica e organizzativa.
d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
e) adeguato organico medio annuo.
6. La adeguata capacita economica e finanziaria e dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
7. La cifra di affari in lavori relativa all'attivita diretta e comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa di capitale con i bilanci riclassificati in conformita delle direttive europee e con le relative note di deposito.
8. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita indiretta e attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle societa fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita indiretta e comprovata con i bilanci riclassificati in conformita delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
9. La adeguata idoneita tecnica e dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo e determinato secondo quanto previsto dall'articolo 20;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.
10. L'esecuzione dei lavori e documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonche secondo quanto previsto dall'articolo 24.
11. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, e necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneita tecnica e altresi dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui e prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta laureati, e stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.
12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta della sua durata. L'ammortamento figurativo e calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
13. L'ammortamento e comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonche con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonche con il libro dei cespiti.
14. L'adeguato organico medio annuo e dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l 80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
15. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, e documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformita delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa di cui al comma 8.
17. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
18. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolta puo essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero gia qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e stato responsabile. La valutazione dei lavori e effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non puo dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa e figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cosi figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruita della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
a) categoria OS 3: 40 per cento;
b) categoria OS 28: 70 per cento;
c) categoria OS 30: 70 per cento.
21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, cosi individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
a) categoria OS 3: 10 per cento;
b) categoria OS 28: 25 per cento;
c) categoria OS 30: 25 per cento.
22. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
23. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita della documentazione sia rilevata in corso di validita dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da comunicazione all ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e cancellata e perde comunque efficacia.
24. Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai e incrementato di una unita rispetto alla precedente; dalla VI classifica e incrementato di due unita rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.
25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresi dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
Articolo 19.
Incremento convenzionale premiante.
1. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualita di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi cosi figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b);
b) indice di liquidita , costituito dal rapporto tra la somma delle liquidita e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a zero virgola cinque; le liquidita comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c) indice di economicita , costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.
2. Per le ditte individuali e le societa di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
3. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualita di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), nonche i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziche l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cosi figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18.
4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10.
Articolo 20.
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti.
1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonche gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
Articolo 21.
Determinazione del periodo di attivita documentabile e dei relativi importi e certificati.
1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall articolo 100, comma 7, del codice.
2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
3. L'importo dei lavori e costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.
4. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all ANAC con le modalita stabilite nei provvedimenti della stessa Autorita .
6. Le SOA trasmettono all ANAC, secondo le modalita stabilite dalla stessa Autorita , entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.
7. Le SOA, qualora nella attivita di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non e utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non e altresi utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Articolo 22.
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.
1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.
2. La certificazione e rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dell ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed e soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L ufficio consolare di prima categoria, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che provvede a inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalita stabilite dall'ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta nel medesimo Paese, puo fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 23.
Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice puo utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria puo utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle
categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera
di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero
importo in ciascuna delle categorie scorporabili , al fine di determinare la cifra di affari complessiva.
2. La SOA, nella attivita di attestazione, e tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione e richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all ANAC con le modalita stabilite nei provvedimenti della stessa Autorita .
Articolo 24.
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, e effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonche con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo e valutato nella misura del 100 per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, cosi come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
a) permesso di costruire
ovvero segnalazione certificata di inizio attivita , relativi all'opera
realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del
progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonche delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresi presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione e rilasciata direttamente dal direttore lavori.
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalita previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo. A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile puo utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.
Articolo 25.
Direzione tecnica.
1. La direzione tecnica e l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da piu soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
2-bis. I soggetti che alla data del 1 luglio 2023 ricoprivano l incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validita possono continuare a svolgere tali funzioni.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicita di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, e collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneita .
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
Articolo 26.
Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l'impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.
3. Per le finalita di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.
5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:
a) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, in proprio;
b) i requisiti di cui all'articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.
6. L'impresa ausiliata e sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'ANAC che richiama espressamente l'avvalimento.
Articolo 27.
Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.
1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.
2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
Articolo 28.
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Nel caso di operatori economici gia in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non e richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalita di cui all articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 29.
Decadenza dell'attestazione di qualificazione.
1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell'articolo 26 del presente allegato, l ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.
PARTE IV
Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 30.
Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.
1. Il concorrente singolo puo partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.
4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.
5. I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
Articolo 31.
Societa tra concorrenti riuniti o consorziati.
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La societa subentra, senza che cio costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della societa nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La societa costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa puo essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.
Articolo 32.
Consorzi stabili.
1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio costituisca subappalto, ferma la responsabilita solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
Articolo 33.
Requisiti del concessionario.
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attivita svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario puo incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), puo essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.
PARTE V
Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Articolo 34.
Requisiti dei professionisti singoli o associati.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonche iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Articolo 35.
Requisiti delle societa di professionisti.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche di controllo della qualita e in particolare:
1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresi , l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita .
2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarita contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attivita professionali prestate dalle societa di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Articolo 36.
Requisiti delle societa di ingegneria.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita prevalente svolta dalla societa ;
b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonche iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La societa delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima societa e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilita civile del direttore tecnico o del delegato con la societa di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico e formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societa per la definizione degli indirizzi relativi all'attivita di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonche in materia di svolgimento di studi di fattibilita , ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le societa di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche di controllo della qualita e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
6. L'organigramma riporta, altresi , l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita . Se la societa svolge anche attivita diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacita professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
7. Si applica il comma 2 dell articolo 35.
Articolo 37.
Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria di cui all articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all architettura e all ingegneria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche di controllo della qualita con l indicazione delle specifiche competenze e responsabilita , includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
1) legale rappresentante;
2) amministratori;
3) soci, soci fondatori, associati;
4) dipendenti;
5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall ultima dichiarazione IVA;
b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
b) abilitazione all esercizio della professione da almeno dieci anni nonche iscrizione, al momento dell assunzione dell incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilita solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarita rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attivita professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo e versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Articolo 38.
Requisiti dei consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria e dei GEIE.
1. Per i consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2. I consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Articolo 39.
Requisiti dei raggruppamenti temporanei.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento puo essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle societa di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:
a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
b) il giovane professionista presente nel raggruppamento puo rivestire una delle qualifiche indicate all articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l iscrizione al relativo albo professionale;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento puo avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e stabilito.
Articolo 40.
Verifica dei requisiti e delle capacita .
1. Ai sensi dell articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all articolo 66 del codice alle procedure per l affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell operatore economico di cui all articolo 24 del codice.
1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico- finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacita tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.
PARTE VI
Qualificazione dei contraenti generali
Articolo 41.
Domanda di qualificazione a contraente generale.
1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, e istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacita economica e finanziaria, all'adeguata idoneita tecnica e organizzativa, nonche all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. Le attivita del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.
3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilita i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla e stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, e verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione all'operatore economico, ai fini dell'integrazione.
5. La attestazione e rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.
6. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.
Articolo 42.
Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui all articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessita , ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.
2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di contraente generale da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.
3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, e comunicato all'impresa interessata e all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altresi dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validita . L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validita ove l'operatore economico cui e stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'operatore economico interessato, all'ANAC, e assicura, altresi , che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.
5. Nel caso l'operatore economico gia qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo puo presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.
5. Nei casi di cessazione automatica della validita dell'attestazione, l'operatore economico interessato puo attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.
6. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicita sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all ANAC per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.
Articolo 43.
Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validita della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalita di cui all'articolo 41.
2. Il procedimento di rinnovo della attestazione e svolto secondo le modalita di cui all'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.
Articolo 44.
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.
1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita al testo originale in lingua madre.
2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita al testo originale in lingua madre.
Articolo 45.
Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.
2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell articolo 42, comma 1, puo essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata e sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.
Articolo 46.
Monitoraggio e sperimentazione
1. Per le finalita di cui all articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e avviata una attivita di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti per cui e possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonche a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.
TABELLA A
CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
PREMESSE
Ai fini delle seguenti declaratorie per opera o per intervento si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo OG , e conseguita dimostrando capacita di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attivita di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacita operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attivita lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attivita non ricomprese nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo OS , e conseguita dimostrando capacita di eseguire in proprio l'attivita di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalita . La qualificazione presuppone effettiva capacita operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1: Edifici civili e industriali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonche qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita .
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilita su gomma , ferro e aerea , qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonche di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende, in via esemplificativa, le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili e i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali e artificiali, nonche i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilita su gomma e su ferro , qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonche di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende, in via esemplificativa, gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonche delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il servizio idrico integrato ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza a un normale funzionamento.
Comprende, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilita su acqua ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende, in via esemplificativa, i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonche i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonche per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonche di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende, in via esemplificativa, i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonche di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.
Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade e aree di parcheggio.
OG 11: Impianti tecnologici
Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, commi 20 e 21, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende, in via esemplificativa, le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonche gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilita fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attivita botaniche e zoologiche.
Comprende, in via esemplificativa, i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione e il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: Lavori in terra
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
S 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonche la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.
OS 8: Opere di impermeabilizzazione
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonche la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali, in via esemplificativa, i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento e alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento e alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
Riguarda la produzione in stabilimento industriale e il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua e il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
OS 17: Linee telefoniche e impianti di telefonia
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne e impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di strutture in acciaio.
OS 18-B: Componenti per facciate continue
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20-A: Rilevamenti topografici
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 20-B: Indagini geognostiche
Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.
OS 21: Opere strutturali speciali
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende, in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilita dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione e il consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: Demolizione di opere
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della citta nonche la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende, in via esemplificativa, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonche degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilita sospesa
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali e il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali, per esempio, le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonche rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
OS 35: Interventi a basso impatto ambientale
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende, in via esemplificativa, le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonche l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.
TABELLA B
CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA DI QUALIFICAZIONE
PARTE I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA
1. CB - Corrispettivo Base
Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attivita di attestazione e determinato in euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.
2. CR - Corrispettivo Revisione
Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attivita di revisione triennale e determinato con la seguente formula:
P = CB *3/5
dove:
CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validita comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.
3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria
Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:
P = CBna-CBva
dove:
CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione
CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione
4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica
Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovra essere equivalente a un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:
P = CB*1/3
dove:
CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.
5. Nulla e dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui all articolo 65, comma 2, lettera d), del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato e stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.
PARTE II - ONERI PER LE ATTIVITA DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE
Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attivita di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N
N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.
Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attivita di qualificazione a contraente generale.
Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui numero e reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nella causale del versamento occorre specificare:
- il riferimento alla qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 204 del codice dei contratti pubblici , e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo e reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
TABELLA C
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE
L'incremento percentuale e dato da:
C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per p ≥ 0,225 si assume p = 0,225;
r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per r ≥ 0,15 si assume r = 0,15;
a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 18, comma 11, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per a ≥ 0,03 si assume a = 0,03;
q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualita aziendale;
q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualita aziendale.
(Articolo 106, comma 8)
NORMA |
Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO |
Ultima versione |
Tipologia |
Azione |
SA 8000 |
Certificazione social accountability 8000 |
2014 |
Processo |
gia presenti |
UNI CEI EN ISO 50001 |
Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso |
2018 |
Processo |
gia presenti |
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022 |
Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione. |
2022 |
Processo |
gia presenti |
UNI EN ISO 14001 |
Sistemi di gestione ambientale |
2015 |
Processo |
gia presenti |
UNI EN ISO 9001 |
Sistemi di gestione per la qualita |
2015 |
Processo |
gia presenti |
UNI ISO 45001 |
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro |
2018 |
Processo |
gia presenti |
UNI/PdR 125 |
Certificazione del sistema di gestione per la parita di genere all'interno delle organizzazioni |
2022 |
Processo |
gia presenti |
Ecolabel |
Marchio di qualita ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 |
2009 |
Prodotto |
gia presenti |
EMAS |
Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 |
2009 |
Prodotto |
gia presenti |
UNI CEI 11352 |
Requisiti per Societa che forniscono servizi energetici (ESCo) |
2014 |
Prodotto |
gia presenti |
UNI EN ISO 14064-1 |
Gas a effetto serra |
2019 |
Prodotto |
gia presenti |
UNI EN ISO/TS 14067 |
Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint) |
2018 |
Prodotto |
gia presenti |
|
Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali gia censite dalla normativa esistente |
|
|
gia presenti |
|
Rating di legalita |
|
|
gia presenti |
|
Rating di impresa |
|
|
gia presenti |
|
Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
|
|
gia presenti |
ISO/IEC 27035-1 |
Security techniques - Information security incident management |
2016 |
Processo |
da introdurre |
ISO/IEC 27701 |
Security techniques - Extension to IS0/IEC 27001 and IS0/IEC 27002 for privacy information management |
2019 |
Processo |
da introdurre |
UNI ISO 37301 |
Sistemi di gestione per la compliance |
2021 |
Processo |
da introdurre |
D.M. 2020/188 |
D.M. 2020/188 - Certificazione secondo il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188, recante Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
2020 |
Processo |
da introdurre |
ISO 28000 |
Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura |
2022 |
Processo |
da introdurre |
ISO 55001 |
Asset management - Management systems - Requirements |
2015 |
Processo |
da introdurre |
UNI CEI ISO/IEC20000-1 |
Sistemi di gestione servizi informatici |
2020 |
Processo |
da introdurre |
ISO/IEC 27018 |
Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei cloud pubblici che agiscono come processori PII |
2020 |
Processo |
da introdurre |
ISO/IEC 27017 |
Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 per i servizi cloud |
2021 |
Processo |
da introdurre |
UNI CEI EN ISO 13485:2016 |
Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualita - Requisiti per scopi regolamentari |
2022 |
Processo |
da introdurre |
UNI EN 9100 |
Sistemi di gestione per la qualita - Requisiti per le organizzazioni dell aeronautica, dello spazio e della difesa |
2018 |
Processo |
da introdurre |
UNI EN 9110 |
Sistemi di gestione per la qualita - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica |
2018 |
Processo |
da introdurre |
UNI EN 9120 |
Sistemi di gestione per la qualita - Requisiti per i distributori nell aeronautica, nello spazio e nella difesa |
2018 |
Processo |
da introdurre |
UNI EN ISO 22000 |
Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare |
2018 |
Processo |
da introdurre |
UNI EN ISO 22301 |
Certificazione di sistemi di gestione della business continuity |
2019 |
Processo |
da introdurre |
UNI ISO 20121 |
Certificazione di sistemi di gestione sostenibile degli eventi |
2013 |
Processo |
da introdurre |
UNI ISO 37001 |
Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione |
2016 |
Processo |
da introdurre |
UNI ISO 39001 |
UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale |
2016 |
Processo |
da introdurre |
UNI 11871 |
Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio |
2022 |
Processo |
da introdurre |
UNI/PdR 74 |
Sistema di Gestione BIM |
2019 |
Processo |
da introdurre |
UNI ISO 21001 |
Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione |
2019 |
Processo |
da introdurre |
Contenuto di riciclato |
Contenuto di riciclato - ReMade in Italy |
2020 |
Processo |
da introdurre |
UNI EN ISO 18295-1 e UNI EN ISO 18295-2 |
Call Center - Requisiti per Centri di Contatto Clienti o utilizzatori servizi di CCC |
2017 |
Prodotto |
da introdurre |
UNI/PdR 43-2 |
GDPR- Requisiti per la protezione dei dati personali in ambito ICT Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) |
2018 |
Prodotto |
da introdurre |
UNI/PdR 88 |
Verifica del contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto |
2020 |
Prodotto |
da introdurre |
(Articolo 114, comma 5)
CAPO I
DELL ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI
Sezione I
Direzione dei lavori
Articolo 1.
Attivita e compiti del direttore dei lavori.
1. Nell esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell esclusivo interesse all efficiente e sollecita esecuzione dell intervento. Nell esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
a) rilasciare, prima dell avvio della procedura di scelta del contraente, un attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) rilasciare, prima dell avvio della procedura di scelta del contraente, un attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all approvazione del medesimo progetto;
c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell articolo 3;
d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell articolo 4;
e) impartire all esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalita perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilita o contabilita semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
h) verificare periodicamente il possesso e la regolarita , da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalita di gestione informativa digitale delle costruzioni;
l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo avvalersi di modalita di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
m) verificare, anche con l ausilio dell ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche dei subcontraenti, accertando l effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l eventuale inosservanza da parte di quest ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica prevista in caso di ricorso all istituto dell avvalimento da parte dell esecutore;
o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attivita le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta e redigere processo verbale alla presenza dell esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l eventuale indennizzo al quale puo avere diritto quest ultimo;
q) fornire al RUP l ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilita di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
r) determinare in contraddittorio con l esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
s) rilasciare gli stati d avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
t) procedere, in contraddittorio con l esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l assegnazione di un termine perentorio per l esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull uso e la funzionalita delle opere;
u) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell esecuzione dei lavori sino al collaudo;
v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d appalto;
z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all organo di collaudo, assistendo quest ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all articolo 43 del codice e all allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all informatizzazione della gestione della contabilita dei lavori. Il direttore dei lavori puo , altresi , utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.
3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all esecuzione dell opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonche a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita , le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.
Articolo 2.
Ufficio di direzione dei lavori.
1. In relazione alla complessita dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante puo istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o piu direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.
2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.
3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonche durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all allegato I.9 al codice, all interno dell ufficio di direzione dei lavori e nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo puo essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo gia incaricato, se in possesso di adeguate competenze.
Sezione II
Esecuzione in senso stretto
Articolo 3.
Consegna dei lavori.
1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non e richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonche delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell istanza di recesso l esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l istanza dell esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal comma 14.
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui e facolta della stessa non accogliere l istanza di recesso dell esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l obbligo di informare l ANAC.
8. Il direttore dei lavori e responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d opera per l esecuzione dei lavori dell esecutore, nonche dell ubicazione e della capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l area su cui devono eseguirsi i lavori e libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale e tale da non impedire l avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, l esecutore e tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge e quella dell ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d urgenza, il verbale di consegna indica, altresi , le lavorazioni che l esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo e valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell incarico a soggetto esterno, all atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell istanza di recesso dell esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull importo netto dell appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese, nell importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto e acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l istanza dell esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all interesse legale calcolato sull importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, e inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita .
15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell esecuzione dell appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d opera e di quant altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora l esecutore sostituito nell esecuzione dell appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Articolo 4.
Accettazione dei materiali.
1. Il
direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non
risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell Unione europea,
alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con
obbligo per l esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell esecutore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d ufficio. I materiali e i componenti sono messi in
opera solo dopo l accettazione del direttore dei lavori. L accettazione
definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in
opera. Anche dopo l accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte dell esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della
stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l impiego da parte
dell esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell esecuzione di una lavorazione piu accurata. Quando si
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e
all allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo avvalersi di strumenti
informatici di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili
con i modelli informativi Quando si
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e
all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo avvalersi di strumenti
digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con
gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione
dati.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest ultimo ne accerti l esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
3. Il direttore dei lavori o l organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d appalto finalizzate a stabilire l idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell esecutore.
4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
5. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Articolo 5.
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.
1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonche le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
2. Con riferimento ai casi indicati dall articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell invarianza del quadro economico.
4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest ultimo fornisce all esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell esecutore stesso.
6. Nel caso di cui all articolo 120, comma 9, del codice, l esecutore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva e accompagnata da un atto di sottomissione che l esecutore e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell importo del contratto, deve comunicarlo all esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l importo dell appalto e formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonche dell ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all articolo 41 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l esecutore, e approvati dal RUP.
8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli l esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita ; ove l esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonche singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto ne le categorie di lavori.
11. La
stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui
all articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal
loro perfezionamento. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali
comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore,
l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
11. L'Autorita pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall articolo 28 del Codice.
12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
Articolo 6.
Cessioni di crediti.
1. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita , le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione. {termine ridotto da 45 a 30 giorni ad opera dell art. 40 comma 1 del DL 19/2024 vigente dal 2/3/2024 e confermato in sede di conversione}
3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Articolo 7.
Riserve.
1. In linea di principio, l iscrizione delle riserve e finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilita , delle eventuali pretese economiche avanzate dall appaltatore e l adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.
Non costituiscono riserve:
a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all oggetto dell appalto o al contenuto del registro di contabilita ;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validita del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest ultima riferibili;
f) il ritardo nell esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell appalto idoneo a riceverle, successivo all insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonche all atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita :
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell esecuzione, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell appalto;
c) le contestazioni relative all esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale d appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita dell appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell appalto.
3. L esecutore, all atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha l onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
4. Se l esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita , il conto finale si intende come definitivamente accettato.
Articolo 8.
Sospensione dei lavori.
1. Nei casi di cui all articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Il risarcimento dovuto all esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell articolo 121 del codice e quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all importo contrattuale l utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al RUP affinche quest ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perche provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all atto della ripresa dei lavori, qualora l esecutore intenda far valere l illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Il direttore dei lavori e responsabile nei confronti della stazione appaltante di un eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall articolo 121 del codice.
Articolo 9.
Gestione dei sinistri.
1. Nel caso in cui nel corso dell esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta , il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all ambiente, alle persone e alle cose nell esecuzione dell appalto;
b) l onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell evento, a pena di decadenza dal diritto all indennizzo. Al fine di determinare l eventuale indennizzo al quale puo avere diritto l esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell appaltatore;
d) l osservanza o meno delle regole dell arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.
Articolo 10.
Risoluzione.
1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore.
2. Il direttore dei lavori formula, altresi , la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Il direttore dei lavori fornisce altresi indicazione al RUP per l irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell articolo 122, comma 4, del codice.
6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui e accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonche nelle eventuali perizie di variante ed e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche nelle eventuali perizie di variante.
Articolo 11.
Recesso.
1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell applicazione dell articolo 123, comma 1, del codice e calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell articolo 123 del codice, sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.
3. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.
Articolo 12.
Documenti contabili.
1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l ordine, il modo e l attivita con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l attrezzatura tecnica impiegata per l esecuzione dei lavori;
4) l elenco delle provviste fornite dall esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonche quant altro interessi l andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori e tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonche le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite e effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita e indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita e il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purche le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro e sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita , e rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato nel registro di contabilita ;
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita , il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
2. Puo essere anche previsto un sommario del registro di contabilita che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita .
3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonche tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonche una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita ;
n) tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i lavori ed e effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
8. I lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
9. Quando si utilizzano i
metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e
all allegato I.9 al codice, i documenti
contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i modelli con i dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi
aggiornati durante il corso dell esecuzione dei lavori.
10. La
contabilita dei lavori e effettuata mediante l utilizzo di strumenti
elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono
essere in grado di garantire l autenticita , la sicurezza dei dati inseriti e
la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori
e affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l idoneita e la conformita
alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. Il mancato utilizzo di
programmi di contabilita computerizzata deve essere congruamente motivato
dalla stazione appaltante e comunicato all ANAC, e comunque deve essere
limitato al tempo strettamente necessario per l adeguamento della stazione
appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito
registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal
RUP e dall esecutore.
10. La contabilita dei lavori e effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilita digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilita digitale devono essere in grado di garantire l'autenticita , la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori e affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilita digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilita , l'idoneita e la conformita alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.
11. In
caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione
dei libretti delle misure puo essere effettuata anche attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l esecutore. Nei casi
in cui e consentita l utilizzazione di programmi per la contabilita
computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la
compilazione dei libretti delle misure puo essere effettuata sulla base dei
dati rilevati nel verbale, anche se non espressamente richiamato.
11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.
11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e consentita la tenuta di una contabilita semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Sezione III
Collaudo
Articolo 13.
Collaudo tecnico-amministrativo.
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche le eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita , ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.
3. Il certificato di collaudo e sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Articolo 14.
Nomina del collaudatore.
1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.
2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu professionalita diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonche , a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresi designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificita dell opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall articolo 1, comma 1, lettera a), dell allegato I.1 al codice.
4. Il collaudo di lavori di manutenzione puo essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall articolo 1, comma 1, lettera a), dell allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attivita consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.
5. Per i lavori per i quali e necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo puo essere affidato anche il collaudo statico, purche in possesso dei requisiti specifici previsti dall articolo 30, comma 5.
6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell ipotesi di cui all articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificita dell opera o dei lavori;
c) abilitazione all esercizio della professione nonche iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;
2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).
Articolo 15.
Documenti da fornirsi al collaudatore.
1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:
a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonche il provvedimento di approvazione del progetto;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
i) verbali di prova sui materiali, nonche le relative certificazioni di qualita ;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonche l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;
n) relazione del RUP sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell articolo 7;
p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l esecuzione dell opera e corrispondenti a quanto realizzato.
2. E facolta dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
3. Ferma la responsabilita dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.
Articolo 16.
Avviso ai creditori.
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento e stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.
3. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Articolo 17.
Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.
1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all articolo 116, comma 2, del codice.
2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessita delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro e effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.
Articolo 18.
Commissione di collaudo.
1. Quando il collaudo e affidato a una commissione ai sensi dell articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Se vi e dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si da atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Articolo 19.
Procedimento di collaudo.
1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso e dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e posta a carico dell'esecutore.
3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si da atto nel processo verbale.
4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.
5. Della visita di collaudo e redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
c) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonche dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. E inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.
8. Quando per lavori di notevole importanza e fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Articolo 20.
Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.
1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l affidamento dei lavori, le procedure di cui all articolo 50, comma 1, del codice.
4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.
Articolo 21.
Valutazioni dell'organo di collaudo.
1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonche a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:
a) se il lavoro sia collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito o l eventuale debito maturato dall'esecutore.
2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall allegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.
3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
4. In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalita di cui all articolo 25.
6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entita e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non e rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.
7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio cui l'intervento e strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
Articolo 22.
Certificato di collaudo.
1. Effettuate le valutazioni di cui all articolo 21, l organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:
1) il committente e la stazione appaltante;
2) l individuazione dell opera attraverso la descrizione dell oggetto e della tipologia dell intervento;
3) la localita e la provincia interessate;
4) la data e l importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonche quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7) l indicazione dell esecutore;
8) il nominativo del RUP;
9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11) l importo contrattuale;
12) i nominativi dei componenti l organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;
b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1) descrizione generale delle caratteristiche dell area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3) quadro economico progettuale;
4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5) estremi del contratto;
6) consegna e durata dei lavori;
7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo l aggiudicazione dei lavori;
9) perizie di variante;
10) spesa autorizzata;
11) lavori complementari;
12) sospensioni e riprese dei lavori;
13) proroghe;
14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;
16) verbali nuovi prezzi;
17) subappalti;
18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;
20) riserve dell esecutore;
21) danni causati da forza maggiore;
22) infortuni in corso d opera;
23) avviso ai creditori;
24) stati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;
26) andamento dei lavori;
27) data e importi riportati nel conto finale;
28) posizione dell esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;
c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:
1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all esito della stessa;
d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:
1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticita tali da non consentire la piena funzionalita dell opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
3) si certifica l esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilita ;
4) si liquida l importo dovuto all esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore e tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
3. Il collaudo puo avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non e diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Articolo 23.
Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.
1. Il certificato di collaudo provvisorio e trasmesso dall organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l esecutore puo formulare e giustificare, con le modalita e gli effetti di cui all articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Qualora l esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalita di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.
3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.
Articolo 24.
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
1. La stazione appaltante, qualora abbia necessita di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, puo procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonche a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'esecutore.
Articolo 25.
Lavori non collaudabili.
1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
Articolo 26.
Ulteriori provvedimenti amministrativi.
1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.
3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta di procedere a un nuovo collaudo.
5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalita delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.
6. Ai sensi dell articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonche alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).
Articolo 27.
Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonche , sotto le riserve previste dall articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all articolo 117 del codice, con le modalita e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
Articolo 28.
Certificato di regolare esecuzione.
1. Ai sensi dell articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione puo sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facolta per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessita strutturale richiedano piu articolate calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l indicazione dell esecutore;
c) il nominativo del direttore dei lavori;
d) il tempo prescritto per l esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l importo totale ovvero l importo a saldo da pagare all esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione e emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed e immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
4. A seguito dell emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell articolo 27.
5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e determinato secondo quanto previsto dall articolo 29.
Articolo 29.
Compenso spettante ai collaudatori.
1. Per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per l attivita di
collaudo tecnico-amministrativo e determinato ai sensi dell articolo 116,
comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso e
determinato con le modalita stabilite dal codice per i corrispettivi per la
progettazione.
1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attivita di collaudo e determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso e determinato con le modalita stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali e determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.
2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l attivita di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell importo delle eventuali riserve iscritte dall esecutore.
2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non e calcolato interamente per ogni componente ma e aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed e calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
2-ter Il rimborso delle spese puo essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell intervento.
Articolo 29-bis. Compenso della segretaria.
1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, e riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.
Articolo 30.
Collaudo statico.
1. Il collaudo statico e finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.
2. Il collaudo statico e effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
3. Il collaudo statico e , di regola, eseguito in corso d opera, tranne casi particolari nei quali l incarico sia affidato a struttura ultimata.
4. I contenuti, i termini e le modalita di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
5. L affidamento dell incarico di collaudo statico e disciplinato dall articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell affidamento dell incarico di collaudo statico, e richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) abilitazione all esercizio della professione, nonche iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.
6. Nel caso di lavori che richiedono l apporto di piu professionalita , in ragione della particolare tipologia e categoria dell intervento, il collaudo puo essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 116, comma 4, del codice.
7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, e determinato secondo quanto previsto dall articolo 29.
CAPO II
DELL ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 31.
Attivita e compiti del direttore dell esecuzione.
1. L incarico di direttore dell esecuzione del contratto e ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell esclusivo interesse all efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attivita devono essere esercitate mediante l utilizzo di criteri di misurabilita della qualita e devono risultare da apposito processo verbale;
b) coadiuvare le attivita delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
c) dare avvio all esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto e divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti e tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita . Nel verbale di avvio dell esecuzione sono raccolte le contestazioni dell esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell esecuzione ordina l avvio dell esecuzione anticipata o in via d urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l esecutore deve immediatamente eseguire;
d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche dei subcontraenti, accertando l effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l eventuale inosservanza da parte di quest ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
e) valutare la qualita e l adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull andamento delle principali attivita di esecuzione del contratto;
g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalita di consegna;
h) curare la disponibilita della reportistica sulle prestazioni e le attivita svolte dall esecutore;
i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilita del contratto, compilando con precisione e tempestivita i documenti contabili, con i quali si realizza l accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all esecutore, il direttore dell esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l accertamento al RUP, ferma restando la facolta dell esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
n) dopo la comunicazione dell esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all esecutore.
Articolo 32.
Servizi e forniture di particolare importanza.
1. Ai fini dell individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualita o importo delle prestazioni, nei quali e previsto, ai sensi dell articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
2. Sono considerati servizi
di particolare importanza, gli interventi di importo
superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall importo, gli interventi
particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che
richiedono l apporto di una pluralita di competenze, gli interventi
caratterizzati dall utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi
o dalla necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalita e i servizi che, per ragioni concernente l organizzazione interna
alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unita organizzativa
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l affidamento. In
via di prima applicazione sono individuati possono essere considerati di particolare importanza,
indipendentemente dall importo, anche i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilita , revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Ferma
restando l individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di
particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.
3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonche quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.
4. Per l esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante puo nominare, su indicazione del direttore dell esecuzione e sentito il RUP, uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest ultimo.
Articolo 33.
Esclusione dall anticipazione del prezzo.
1. Sono esclusi dall applicazione delle disposizioni di cui all articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo e calcolato sulla base del reale consumo, nonche i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
Articolo 34.
Contestazioni e riserve.
1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l esecutore e tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell articolo 7.
Articolo 35.
Valutazione delle variazioni contrattuali.
1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell esecuzione e l esecutore, e approvati dal RUP.
Articolo 36.
Verifica di conformita .
1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attivita di verifica hanno, altresi , lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, e consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attivita di verifica di conformita secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attivita in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualita , ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4. La verifica di conformita e avviata entro trenta giorni dall ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attivita di verifica di conformita in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all esecuzione del contratto, nonche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attivita di verifica di conformita spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell accordo stipulato con l affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.
6. La verifica di conformita e effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l incarico della verifica di conformita a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformita sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 18 del presente allegato.
7. Salva restando la facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all articolo 116, comma 11, del codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
8. La verifica di conformita di un intervento e conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell ordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all esecutore e al RUP, con l indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformita . Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformita , il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell incarico, ferma restando la responsabilita di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.
9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali e effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformita .
10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformita fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformita e effettuata da soggetto diverso da quest ultimo. Il direttore dell'esecuzione da tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformita , affinche quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.
11. Della verifica di conformita e redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformita ; il giorno della verifica di conformita ; le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformita , le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono effettuate a spese dell esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d ufficio in danno dell esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest ultimo.
13. Il soggetto che procede alla verifica di conformita provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall articolo 29.
Articolo 37.
Certificato di verifica di conformita .
1. Il certificato di verifica di conformita , che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l indicazione dell esecutore;
c) il nominativo del direttore dell esecuzione;
d) il tempo prescritto per l esecuzione delle prestazioni;
e) il tempo impiegato per l effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
g) il verbale del controllo definitivo;
h) l importo totale ovvero l importo a saldo da pagare all esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d ufficio in danno o per altro titolo;
i) la certificazione di verifica di conformita .
2. Resta ferma la responsabilita dell esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita .
3. Il certificato di verifica di conformita e sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita , in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita . Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall esecutore al certificato di conformita . Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.
5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformita emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.
6. A seguito dell emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall esecutore, si procede a norma dell articolo 27.
Articolo 38.
Certificato di regolare esecuzione.
1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 50 del codice, non si avvalga della facolta di conferire l incarico di verifica di conformita , il certificato di verifica di conformita e sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell esecuzione e confermato dal RUP.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l indicazione dell esecutore;
c) il nominativo del direttore dell esecuzione;
d) il tempo prescritto per l esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l importo totale ovvero l importo a saldo da pagare all esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. A seguito dell emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell articolo 27 nonche , ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all articolo 36, comma 7.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell esecuzione, e trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
5. Il compenso spettante al direttore dell esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e determinato secondo i criteri e le modalita previsti dall articolo 29.
Articolo 39.
Norme applicabili.
1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.
(Articolo 116, comma 11)
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:
a) prezzo , la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
b) elementi primari , elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;
c) laboratori , laboratori ufficiali o autorizzati di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 2.
Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche
1. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo di cui al comma 1 e formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:
a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito alla prova relativo all'attivita di direzione e coordinamento tecnico;
b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;
c) costo figurativo (utile lordo e imposte);
d) costi fissi.
3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nella tabella A annessa al presente allegato.
Articolo 3.
Tavolo tecnico
1. E istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici-Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorita di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.
2. Al tavolo tecnico possono essere, altresi , invitati a partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel settore.
3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 e assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al tavolo tecnico e a titolo gratuito, ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennita , emolumento o rimborso comunque denominato.
TABELLA A
I componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo sono:
1) costo primo diretto (CDIR) cosi ripartito:
(a) costo dell'operatore tecnico;
(b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;
(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova;
(d) costo attribuito alla prova relativo all'attivita di direzione e coordinamento tecnico;
2) costo indiretto di produzione (CIND) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti;
3) costo figurativo (U);
4) costi fissi della prova (CF).
Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: applicando alle quantita di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; aggiungendo la percentuale per spese generali ossia dei costi indiretti di produzione; aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore; aggiungendo i costi fissi della prova.
Il costo standard di produzione (CST) e determinato dalla somma dei costi di cui ai punti1) e 2), ossia CST = (CDIR + CIND), tenendo conto che il costo indiretto di produzione e pari a CIND = δ CDIR. Il coefficiente δ = 0,3286 e stato determinato come media dei costi indiretti rispetto ai costi diretti su un campione di laboratori rappresentativo degli operatori del settore.
Per quanto riguarda, invece, il costo figurativo (U) e stato commisurato nel 10 per cento del costo standard come indicatore di settore U = 0,10 CST.
Infine, i costi fissi della prova CF = 2,50 euro sono stati individuati come media dei costi fissi sostenuti dai laboratori, ricavati su un campione rappresentativo degli operatori del settore. Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) e , in generale, determinato dalla seguente espressione:
P= CDIR + CIND + U + CF
dove:
CDIR = (a) + (b) + (c) + (d)
CIND = δ CDIR = 0,3286 CDIR
U = 0,10 (CDIR + CIND)
CF = 2,50
I predetti valori sono tutti espressi in euro.
In definitiva il prezzo (P), espresso in euro, e dato dalla seguente formula: P = (1,46146) CDIR + 2,50.
In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue.
A. Costo operatore tecnico (manodopera)
La manodopera e calcolata per ora o frazione di ora impiegata per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo) moltiplicata per la tariffa oraria dello sperimentatore in base al relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende l'attrezzaggio e il tuning della macchina suddiviso per il numero giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo standard e il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee. Tale manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella produzione della prova rapportando la sua incidenza percentuale col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare. A titolo di esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base delle fatture emesse in un termine di durata significativa. Il costo del personale del termine esaminato e ripartito per il numero delle prove raggruppate omogeneamente.
B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature
L'ammortamento degli immobili e calcolato col metodo dei fitti figurativi del laboratorio se di proprieta e con quello del canone di locazione del relativo contratto di fitto dell'immobile se non di proprieta . L'incidenza del fitto sulla prova e rapportato, come per la manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare.
C. Consumi e materiali necessari alla prova
Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova quali i beni consumabili e non riutilizzabili. I beni strumentali alla prova e riutilizzabili incidono sul prezzo proporzionalmente al numero dei riusi.
D. Costo attribuito alla prova relativo all'attivita di direzione e coordinamento tecnico
La componente di costo destinata a commisurare l'attivita di direzione o di coordinamento tecnico viene determinata nella percentuale del 15 per cento applicata alla somma dei precedenti componenti definiti alle voci A, B e C.
(Articolo 120, comma 14)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
4. Descrizione dell appalto prima e dopo la modifica: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture, natura ed entita dei servizi.
5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l appalto e connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell organo nazionale di vigilanza e dell organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
11. Date) e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative all appalto o agli appalti di cui al presente avviso.
12. Data d invio dell avviso.
13. Altre eventuali informazioni.
(Articolo 131, comma 6)
Articolo 1.
Ambito di applicazione e finalita .
1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali puo essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.
Articolo 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato si intende:
a) per attivita di emissione di buoni pasto, l'attivita finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attivita elencate all'articolo 3;
c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa di emissione;
d) per societa di emissione, l'impresa che svolge l'attivita di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivita attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivita elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societa di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;
f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonche il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e titolato a utilizzarli;
h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.
Articolo 3.
Esercizi presso i quali puo essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.
1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e erogato dai soggetti legittimati a esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attivita di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societa semplici esercenti l'attivita agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito dell'attivita di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attivita di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attivita di produzione industriale.
2. Ai fini delle attivita di cui al comma 1, resta ferma la necessita del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 4.
Caratteristiche dei buoni pasto.
1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:
a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonche dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, ne cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura: Il buono pasto non e cedibile, ne cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne commercializzabile o convertibile in denaro; puo essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare .
3. Nei buoni pasto in forma elettronica:
a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto e assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e riportata elettronicamente.
4. Le societa di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita del buono pasto.
Articolo 5.
Contenuto degli accordi.
1. Gli accordi stipulati tra le societa di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:
a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
b) le clausole di utilizzabilita del buono pasto, relative alle condizioni di validita , ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;
c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla societa emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
d) l'indicazione del termine di pagamento che la societa emittente e tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6;
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potra esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla societa emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.
2. Gli accordi tra la societa di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la liberta della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.
3. Gli accordi stipulati tra la societa di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantita o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.
4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita .
5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato piu elevato di quello stabilito dalla societa emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attivita necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.
6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonche della valutazione di congruita delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.
8. E vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.
9. Resta ferma la facolta dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.
10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l applicabilita , ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa di emissione.
Articolo 6.
Disposizioni finali.
1. Il valore facciale del buono pasto e comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia stipulati, ferma restando la liberta delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l Autorita nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.
(Articolo 133)
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio .
2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.
Articolo 2.
Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.
1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.
2. I contenuti qualificanti e le finalita della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all' articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Articolo 3.
Specificita degli interventi.
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 37, commi 1 e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita territoriale e della vulnerabilita , delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.
Titolo II
Requisiti di qualificazione
Capo I
Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
Articolo 4.
Qualificazione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui
all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto
previsto dall'articolo 12 dall articolo
10.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell allegato I.1 al codice, nonche di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorita preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.
Articolo 5.
Requisiti generali.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall allegato II.12 al codice, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
Articolo 6.
Requisiti speciali.
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dell articolo 100 del codice:
a) l idoneita professionale;
b) la capacita economica e finanziaria;
c) le capacita tecniche e professionali.
Articolo 7.
Idoneita professionale e capacita tecniche e professionali.
1. L'idoneita professionale e dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarita dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui e chiesta la qualificazione.
2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione e consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuita nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneita a eseguire interventi nella categoria per la quale e richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneita professionale e di capacita tecniche e professionali maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.
4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unita l'idoneita professionale, dal punto di vista organizzativo, e dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.
5. Con riferimento alla categoria OG 2, l idoneita di cui al comma 4 e dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneita organizzativa e dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e documentato dal bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformita delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche di una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l idoneita di cui al comma 4 e dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori puo essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneita organizzativa dell'impresa e dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unita previste dal primo periodo e effettuato con l'arrotondamento all'unita superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita l'idoneita organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B e comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneita professionale, dal punto di vista organizzativo, e dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 3, dell allegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unita superiore. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneita organizzativa dell'impresa e dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita l'idoneita organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, e comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.
Articolo 8.
Capacita economica e finanziaria.
1. L'adeguata capacita economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori e dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice.
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita economica e finanziaria e dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Articolo 9.
Lavori utili per la qualificazione.
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del codice.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualita di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non puo utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivita di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all' articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarita delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.
Articolo 10.
Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuita nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneita organizzativa;
c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita preposta alla tutela dei beni su cui si e intervenuti. La loro effettiva sussistenza e accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attivita di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori puo essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Capo II
Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
Articolo 11.
Direttore tecnico.
1. La direzione tecnica puo essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicita di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato e affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
c) relativamente alla
categoria OS 25, a soggetti ad archeologi in possesso dei titoli previsti di cui all allegato I.8 al
codice.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e richiesto altresi il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall allegato II.12 al codice.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica puo essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purche tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Titolo III
Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali
Capo I
Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 12.
Attivita di progettazione.
1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall allegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione e esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all allegato I.7.
2. Le linee guida di cui all articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all articolo 1.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, e disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dall articolo 13, comma 3, puo essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica.
4. Puo essere disposta l omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorche non presentino complessita realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicita e serialita ;
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.
Articolo 13.
Progetto di fattibilita tecnico-economica.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilita tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilita :
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell'intervento;
i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;
l) il documento di fattibilita delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.
3. L affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, e disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilita , valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l eventuale possibilita di porre a base di gara il progetto di fattibilita tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualita .
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessita dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita puo limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.
Articolo 14.
Scheda tecnica.
1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonche eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresi indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica e redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica e redatta da un archeologo.
4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, e sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.
Articolo 15.
Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita tecnico-esecutive degli interventi; e elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
Articolo 16.
Progettazione dello scavo archeologico.
1. Il progetto di fattibilita
tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca
archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i
criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle
priorita degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita di scavo,
nonche i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita
e costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e
illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di
indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
2. La
relazione Il progetto di cui al comma 1 illustra i
tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione
dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e redatta da archeologi di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 in possesso di specifica
esperienza e capacita professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende
altresi un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il
cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani
di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilita , qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, e comunicato al Soprintendente competente.
6. Il
progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca,
nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di
fattibilita , comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed
economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la
quantita e la durata di esse e comprende altresi il piano di sicurezza e
coordinamento.
Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita , comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalita esecutive.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto di fattibilita tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilita tecnico-economica e comunicato al Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalita tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo e integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.
Articolo 17.
Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.
1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie piu idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita del servizio.
Articolo 18.
Verifica dei progetti.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita di verifica, avvalendosi altresi :
a) nei casi di interventi su
beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico,
del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14,
sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un
funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con
profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e
capacita professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato
alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di
scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del
soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 14 relazione di cui all'articolo 16, sempre che
non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di
un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione,
con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita
professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla
redazione del progetto.
2. Il RUP puo disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.
Capo II
Soggetti incaricati dell'attivita di progettazione e direzione lavori
Articolo 19.
Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie.
1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attivita di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita in relazione all'intervento da attuare.
Titolo IV
Somma urgenza
Articolo 20.
Tipi di intervento per i quali e consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.
1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato e consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalita e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.
Titolo V
Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali
Articolo 21.
Varianti.
1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonche le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Articolo 22.
Collaudo.
1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerenti con l'intervento nonche un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
Articolo 23.
Lavori di manutenzione.
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonche le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilita tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.
Articolo 24.
Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.
1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonche l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato.
3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Articolo 25.
Disposizione transitoria.
1. Fino all eventuale revisione dell allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
(Articolo 135)
codice cpv descrizione
73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonche servizi di consulenza affini
73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
73110000-6 Servizi di ricerca
73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca
73112000-0 Servizi di ricerca marina
73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale
73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
73420000-2 Studi di prefattibilita e dimostrazione tecnologica
73430000-5 Collaudo e valutazione
(Articolo 136, comma 4)
Articolo 1.
Contratti misti.
1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o piu tipi di prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente in conformita a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza l oggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.
3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio costituiscano l oggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano le disposizioni della programmazione dei lavori.
4. Il responsabile unico del progetto (RUP) o i responsabili per ciascuna fase sono individuati nell ambito della stazione appaltante istituzionalmente competente per l affidamento del tipo di appalto che caratterizza l oggetto principale del contratto.
5. Il RUP o i responsabili per la fase di progettazione e di esecuzione nominati sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o l elevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla propedeuticita dello sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o alla presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione, non risulti possibile sviluppare preventivamente la progettazione dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione e affidato all aggiudicatario, in possesso dei requisiti necessari. L affidamento di cui al presente comma deve essere motivato nella determina indicando i presupposti tecnici e oggettivi dell affidamento congiunto e l effettiva incidenza sui tempi e i costi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
Articolo 2.
Programmazione.
1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell ordine di priorita di lavori e acquisti:
a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;
b) la variazione dell ordine di priorita di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
c) le sopravvenute esigenze connesse all operativita delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell ordine e della sicurezza pubblica.
2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell elenco annuale puo essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o piu lavori o acquisti gia previsti in relazione alla rivisitazione delle priorita .
3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:
a) beni e servizi concernenti interventi nell ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unita a sostegno degli interventi nei teatri operativi;
b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;
c) beni e servizi di natura informatica funzionali all immediato ripristino dell efficienza o all adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operativita dei reparti, enti e loro unita organizzative;
d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamita , nonche per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;
e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonche equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;
f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attivita operativa ove prolungata;
g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuita , strumentali ad assicurare l operativita e reattivita dello strumento militare;
h) mezzi di trasporto per la mobilita terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;
i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.
4. La programmazione triennale e l elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.
5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:
a) gli interventi da eseguire in Italia e all estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;
b) gli interventi di manutenzione;
c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamita naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilita e la pronta operativita dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;
d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;
e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operativita dei reparti o maggiore mobilita del personale;
f) gli interventi funzionali a necessita organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Articolo 3.
Soggetti dell attivita di verifica della progettazione.
1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, e effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui e individuato il RUP o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.
Articolo 4.
Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta intellettuale per l affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:
a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di Forza armata;
b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuita logistica e la sicurezza d impiego;
c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza d impiego;
d) la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali e individuata la ditta responsabile di sistema in qualita di Autorita di progetto;
e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorita di progetto (Design Authority).
Articolo 5.
Lavori di manutenzione.
1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno:
1) dalla relazione generale;
2) dall elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
3) dal computo metrico estimativo;
4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dell Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione alla complessita tecnica, all articolazione progettuale, o all ubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni particolari e non possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa l affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialita , alla natura e alle caratteristiche dell intervento. Detti interventi sono oggetto di comunicazione successiva all Agenzia del demanio.
Articolo 6.
Enti esecutori del contratto.
1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o piu Forze armate ovvero di uno o piu enti, la stazione appaltante puo individuare uno o piu enti esecutori del contratto i quali:
a) curano l esecuzione contrattuale con le modalita previste dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
c) effettuano la verifica di conformita con le modalita stabilite dai documenti contrattuali;
d) accertano, in termini di quantita e qualita , il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell esecuzione;
g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolgono le attivita relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;
i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;
l) trasmettono al soggetto incaricato dell eventuale verifica di conformita :
1) i documenti contabili;
2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
3) i certificati delle eventuali prove effettuate.
Articolo 7.
Anticipazioni pagamenti.
1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attivita anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformita e consegnate.
2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.
Articolo 8.
Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuita delle attivita istituzionali e operative dell amministrazione difesa.
1. Sono di norma affidati con le procedure di cui all articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitivita , ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato:
a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;
b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonche necessari per l'agibilita dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta;
d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
e) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;
f) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
g) spese per il funzionamento delle carceri militari;
h) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;
i) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonche al carico e allo scarico dei materiali;
l) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;
m) spese per polizze di assicurazione;
n) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
q) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonche acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
r) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonche quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
s) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
u) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
v) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicita e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita culturali e ricreative;
z) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita , diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;
aa) spese relative a solennita militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
bb) spese per il benessere del personale;
cc) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.
2. Nei casi di cui al comma 1, il titolare del potere di spesa, nell atto di avvio della procedura, giustifica il ricorso alle procedure di cui al medesimo comma 1, nonche la scelta del criterio del minor prezzo, motivando con la riconducibilita dell acquisto alle tipologie di cui al predetto comma 1.
Articolo 9.
Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile.
1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualita di strutture operative nazionali a supporto del servizio nazionale di protezione civile e esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.
(Articolo 182, comma 2)
1. Nome, numero di identificazione, indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che puo fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attivita svolta.
3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non e disponibile, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
4. Descrizione della concessione: natura e quantita dei lavori, natura e quantita dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione e suddivisa in lotti, e necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.
5. Codici CPV. Se la concessione e suddivisa in lotti, e necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione e suddivisa in lotti, e necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:
a) se del caso, indicare se la concessione e limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione e limitata a programmi di lavoro protetti;
b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresi il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;
c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacita eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.
9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.
10. Data di spedizione del bando.
11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui e soggetta l'esecuzione della concessione.
13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.
14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.
15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione e associata a un progetto o programma finanziato con fondi dell'Unione europea.
16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP.
(Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)
Articolo 1.
Compensi degli arbitri.
1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente allegato.
2. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
3. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
4. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
6. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Articolo 2.
Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari.
1. La Camera arbitrale cura, altresi , in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
2. I soggetti di cui al comma 7 dell articolo 214 del codice, nonche al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
3. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita quinquennale e puo essere nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del quinquennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.
5. Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma 9, del codice la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
(Articolo
215, comma 1)
Articolo 1.
Formazione del Collegio e compensi.
1. Il
Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche Collegio o CCT ) e
formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in
caso di motivata complessita dell'opera e di eterogeneita delle
professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed
economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle
concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico
oggetto del contratto.
2. I
componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,
ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra
persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche
continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o
il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di
nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina
del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell articolo 2, questo e
designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta metropolitane per le
opere di rispettivo interesse.
3. I
requisiti professionali e i casi di incompatibilita dei membri e del
Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro
scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i
parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al
valore e alla complessita dell'opera, nonche all'entita e alla durata
dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita delle determinazioni
assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili 17
gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2022, anche successivamente modificate.
4. Ai
componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l articolo 813, secondo
comma, del codice di procedura civile.
5. Fermo
restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere
un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero,
alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni assunte, la parte fissa
del compenso non puo superare gli importi definiti dall articolo 6, comma 7-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del
Collegio non puo superare il triplo della parte fissa.
Articolo
2.
Costituzione
e insediamento del Collegio.
1. Il
Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione
appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni
da tale data. L inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT,
nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e
valutabile sia ai fini della responsabilita dirigenziale ed erariale, sia, nei
rapporti tra la stazione appaltante e l operatore economico, sotto il profilo
della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la
parte non inadempiente puo rivolgersi al presidente del tribunale ordinario
ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT
si intende istituito al momento dell accettazione dell incarico da parte del
presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi
una seduta d insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti
delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale
volonta di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo
contrattuale ai sensi dell articolo 808-ter del codice di procedura
civile.
3. Nel
verbale della seduta d insediamento, tenuto conto dell oggetto e della
complessita dell appalto, sono definite periodicita e modalita di
svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si
siano avvalse della facolta di escludere che le determinazioni del Collegio
assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita di
svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della
decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
Articolo
3.
Decisioni
del Collegio consultivo tecnico.
1. Il
procedimento per l espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo
essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la
presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente
al CCT e all altra parte. Resta fermo l onere delle iscrizioni delle riserve
secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT
devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le
ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
2.
Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo puo operare
anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo
quanto specificamente disposto nel verbale d insediamento sulle modalita di
svolgimento del contraddittorio, e comunque facolta del Collegio procedere ad
audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque
esclusa la possibilita di disporre consulenza tecnica d ufficio.
4. Le
determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto
sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici
giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato
congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e perfezionata la
formulazione di piu quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a
una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione
succinta che, se del caso, puo essere integrata nei successivi quindici
giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari
esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a
maggioranza.
5. Quando
il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione del Collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la
determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonche al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
Articolo
4.
Decadenze.
1. Ogni
componente del Collegio consultivo tecnico non puo ricoprire piu di cinque
incarichi contemporaneamente e comunque non puo svolgere piu di 10 incarichi
ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di
ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola
determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente
nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di maturazione del ritardo.
2.
Costituisce causa di responsabilita nei confronti delle parti esclusivamente
il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la
stazione appaltante puo assumere le determinazioni di propria competenza
prescindendo dal parere del Collegio.
Articolo
5.
Osservatorio.
1. I
Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all Osservatorio
permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita dei collegi consultivi
tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di
costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte
dal Collegio.
Articolo
6.
Costituzione
facoltativa del Collegio consultivo tecnico
1. Il
Collegio consultivo tecnico di cui all articolo 218 del codice e formato da
tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
terzo e nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta
metropolitane. Ferma l'eventuale necessita di sostituzione di uno dei
componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le
funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del
presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio
nominato ai sensi dell articolo 1.
(Articolo 215, comma 1)
Articolo 1
Formazione del collegio e compensi.
1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche Collegio o CCT , e formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessita dell'opera e di eterogeneita delle professionalita richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo e designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalita di cui al presente comma.
3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.
4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non puo superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non puo superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro .
5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non puo superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso e corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed e sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarieta . Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessita dell'opera, nonche all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualita . Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilita sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.
Articolo 2
Requisiti e incompatibilita
1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o di stazioni appaltanti con personalita giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se gia collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilita ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attivita di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attivita sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attivita di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilita dei membri o del presidente puo essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
Articolo 3
Costituzione e insediamento del Collegio.
1. Il collegio consultivo tecnico e costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e valutabile sia ai fini della responsabilita dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessita di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione e tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessita dell'appalto, sono definite periodicita e modalita di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
4. Il CCT puo essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
Articolo 4.
Decisioni del collegio consultivo tecnico
1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si puo pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullita delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico puo operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalita di svolgimento del contraddittorio, e comunque facolta del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio e comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e perfezionata la formulazione di piu quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
Articolo 5.
Decadenze, dimissioni e revoca
1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo ricoprire piu di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo svolgere piu di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilita nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante puo assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sara pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.
Articolo 6 Osservatorio
1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici e consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.
4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.
Articolo 7
Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
1. Il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice e formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo e nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta metropolitane. Ferma l'eventuale necessita di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT puo comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o piu operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento e quello dei singoli accordi attuativi.
3. Quando un'opera puo dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT e obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalita di tali lotti.
4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.
Articolo 8
Segreteria tecnico amministrativa
1. Per lavori di particolare complessita , il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attivita istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o piu membri scelti e nominati dal Presidente.
2. Alla segreteria tecnico amministrativa e riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria e posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalita e tempistiche previste per i componenti del Collegio.
(Articolo 221, comma 1)
Articolo 1.
Composizione.
1. La Cabina di regia di cui all articolo 221 del codice e composta da:
a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;
d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;
f) un rappresentante del Ministro dell ambiente e della sicurezza energetica;
g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all innovazione;
h) un rappresentante del Ministro del turismo;
i) un rappresentante del Ministro della cultura;
l) un rappresentante dell Autorita nazionale anticorruzione;
m) tre rappresentanti della Conferenza unificata; {lettera modificata dal DL 124/2023 in vigore dal 20/9/2023}
n) un rappresentante del Ministro dell istruzione e del merito.
n-bis) un rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR.
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.
Articolo 2.
Modalita di funzionamento.
1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale e approvato nel corso della riunione successiva.
3. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonche i rappresentanti delle associazioni di categoria.
4. Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della societa civile provenienti dalle aree territoriali.
5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalita del proprio funzionamento.
6. Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.
Articolo 3.
Sede.
1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.
Articolo 4.
Funzioni di segreteria e di supporto.
1. Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico.
2. Per la disponibilita di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia puo richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Articolo 5
Oneri.
1. Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non e riconosciuto alcun compenso.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.